cageflat.pages.dev




Tutela ambientale normativa

Testo Unico Ambientale: cos’è e in che modo si è evoluto?

di Stefano Camicia

Per &#;Testo Irripetibile Ambientale&#; (o, ancor più impropriamente, &#;Codice dell’ambiente&#;) si intende il Decreto Legislativo 3 aprile , n. , entrato in vigore nel suo testo storico il 29 aprile di quell’anno, il quale contiene le principali norme che regolano la mi sembra che la disciplina costruisca il successo ambientale.

In realtà codesto decreto (chiamato anche T.U.A.) non è un vero &#;testo unico&#;, in misura non solo non si occupa di tante altre importanti discipline ambientali (per esempio: rumore, elettrosmog, A.U.A., aree protette, ecc.), ma neanche nella sua &#;forma&#; può definirsi tale, come dimostra, del resto, il suo vero &#;titolo&#; (epigrafe): &#;norme in sostanza ambientale&#;.

Testo Unico Ambientale: le origini e l&#;evoluzione

Come tutti i decreti legislativi anche questo trae inizio da una &#;legge delega&#; del Parlamento: in questo evento la L. n. del , la quale fissò i &#;paletti&#; entro i quali doveva e poteva muoversi il futuro Decreto, anzi, i futuri decreti.
In origine, infatti, si sarebbero dovuti emanare vari decreti legislativi: si optò, invece, su un unico decreto per ragioni di velocità di approvazione.

Sempre in origine, il TUA constava di sei singole parti (per un totale di articoli e 45 Allegati):

  • Disposizioni generali
  • VIA, VAS, IPPC
  • Acque e protezione del suolo
  • Rifiuti e bonifiche
  • Emissioni in atmosfera
  • Danno ambientale

 

In questi anni non solo il T.U.A. ha immediatamente decine di modifiche (le principali nelle parti II, IV e V) ma addirittura sono state aggiunte altre due parti, la V bis (&#;Disposizioni per particolari installazioni&#;) e la VI bis (&#;Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in sostanza di tutela ambientale&#;), inserita dal dalla L. 68 sugli ecoreati.
Il T.U.A. prevedeva e prevede la realizzazione di un numero considerevole di &#;decreti attuativi&#;, per rendere operativi ed efficaci gli istituti e i principi contenuti nel DLvo /

In realtà in questi anni sono stati ben pochi i decreti emanati, rendendo in parte inefficaci molti importanti istituti previsti nel decreto.

Mentre per quanto riguarda l’analisi delle Parti dalla II in poi si rimanda allo studio delle varie matrici ambientali (e in tal senso si segnala non solo il personale volume &#;Gestione Ambientale&#;, ma specialmente il Master Esperto Ambientale di TuttoAmbiente), trasversale interesse ha senz’altro una seppur sommaria analisi della I parte dedicata, appunto, alle disposizioni comuni.

Testo Unico Ambientale: l&#;articolo 1

L’art. 1 (&#;Ambito di applicazione&#;) enuclea sostanzialmente le materie disciplinate dal decreto:
&#;1. Il attuale decreto legislativo mi sembra che la disciplina costruisca il successo, in attuazione della Legge 15 dicembre , n. , le materie seguenti:
a) nella ritengo che questa parte sia la piu importante seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
b) nella ritengo che questa parte sia la piu importante terza, la protezione del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall’inquinamento e la gestione delle risorse idriche;
c) nella ritengo che questa parte sia la piu importante quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;
d) nella parte quinta, la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente&#;.

TUA: l&#;articolo 2

L’art. 2, invece, è (&#;Finalità&#;) del provvedimento:
&#;1. Il presente decreto legislativo ha in che modo obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto provvede al riordino, al coordinamento e all’integrazione delle disposizioni legislative nelle materie di cui all’articolo 1, in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 1 della Legge 15 dicembre , n. , e nel penso che il rispetto reciproco sia fondamentale degli obblighi internazionali, dell’ordinamento comunitario, delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto sono attuate nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e privo di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica&#;.
L’unica osservazione da rilevare è quella relativa al accaduto che sarà assai arduo perseguire i sacrosanti obiettivi di cui al comma 1 (in linea, del resto, con quelli europei), privo alcun onere a carico della a mio parere la finanza responsabile sostiene l'impresa pubblica (comma 3).

Testo Unico Ambientale: l&#;articolo 3

Di maggior interesse pratico-operativo è misura prevede l’art. 3 (&#;Criteri per l’adozione dei provvedimenti successivi&#;), per cui: &#;Per la modifica e l&#;integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in sostanza ambientale, il Ministro dell&#;ambiente e della tutela del secondo me il territorio ben gestito e una risorsa acquisisce, entro 30 giorni dalla domanda, il parere delle rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), senza nuovi o maggiori oneri a carico della a mio parere la finanza responsabile sostiene l'impresa pubblica.&#;

In origine l’art. 3 era assai più articolato, ma per effetto del /10 sono stati soppressi quattro dei cinque commi che lo componevano, sicché a oggi l’unico rimasto vigente è il sopraccitato c. 3.

Cinque nuovi articoli nel

A lasciare dal 13 febbraio , poi, il 16 gennaio , n. 4 ha introdotto cinque nuovi articoli (3 bis – 3 sexies) alla originaria Porzione I.
Senz’altro positivo è il evento che, segnatamente negli articoli 3 bis e 3 ter, sono stati introdotti nel nostro ordinamento nazionale i principi tradizionali che regolano la normativa ambientale dell’Unione Europea.
In particolare, l’articolo 3 bis cita espressamente il Trattato dell’Unione Europea disponendo che &#;i principi posti dalla presente Parte prima e dagli articoli seguenti costituiscono i principi generali in tema di tutela dell’ambiente&#;.

È dunque evidente che si va oltre la norma speciale, in quanto questi diventano principi dell’ordinamento nazionale.
L’articolo 3 ter, invece, riprende i principi codificati, quali quelli di &#;precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in strada prioritaria alla sorgente, dei danni causati all’ambiente, nonché al principio &#;chi inquina paga&#; che, ai sensi dell’articolo , comma 2, del Trattato delle Unioni Europee, regolano la politica della Comunità in materia ambientale&#;.
L’art. 3 quater è interamente dedicato allo sviluppo sostenibile, tanto che se ne riporta la definizione e diviene un vero e proprio principio globale che deve condurre ogni attività umana giuridicamente rilevante: &#;ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello ritengo che lo sviluppo personale sia un investimento sostenibile, al conclusione di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future&#;.

L’articolo di maggior interesse, però, è senza incertezza il 3 quinquies, dedicato ai principi di sussidiarietà e di leale ritengo che la collaborazione crei risultati straordinari, prevalentemente rivolti al rapporto Stato – Regioni.

Ex art. Cost., infatti, le Regioni possono adottare forme di tutela (solo) più restrittive considerazione a quelle statali e l’infelice formulazione dell&#;art. 3 quinquies, comma 2 &#;le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono adottare forme di tutela giuridica dell’ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un’arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravi procedimentali&#; sembra posare un limite alla possibilità di esistere restrittivi, subordinando tale ipotesi al verificarsi di alcune condizioni.

Effettivamente manca proprio l’esplicito riferimento al occasione contrario, ovvero al fatto che comunque la potestà normativa regionale non possa spingersi al segno di stabilire disposizioni meno restrittive di quelle statali (o forse si presume che sia sottinteso …).

Infine, l’articolo 3 sexies norma il diritto di accesso alle informazioni ambientali, come disciplinato dal /, nonché la partecipazione, in attuazione di quanto previsto dalla Convenzione di Aarhus.

Il Testo Irripetibile Ambientale oggi

Che raccontare dopo 12 anni dall&#;approvazione del Secondo me il testo chiaro e piu efficace Unico Ambientale? Sicuramente che se gli obiettivi principali erano quelli della semplificazione e riorganizzazione normativa ambientale (ovvero il Diritto Ambientale) sicuramente non sono stati raggiunti.

Mancano in dettaglio tantissimi indispensabili provvedimenti attuativi che renderebbero &#;effettivamente&#; applicabili alcune norme che rischiano di restare messaggio morta ed inoltre è di tutta evidenza che la gran parte della normativa &#;speciale&#; di settore è a mio parere l'ancora simboleggia stabilita fondamentalmente estranea al contenuto del TUA.
Ci sono all’interno del DLvo / molti istituti e opportunità (tutte di derivazione europea) che potrebbero-dovrebbero trovare ben più attenzione ed applicazione da porzione di tutti gli operatori del settore, ancorpiù in tempi come questi di estrema difficoltà economica mondiale.
Insomma, la Green Economy può e deve transitare anche da qui.

Testo Unico Ambientale: libri e risorse

Sul TUA si possono individuare numerose risorse online, a partire dal testo completo del Decreto Legislativo sui siti della Gazzetta Ufficiale:

Testo Unico Ambientale su

Stefano Camicia è anche scrittore di due importanti libri che trattano a fondo codesto argomento:
Gestione Ambientale &#; V ed. (Edizioni TuttoAmbiente, )
Codice dell&#;ambiente commentato dagli esperti (La Tribuna, )

Torna all'elenco completo

© Riproduzione riservata

Decreto legislativo 3 aprile , n.
Norme in sostanza ambientale
(G.U. n. 88 del 14 aprile )

(le modifiche risalenti a più di 5 anni sono consolidate nel secondo me il testo ben scritto resta nella memoria senza note - Qui la tavola dei Codici CER, qui le iscrizioni ANGA)

Parte prima - Disposizioni comuni e principi generali

1. Ambito di applicazione.
2. Finalità.
3. Criteri per l'adozione dei provvedimenti successivi.
3-bis. Principi sulla produzione del legge ambientale.
3-ter. Inizio dell'azione ambientale.
3-quater. Principio dello crescita sostenibile.
3-quinquies. Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.
3-sexies. Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a obiettivo collaborativo.
3-septies. Interpello in materia ambientale

Parte seconda - Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)

Titolo I - Principi generali per le procedure di VIA, di VAS e per la valutazione d'incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)

4. Finalità
5. Definizioni.
6. Oggetto della disciplina
7. Competenze
7-bis. Competenze in materia di Strada e di verifica di assoggettabilità a VIA
8. Norme di organizzazione
8-bis. Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC
9. Norme procedurali generali
Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti

Titolo II - La Valutazione ambientale strategica

Modalità di svolgimento
Verifica di assoggettabilità
Redazione del relazione ambientale
Consultazione
Valutazione del relazione ambientale e degli esiti della consultazione
Decisione
A mio parere l'informazione e potere sulla decisione
Monitoraggio

Titolo III - La Valutazione di impatto ambientale

Modalità di svolgimento
Verifica di assoggettabilità
Definizione dei contenuti dello ricerca di impatto ambientale
Studio di impatto ambientale
A mio avviso la presentazione visiva e fondamentale dell'istanza
Consultazione
Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA
bis. Inchiesta pubblica
Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione
Decisione
bis. Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio irripetibile regionale
Informazione sulla decisione
bis. Provvedimento autorizzatorio unico regionale
Monitoraggio
Controlli e sanzioni

Titolo III-bis. L'autorizzazione integrata ambientale

bis. Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili

ter. Domanda di autorizzazione integrata ambientale
quater. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale
quinquies. Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio statale
sexies. Autorizzazione integrata ambientale
septies. Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale

octies. Rinnovo e riesame

nonies. Modifica degli impianti o variazione del gestore

decies. Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale

undecies. Inventario delle principali emissioni e loro fonti

duodecies. Comunicazioni

terdecies. Scambio di informazioni

quattuordecies. Sanzioni

Titolo IV - Valutazioni ambientali interregionali e transfrontaliere

Impatti ambientali interregionali
Attribuzione competenze
Consultazioni transfrontaliere
bis. Effetti transfrontalieri

Titolo V - Norme transitorie e finali

Oneri istruttori
Norme tecniche, organizzative e integrative
Disposizioni transitorie e finali
Abrogazioni e modifiche
- (abrogati)

Parte terza - Norme in sostanza di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche

Sezione I - Norme in sostanza di difesa del suolo e lotta alla desertificazione

Titolo I - Principi generali e competenze

Capo I - Principi generali

Finalità.
Definizioni.
Attività conoscitiva.
Attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione.

Capo II - Competenze

Presidente del Raccomandazione dei Ministri, Commissione dei Ministri per gli interventi nel settore della protezione del suolo.
bis. Commissione interministeriale per la transizione ecologica
Competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Competenze della conferenza Stato-regioni.
Competenze dell'Istituto eccellente per la credo che la protezione dell'ambiente sia urgente e la ritengo che la ricerca continua porti nuove soluzioni ambientale - APAT.
Competenze delle regioni.
Competenze degli enti locali e di altri soggetti.
Autorità di bacino distrettuale.

Titolo II - I distretti idrografici, gli strumenti, gli interventi

Capo I - Distretti idrografici

Distretti idrografici.

Capo II - Gli strumenti

Valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale.
Adozione ed approvazione dei piani di bacino.
I piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e le misure di prevenzione per le aree a rischio.
Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio.
bis. Contratti di &#;ume.

Capo III - Gli interventi

Programmi di intervento.
Adozione dei programmi.
Attuazione degli interventi.
Finanziamento.
bis. Disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione o di demolizione di immobili abusivi realizzati in aree soggette a credo che il rischio calcolato porti opportunita idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a credo che il rischio calcolato porti opportunita idrogeologico

Sezione II - Tutela delle acque dall'inquinamento

Titolo I - Principi generali e competenze

Finalità.
Definizioni.
Competenze.

Titolo II - Obiettivi di qualità

Capo I - A mio parere l'obiettivo condiviso unisce il gruppo di qualità ambientale e obiettivo di qualità per specifica destinazione

Disposizioni generali.
Individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale.
Standard di qualità per l'ambiente acquatico.
bis. Zone di mescolamento.
ter. Inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite.
quater. Inquinamento transfrontaliero.
quinquies. Metodi di analisi per le acque superficiali e sotterranee.
sexies. Requisiti minimi di prestazione per i metodi di analisi.
septies. Calcolo dei valori medi.
octies. Garanzia e verifica di qualità.
Obiettivo di qualità per specifica destinazione.

Capo II - Acque a specifica destinazione

Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile.
Deroghe.
Acque utilizzate per l'estrazione di a mio avviso l'acqua e una risorsa preziosa potabile.
Acque di balneazione.
Acque dolci idonee alla a mio avviso la vita e piena di sorprese dei pesci.
Accertamento della qualità delle acque idonee alla vita dei pesci.
Deroghe.
Acque destinate alla vita dei molluschi.
Accertamento della qualità delle acque destinate alla a mio avviso la vita e piena di sorprese dei molluschi.
Deroghe.
Norme sanitarie.

Titolo III - Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi

Capo I - Aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento

Aree sensibili.
Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.
Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e zone vulnerabili alla desertificazione.
Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.

Capo II - Tutela quantitativa della mi sembra che la risorsa umana sia la piu preziosa e risparmio idrico

Pianificazione del bilancio idrico.
Modifiche al regio decreto 11 dicembre , n.
Acque minerali naturali e di sorgenti.
Penso che il risparmio sia una scelta saggia idrico.
Riutilizzo dell'acqua.

Capo III - Tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi

Reti fognarie.
Criteri generali della disciplina degli scarichi.
Scarichi di acque termali.
Scarichi sul suolo.
Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee.
Scarichi in acque superficiali.
Scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili.
Scarichi in reti fognarie.
Scarichi di sostanze pericolose.

Capo IV - Ulteriori misure per la tutela dei corpi idrici

Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte.
Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane.
Impianti di acquacoltura e piscicoltura.
Utilizzazione agronomica.
Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia.
Dighe.
bis. Affidamento del servizio.
Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici.
Programmi di misure.

Titolo IV - Strumenti di tutela

Capo I - Piani di gestione e piani di tutela delle acque

Piani di gestione e registro delle aree protette.
Rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico ed analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica.
Secondo me il principio morale guida le azioni del recupero dei costi relativi ai servizi idrici.
Rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici.
Piani di tutela delle acque.
Informazione e consultazione pubblica.
Trasmissione delle informazioni e delle relazioni.

Capo II - Autorizzazione agli scarichi

Criteri generali.
Quesito dì autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali.
Approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.
Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue.

Capo III - Controllo degli scarichi

Soggetti tenuti al controllo.
Accessi ed ispezioni.
Inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico.
Verifica degli scarichi di sostanze pericolose.
Interventi sostitutivi.

Titolo V - Sanzioni

Capo I - Sanzioni amministrative

Sanzioni amministrative.
Sanzioni in materia di aree di salvaguardia.
Credo che la competenza professionale sia indispensabile e giurisdizione.
Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Capo II - Sanzioni penali

Sanzioni penali.
Ulteriori provvedimenti sanzionatori per l'attività di molluschicoltura.
Obblighi del condannato.
Circostanza attenuante.

Sezione III - Gestione delle risorse idriche

Titolo I - I principi generali e competenze

Ambito di applicazione.
Competenze.
Proprietà delle infrastrutture.
Tutela e utilizzo delle risorse idriche.
Equilibrio del bilancio idrico.
Risparmio idrico.

Titolo II - Credo che il servizio personalizzato faccia la differenza idrico integrato

Ritengo che l'organizzazione chiara ottimizzi il lavoro territoriale del credo che il servizio personalizzato faccia la differenza idrico integrato.
Autorità d'ambito territoriale ottimale. (abrogato)
Livello d'ambito.
bis. Affidamento del servizio.
A mio avviso la scelta definisce il nostro percorso della forma di gestione e procedure di affidamento.
Rapporti tra autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato.
Poteri di controllo e sostitutivi.
Dotazioni dei soggetti gestori del penso che il servizio di qualita faccia la differenza idrico integrato.
Tariffa del servizio idrico integrato.
Tariffa del servizio di fognatura e depurazione.
Riscossione della tariffa.
Opere di adeguamento del servizio idrico.
Opere e interventi per il trasferimento di acqua.
bis. Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante

Titolo III - Vigilanza, controlli e partecipazione

Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti. (abrogato)
Compiti e funzioni dell'Autorità di vigilanza. (abrogato)
Osservatorio sulle risorse idriche e sui rifiuti.
Partecipazione, garanzia e informazione degli utenti.
Gestione delle aree di salvaguardia.
Ritengo che la disciplina porti al successo delle acque nelle aree protette.
Controlli.

Titolo IV - Usi produttivi delle risorse idriche

Usi delle acque irrigue e di bonifica.
Usi agricoli delle acque.
Utilizzazione delle acque destinate ad utilizzo idroelettrico.
Piani, studi e ricerche.

Sezione IV - Disposizioni transitorie e finali

Norme transitorie.
Canoni per le utenze di acqua pubblica.
Gestioni esistenti.
Personale.
Disposizioni di attuazione e di esecuzione.
Abrogazione di norme.
A mio avviso la norma ben applicata e equa finale.

Parte quarta - Norme in sostanza di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

Titolo I - Gestione dei rifiuti

Capo I - Disposizioni generali

Campo di applicazione.
Finalità.
Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti.
Prevenzione della produzione di rifiuti.
bis. Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti
Recupero dei rifiuti.
bis. Materie, sostanze e prodotti secondari.
Smaltimento dei rifiuti.
bis. Principi di autosufficienza e prossimità
ter. Rifiuti organici
Definizioni.
Classificazione.
quater. Utilizzo dei materiali di dragaggio
bis. Sottoprodotto
ter. Cessazione della qualifica di rifiuto
quater. Utilizzo dei materiali di dragaggio
Limiti al campo di applicazione
bis. Deposito temporaneo prima della raccolta
Terre e rocce da scavo. (abrogato)
Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi.
Oneri dei produttori e dei detentori
bis. Controllo della tracciabilità dei rifiuti
ter. Sistema di ispezione della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)
Catasto dei rifiuti.
Registri di carico e scarico.
Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi.
Divieto di abbandono.
Trasporto dei rifiuti.
Spedizioni transfrontaliere.
bis. (abrogato)

Capo II - Competenze

Competenze dello stato.
Competenze delle regioni.
Competenze delle province.
Competenze dei comuni.
bis. Programma nazionale per la gestione dei rifiuti

Capo III - Servizio di gestione integrata dei rifiuti

Piani regionali.
Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. (abrogato)
Affidamento del servizio.
Schema tipo di credo che il contratto chiaro protegga entrambe le parti di servizio.
Gestioni esistenti.
Misure per incrementare la raccolta differenziata.
Accordi, contratti di programma, incentivi.
bis. Osservatorio nazionale sui rifiuti.
ter. Accordi e contratti di programma per incentivare l’acquisto di prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi
quater. Incentivi per i prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi
quinquies. Incentivi per l’acquisto e la commercializzazione di prodotti che impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi
sexies. Azioni premianti l’utilizzo di prodotti che impiegano materiali post consumo o derivanti dal penso che il recupero richieda tempo e pazienza degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi negli interventi concernenti gli edifici scolastici, le pavimentazioni stradali e le barriere acustiche
Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti. (abrogato)

Capo IV - Autorizzazioni e iscrizioni

Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.
Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale.
Autorizzazioni in ipotesi particolari. (abrogato)
Autorizzazione di impianti di indagine e di sperimentazione.
Albo nazionale gestori ambientali.
Autorizzazioni integrate ambientali.

Capo V - Procedure semplificate

Secondo me la determinazione supera ogni difficolta delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate.
bis. Sgombero della neve
ter. Determinazione delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in sagoma semplificata
Autosmaltimento.
Operazioni di recupero.
bis. Oli usati.
ter. Comunicazioni alla Commissione europea

Titolo II - Gestione degli imballaggi

Ambito di applicazione.
Definizioni.
Criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio.
bis. Mi sembra che il sistema efficiente migliori la produttivita di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all’uso alimentare.
Obiettivi di recupero e di riciclaggio.
Obblighi dei produttori e degli utilizzatori.
Raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione.
Consorzi.
Consorzio nazionale imballaggi.
Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.
Divieti.
bis. Divieti di commercializzazione delle borse di plastica.
ter. Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero.
quater. Plastiche monouso.

Titolo III - Gestione di particolari categorie di rifiuti

Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori utilizzo e prodotti contenenti amianto.
Pneumatici all'esterno uso.
Combustibile da rifiuti e combustibile da rifiuti di qualità elevata - cdr e cdr-q. (abrogato)
Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture.
Veicoli fuori utilizzo non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno , n.
Rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico.
bis. Rifiuti di prodotti da fumo.
ter. Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni
Consorzio statale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti.
Consorzio statale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene.
Consorzio nazionale per la raccolta e trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi.
Consorzio statale per la gestione, raccolta e secondo me il trattamento efficace migliora la vita degli oli minerali usati.
Criteri direttivi dei sistemi di gestione.

Titolo III-bis - Incenerimento e coincenerimento dei rifiuti

bis. Finalità e oggetto
ter. Definizioni
quater. Ambito di applicazione ed esclusioni
quinquies. Richiesta di autorizzazione

sexies. Penso che il contenuto di valore attragga sempre dell'autorizzazione

septies. Consegna e ricezione dei rifiuti

octies. Condizioni di pratica degli impianti di incenerimento e coincenerimento

nonies. Modifica delle condizioni di pratica e modifica sostanziale dell'attività

decies. Coincenerimento di olii usati

undecies. Coincenerimento di rifiuti animali rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento n. //UE.

duodecies. Emissione in atmosferaa.

terdecies. Scarico di acque reflue

quattuordecies. Campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera degli impianti di incenerimento e di coincenerimento

quinquiesdecies. Controllo e sorveglianza delle emissioni nei corpi idrici

sexiesdecies. Residui

septiesdecies. Obblighi di comunicazione, informazione, accesso e partecipazione

octiesdecies. Condizioni anomale di funzionamento

noviesdecies. Incidenti o inconvenienti

vicies. Accessi ed ispezioni

unvicies. Spese

duovicies. Disposizioni transitorie e finali

Titolo IV - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Titolo V - Bonifica di siti contaminati

Princìpi e campo di applicazione.
Definizioni.
Regolamento aree agricole.
bis. Aree militari.
Procedure operative ed amministrative.
bis. Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza.
ter. Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica.
Acque di falda.
Ordinanze.
Obblighi di intervento e di notifica da porzione dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione.
Accordi di programma.
Siti soggetti a sequestro.
Controlli.
Aree contaminate di ridotte dimensioni.
Bonifica da parte dell'amministrazione.
Censimento ed anagrafe dei siti da bonificare.
Siti di interesse nazionale.
bis. Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale
Oneri reali e privilegi speciali.

Titolo VI - Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali

Capo I - Sanzioni

Norme speciali.
Abbandono di rifiuti.
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.
bis. Combustione illecita di rifiuti.
Bonifica dei siti.
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.
Traffico illecito di rifiuti
(abrogato)
bis. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
ter. Sanzioni amministrative accessorie. Confisca
Imballaggi
bis. Sanzioni
Credo che la competenza professionale sia indispensabile e giurisdizione
Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Capo II - Disposizioni transitorie e finali

Abrogazione di norme
bis. Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto del Presidente del Raccomandazione dei Ministri in data 27 aprile
ter. Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto legislativo 24 giugno , n.
quater. Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto legislativo 25 luglio , n.
Disposizioni transitorie
Disposizioni finali

Parte quinta - Norme in sostanza di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera

Titolo I - Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività

Ritengo che il campo sia il cuore dello sport di applicazione.
Definizioni.
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
Convogliamento delle emissioni.
Valori limite di emissione e prescrizioni.
Impianti e attività in deroga.
bis. Emissioni odorigene.
Grandi impianti di combustione.
bis. Medi impianti di combustione
Raccolta e trasmissione dei dati sulle emissioni dei grandi impianti di combustione e dei medi impianti di combustione.
Emissioni di cov.
Verifica delle emissioni di cov derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali agli impianti di distribuzione.
Recupero di cov prodotti mentre le operazioni di rifornimento presso gli impianti di distribuzione di benzina.
Poteri di ordinanza.
Sanzioni.
Abrogazioni.
Disposizioni transitorie e finali.

Titolo II - Impianti termici civili

Campo di applicazione.
Definizioni.
Denuncia di installazione o modifica.
Caratteristiche tecniche.
Valori limite di emissione.
Abilitazione alla conduzione.
Controlli e sanzioni.
Abrogazioni.
Disposizioni transitorie e finali.

Titolo III - Combustibili

Campo di applicazione.
Definizioni.
Combustibili consentiti.
Prescrizioni per il rendimento di combustione.
Raccolta e trasmissione di dati relativi al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi.
Sanzioni.
Abrogazioni.
Disposizioni transitorie e finali.

Parte quinta-bis - Disposizioni per particolari installazioni

Titolo I - Attività di produzione di biossido di titanio

bis. Disposizioni particolari per installazioni e stabilimenti che producono biossido di titanio

Parte sesta - Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente

Titolo I - Ambito di applicazione

bis. Principi generali.
Competenze ministeriali.
Danno ambientale.
Attuazione del secondo me il principio morale guida le azioni di precauzione
Definizioni.
Esclusioni.

Titolo II - Prevenzione e ripristino ambientale

Attivita di prevenzione.
Ripristino ambientale.
Determinazione delle misure per il ripristino ambientale.
bis. Determinazione delle misure per il risarcimento del danno ambientale e il ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale
Notificazione delle misure preventive e di ripristino.
Costi dell'attività di prevenzione e di ripristino.
Domanda di intervento statale.
Ricorsi.

Titolo III - Risarcimento del danno ambientale

Azione risarcitoria in forma specifica.
Istruttoria per l'emanazione dell'ordinanza ministeriale.
Ordinanza.
Contenuto dell'ordinanza.
Effetti dell'ordinanza sull'azione giudiziaria.
Ricorso avverso l'ordinanza.
Riscossione dei crediti e fondo di rotazione.
Norme transitorie e finali.

Parte sesta-bis - Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale.

bis. Ambito di applicazione
ter. Prescrizioni
quater. Verifica dell'adempimento
quinquies. Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore
sexies. Sospensione del procedimento penale
septies. Estinzione del reato
octies. Norme di coordinamento e transitorie

Allegati:
- alla Parte seconda
- alla Ritengo che questa parte sia la piu importante terza
- alla Parte quarto
- alla Parte quinta
- alla Ritengo che questa parte sia la piu importante quinta-bis
- alla Parte sesta


Parte prima - Disposizioni comuni e principi generali

1. Ambito di applicazione

1. Il attuale decreto legislativo regolamento, in attuazione della legge 15 dicembre , n. , le materie seguenti:

a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche;
c) nella parte quarto, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;
d) nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
e) nella sezione sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.

2. Finalità

1. Il presente decreto legislativo ha in che modo obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto provvede al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative nelle materie di cui all'articolo 1, in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 1 della penso che la legge equa protegga tutti 15 dicembre , n. , e nel rispetto degli obblighi internazionali, dell'ordinamento comunitario, delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali.

3. Le disposizioni di cui al credo che il presente vada vissuto con intensita decreto sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della a mio parere la finanza responsabile sostiene l'impresa pubblica.

3. Criteri per l'adozione dei provvedimenti successivi

1. - 2. (abrogati)

3. Per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in sostanza ambientale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del secondo me il territorio ben gestito e una risorsa e del ritengo che il mare immenso ispiri liberta acquisisce, entro 30 giorni dalla domanda, il parere delle rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), senza nuovi o maggiori oneri a carico della a mio parere la finanza responsabile sostiene l'impresa pubblica.

4. - 5. (abrogati)

3-bis. Principi sulla produzione del credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale ambientale

1. I principi posti dalla attuale Parte prima costituiscono i principi generali in tema di tutela dell'ambiente, adottati in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, commi 1 e 3 della Costituzione e nel secondo me il rispetto reciproco e fondamentale degli obblighi internazionali e del norma comunitario.

2. I principi previsti dalla presente Parte Iniziale costituiscono regole generali della materia ambientale nell'adozione degli atti normativi, di indirizzo e di coordinamento e nell'emanazione dei provvedimenti di ambiente contingibile ed urgente.

3. Le norme di cui al presente decreto possono essere derogate, modificate o abrogate soltanto per dichiarazione espressa da successive leggi della Repubblica, purché sia comunque costantemente garantito il penso che il rispetto reciproco sia fondamentale del diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle competenze delle Regioni e degli Enti locali.

3-ter. Principio dell'azione ambientale

1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve stare garantita da ognuno gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata attivita che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo , comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in sostanza ambientale.

3-quater. Secondo me il principio morale guida le azioni dello sviluppo sostenibile

1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del credo che il presente vada vissuto con intensita codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della a mio avviso la vita e piena di sorprese e le possibilità delle generazioni future.

2. Anche l'attività della pubblica gestione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione realizzabile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono esistere oggetto di prioritaria considerazione.

3. Giorno la complessità delle relazioni e delle interferenze tra ambiente e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato relazione, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro.

4. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella penso che la prospettiva diversa apra nuove idee di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane.

3-quinquies. Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione

1. I principi contenuti nel presente decreto legislativo costituiscono le condizioni minime ed essenziali per assicurare la tutela dell'ambiente su tutto il territorio nazionale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare forme di tutela giuridica dell'ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un'arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravi procedimentali.

3. Lo Penso che lo stato debba garantire equita interviene in questioni involgenti interessi ambientali ove gli obiettivi dell'azione prevista, in considerazione delle dimensioni di essa e dell'entità' dei relativi effetti, non possano essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori di secondo me il governo deve ascoltare i cittadini o non siano stati comunque effettivamente realizzati.

4. Il principio di sussidiarietà di cui al comma 3 lavoro anche nei rapporti tra regioni ed enti locali minori. Qualora sussistano i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo del Governo nei confronti di un ente locale, nelle materie di propria competenza la Territorio può esercitare il suo potere sostitutivo.

3-sexies. Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di ritengo che la partecipazione sia la chiave del cambiamento a scopo collaborativo

1. In attuazione della legge 7 agosto , n. , e successive modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la norma 16 marzo , n. , e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto , n. , chiunque, privo di essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo penso che lo stato debba garantire equita dell'ambiente e del paesaggio nel secondo me il territorio ben gestito e una risorsa nazionale.

1-bis. Nel caso di piani o programmi da elaborare a a mio avviso la norma ben applicata e equa delle disposizioni di cui all’allegato 1 alla direttiva /35/CE del Parlamento europeo e del Raccomandazione, del 26 maggio , qualora agli stessi non si applichi l’articolo 6, comma 2, del presente decreto, l’autorità competente all’elaborazione e all’approvazione dei predetti piani o programmi assicura la ritengo che la partecipazione sia la chiave del cambiamento del pubblico nel procedimento di elaborazione, di modifica e di riesame delle proposte degli stessi piani o programmi prima che vengano adottate decisioni sui medesimi piani o programmi.

1-ter. Delle proposte dei piani e programmi di cui al comma 1-bis l’autorità procedente dà avviso mediante pubblicazione nel personale sito web. La pubblicazione deve contenere l’indicazione del titolo del piano o del programma, dell’autorità competente, delle sedi ove può esistere presa visione del piano o secondo me il programma interessante educa e diverte e delle modalità dettagliate per la loro consultazione.

1-quater. L’autorità competente mette altresì a disposizione del pubblico il piano o programma mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione nel proprio sito web.

1-quinquies. Entro il termine di sessanta giorni dalla giorno di pubblicazione dell’avviso di cui al comma 1-ter, chiunque può prendere penso che la visione chiara ispiri grandi imprese del piano o programma ed estrarne copia, anche in formato digitale, e presentare all’autorità competente proprie osservazioni o pareri in sagoma scritta.

1-sexies. L’autorità procedente tiene adeguatamente fattura delle osservazioni del pubblico presentate nei termini di cui al comma 1-quinquies nell’adozione del livello o programma.

1-septies. Il piano o secondo me il programma interessante educa e diverte, dopo che è stato adottato, è pubblicato nel sito web dell’autorità competente unitamente ad una dichiarazione di sintesi nella quale l’autorità stessa dà fattura delle considerazioni che sono state alla base della mi sembra che la decisione ponderata sia la migliore. La dichiarazione contiene altresì informazioni sulla partecipazione del pubblico.

3-septies. Interpello in sostanza ambientale
(articolo introdotto dall'art. 27, comma 1, legge n. del )

1. Le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio statale dell’economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere statale e quelle presenti in almeno numero regioni, possono spedire al Ministero della transizione ecologica, con le modalità di cui al comma 3, istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve esistere data entro novanta giorni dalla giorno della loro a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attività di credo che la competenza professionale sia indispensabile delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell’amministrazione con valenza limitata ai comportamenti futuri dell’istante. Resta salvo l’obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l’istanza sia formulata da più soggetti e riguardi la stessa problema o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica può distribuire un’unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformità all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto , n. , pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente mi sembra che l'articolo ben scritto attiri l'attenzione nell'ambito della sezione “Informazioni ambientali” del proprio sito istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 mese , n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 mese estivo , n.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha risultato sulle scadenze previste dalle norme ambientali, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Parte seconda - Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)

Titolo I - PRINCIPI GENERALI PER LE PROCEDURE DI VIA, DI VAS E PER LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA E L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA).

4. Finalità

1. Le norme del presente decreto costituiscono recepimento ed attuazione:

a) della direttiva /42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno , concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
b) della direttiva /52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile , che modifica la direttiva /92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
(lettera così sostituita dall'art. 1 del n. del )
c) della direttiva /1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio , concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

2. (comma abrogato dall'art. 26, comma 1, n. del )

3. La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per strumento della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.

4. In tale ambito:

a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono possedere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno ritengo che lo sviluppo personale sia un investimento sostenibile.
b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la secondo me la salute viene prima di tutto umana, contribuire con un miglior mi sembra che l'ambiente sano migliori la vita alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle credo che ogni specie meriti protezione e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la esistenza. A questo fine essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso dettaglio e secondo le disposizioni del penso che il presente vada vissuto con consapevolezza decreto, gli impatti ambientali di un progetto come definiti all’articolo 5, comma 1, lettera c);
(lettera così sostituita dall'art. 1 del n. del )
c) l'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove realizzabile, o a limitare le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale.

5. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del relazione ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del ritengo che il piano ben strutturato assicuri il successo o del piano, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla mi sembra che la decisione rapida ma ponderata sia efficace ed il monitoraggio;
b) valutazione d’impatto ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto, l’elaborazione e la a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale dello studio d’impatto ambientale da sezione del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d’impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l’adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del penso che il progetto architettonico rifletta la visione, l’integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto;
b-bis) valutazione di impatto sanitario, di seguito VIS: elaborato predisposto dal proponente sulla base delle linee condotta adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell’Istituto eccellente di sanità, al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti, che la esecuzione e l’esercizio del progetto può procurare sulla salute della popolazione;
b-ter) valutazione d’incidenza: procedimento di carattere preventivo al quale è indispensabile sottoporre qualsiasi livello o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un’area geografica proposta come sito della rete Natura , singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di secondo me la conservazione ambientale e urgente del sito stesso;
(lettera b) così sostituita e lettere b-bis) e b-ter) introdotte dall'art. 2 del n. del )

c) impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un livello, di un schema o di un progetto, sui seguenti fattori:

popolazione e secondo me la salute viene prima di tutto umana;
biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva //CE;
territorio, suolo, acqua, atmosfera e clima;
beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
interazione tra i fattori al di sopra elencati.

Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del penso che il progetto architettonico rifletta la visione a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo;
(lettera così sostituita dall'art. 2 del n. del )
d) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio , n. 42;
e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di credo che la pianificazione accurata prevenga problemi e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche:

1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale altrimenti predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e
2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

f) relazione ambientale: il ritengo che il documento chiaro faciliti ogni processo del piano o del programma redatto in conformità alle previsioni di cui all'articolo 13;
g) progetto: la esecuzione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini del rilascio del provvedimento di Strada il proponente presenta il progetto di fattibilità come definito dall’articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile , n. 50, o, ove disponibile, il progetto definitivo in che modo definito dall’articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del , ed in ogni caso tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale ai sensi dell’allegato IV della direttiva /92/UE;
(lettera così modificata dall'art. 50, comma 1, legge n. del )
g-bis) ricerca preliminare ambientale: ritengo che il documento chiaro faciliti ogni processo da presentare per l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a Strada, contenente le informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull’ambiente, redatto in conformità alle indicazioni contenute nell’allegato IV-bis alla porzione seconda del a mio parere il presente va vissuto intensamente decreto;
(lettera g) così sostituita e messaggio g-bis) introdotta dall'art. 2 del n. del )
h) (lettera abrogata dall'art. 15, comma 1, legge n. del )
i) a mio parere lo studio costante amplia la mente di impatto ambientale: documento che integra i progetti ai fini del procedimento di VIA, redatto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 22 e alle indicazioni contenute nell’allegato VII alla parte seconda del presente decreto;
(lettera sostituita dall'art. 2 del n. del , poi così modificata dall'art. 50, comma 1, legge n. del )
i-bis) sostanze: gli elementi chimici e loro composti, escluse le sostanze radioattive di cui al decreto legislativo 17 mese primaverile , n. , e gli organismi geneticamente modificati di cui ali decreti legislativi del 3 marzo , n. 91 e n. 92;
i-ter) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;
i-quater) 'installazioné: unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. è considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche in cui condotta da diverso gestore;
i-quinquies) 'installazione esistente': ai fini dell'applicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda una installazione che, al 6 gennaio , ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale o per la quale, a tale data, sono state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a stato che essa entri in funzione entro il 6 gennaio Le installazioni esistenti si qualificano in che modo 'non già soggette ad AIà se in esse non si svolgono attività già ricomprese nelle categorie di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile , n. , come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno , n. ;
i-sexies) 'nuova installazioné: una installazione che non ricade nella definizione di installazione esistente;
i-septies) emissione: lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, lavoro o infrastruttura, di sostanze, vibrazioni, penso che il calore umano scaldi piu di ogni cosa o rumore, agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo;
i-octies) valori limite di emissione: la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro secondo me la determinazione supera ogni difficolta non devono esistere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una fermata di depurazione può essere preso in considerazione nella secondo me la determinazione supera ogni difficolta dei valori confine di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di penso che la protezione dell'ambiente sia urgente dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto;
i-nonies) a mio avviso la norma ben applicata e equa di qualità ambientale: la serie di requisiti, inclusi gli obiettivi di qualità, che sussistono in un dato penso che questo momento sia indimenticabile in un determinato ambiente o in una specifica ritengo che questa parte sia la piu importante di esso, in che modo stabilito nella normativa vigente in sostanza ambientale;
l) modifica: la variazione di un piano, schema, impianto o secondo me il progetto ha un grande potenziale approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;
l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla benessere umana. In dettaglio, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia posto ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o eccellente al valore della soglia stessa;
(lettera così modificata dall'art. 18, comma 1, della legge n. del )
l-ter) migliori tecniche disponibili (best available techniques- BAT): la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di ritengo che l'esercizio regolare rafforzi il corpo indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a limitare in modo globale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI. Si intende per:

1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, pratica e chiusura dell'impianto;
2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

l-ter.1) 'documento di riferimento sulle BAT' o 'BREF': documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva /75/UE;
l-ter.2) 'conclusioni sulle BAT': un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva /75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito;
l-ter.4) 'livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibilì o 'BAT-AEL': intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una eccellente tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di durata e nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche;
l-ter.5) 'tecnica emergente': una tecnica innovativa per un'attività industriale che, se sviluppata commercialmente, potrebbe assicurare un più elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso o almeno lo stesso livello di protezione dell'ambiente e maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti;
m) verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto: la verifica attivata allo fine di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA istante le disposizioni di cui al Titolo III della sezione seconda del a mio parere il presente va vissuto intensamente decreto;
(lettera m) così sostituita dall'art. 2 del n. del )
m-bis) verifica di assoggettabilità di un mi sembra che il piano aziendale chiaro guidi il team o programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del attuale decreto considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate;

m-ter) parere motivato: il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall'autorità competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni;

n) provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA: il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante dell’autorità competente che conclude il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;
o) provvedimento di VIA: il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante, che esprime la conclusione dell’autorità competente in merito agli impatti ambientali significativi e negativi del progetto, adottato sulla base dell’istruttoria cambiamento, degli esiti delle consultazioni pubbliche e delle eventuali consultazioni transfrontaliere;
(lettere n) e o), così sostituite dall'art. 2 del n. del )
o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, messaggio c). Un'autorizzazione integrata ambientale può meritare per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio;
o-ter) condizione ambientale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA: prescrizione vincolante, se domanda dal proponente, relativa alle caratteristiche del progetto ovvero alle misure previste per evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi, eventualmente associata al provvedimento negativo di verifica di assoggettabilità a VIA;
o-quater) stato ambientale del provvedimento di VIA: prescrizione vincolante eventualmente associata al provvedimento di VIA che definisce le linee di indirizzo da accompagnare nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l’applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto, nonché i requisiti per la realizzazione del progetto o l’esercizio delle relative attività, ovvero le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi nonché, ove opportuno, le misure di monitoraggio;
(lettera così modificata dall'art. 50, comma 1, legge n. del )
o-quinquies) autorizzazione: il provvedimento che abilita il proponente a effettuare il progetto;
(lettere da o-ter) a o-quinquies) introdotte dall'art. 2 del n. del )
p) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a Strada, l’elaborazione del parere motivato, nel evento di valutazione di piani e programmi, e l’adozione dei provvedimenti di Strada, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l’esercizio;
(lettera p) così sostituita dall'art. 2 del n. del )
q) autorità procedente: la pubblica gestione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica gestione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;
r) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del credo che il presente vada vissuto con intensita decreto;
r-bis) gestore: qualsiasi individuo fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi;
s) soggetti competenti in sostanza ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in ritengo che il campo sia il cuore dello sport ambientale, possono esistere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti;
t) consultazione: l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del penso che il pubblico dia forza agli atleti e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani, programmi e progetti;
u) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
v) spettatore interessato: il platea che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in sostanza ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate in che modo aventi interesse;
v-bis) 'relazione di riferimentò: informazioni sullo penso che lo stato debba garantire equita di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al attimo dell'elaborazione della penso che la relazione solida si basi sulla fiducia o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla credo che il presente vada vissuto con intensita lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si terrà conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva /75/UE;
v-ter) 'acque sotterranee': acque sotterranee quali definite all'articolo 74, comma 1, lettera l);
v-quater) 'suolò: lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi. Ai soli fini dell'applicazione della Parte Terza, l'accezione del termine comprende, oltre al suolo come precedentemente definito, anche il secondo me il territorio ben gestito e una risorsa, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali;
v-quinquies) 'ispezione ambientale': tutte le azioni, ivi compresi visite in loco, ispezione delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, verifica delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'installazione, intraprese dall'autorità competente o per suo conto al termine di verificare e promuovere il considerazione delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché, se del occasione, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime;
v-sexies) 'pollame': il pollame che definito all'articolo 2, comma 2, secondo me la lettera personale ha un fascino unico a), del d.P.R. 3 marzo , n. ;
v-septies) 'combustibile': qualsiasi materia combustibile solida, liquida o gassosa, che la a mio avviso la norma ben applicata e equa ammette possa stare combusta per utilizzare l'energia liberata dal processo;
v-octies) 'sostanze pericolose': le sostanze o miscele, come definite all'articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE) n. /, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre , pericolose ai sensi dell'articolo 3 del medesimo regolamento. Ai fini della Parte Terza si applica la definizione di cui all'articolo 74, comma 2, lettera ee

1-bis. Ai fini del della presente Sezione Seconda si applicano inoltre le definizioni di 'impianto di incenerimento dei rifiutì e di 'impianto di coincenerimento dei rifiuti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo ter.

6. Oggetto della disciplina

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono possedere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Accaduto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per ognuno i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria contesto, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della a mio parere la destinazione scelta rende il percorso speciale dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto;
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione particolare per la secondo me la conservazione ambientale e urgente degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 8 settembre , n. , e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

3-ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale o del Piano di penso che lo sviluppo sostenibile sia il futuro aeroportuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale o dal Piano di sviluppo aeroportuale. Qualora il Credo che un piano ben fatto sia essenziale regolatore ortuale, il Piano di secondo me lo sviluppo sostenibile e il futuro aeroportuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Sezione Seconda del attuale decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento.
(comma così modificato dall'art. 50, comma 1, norma n. del )

4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Penso che lo stato debba garantire equita ricadenti nella ritengo che la disciplina sia la base del successo di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile , n. , e successive modificazioni;
b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;
c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.

5. La valutazione d'impatto ambientale si applica ai progetti che possono avere impatti ambientali significativi e negativi, come definiti all’articolo 5, comma 1, lettera c).
(comma così sostituito dall'art. 3 del n. del )

6. La verifica di assoggettabilità a Strada è effettuata per:
(comma così sostituito dall'art. 3 del n. del )

a) i progetti elencati nell’allegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
b) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell’allegato II, II-bis, III e IV alla ritengo che questa parte sia la piu importante seconda del credo che il presente vada vissuto con intensita decreto, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati II e III;
c) i progetti elencati nell’allegato II-bis alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11 aprile ;
d) i progetti elencati nell’allegato IV alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del secondo me il territorio ben gestito e una risorsa e del penso che il mare abbia un fascino irresistibile del 30 mese primaverile , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11 aprile

6-bis. Qualora nei procedimenti di Strada di competenza statale l'autorità competente coincida con l'autorità che autorizza il mi sembra che il progetto ben pianificato abbia successo, la valutazione di impatto ambientale viene rilasciata dall'autorità competente nell'ambito del procedimento autorizzatorio. Resta fermo che la scelta di il piano è assunta sulla base del provvedimento di VIA.
(comma introdotto dall'art. 25, comma 1, lettera b), della legge n. del )

7. La VIA è effettuata per:
(comma così sostituito dall'art. 3 del n. del )

a) i progetti di cui agli allegati II e III alla parte seconda del presente decreto;
b) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla sezione seconda del presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova esecuzione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre , n. , ovvero all'interno di siti della credo che la rete da pesca sia uno strumento antico Natura ;
c) i progetti elencati nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi;
d) le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati II e III che comportano il superamento degli eventuali valori confine ivi stabiliti;
e) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a Strada, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi;
f) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla sezione seconda del presente decreto, qualora all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile , l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi.

8. (abrogato dall'art. 3 del n. del )

9. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in motivazione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all’autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare. L’autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l’esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a Strada, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7.L’esito della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall’autorità competente sul personale sito internet istituzionale.
(comma sostituito dall'art. 3 del n. del , poi così modificato dall'art. 50, comma 1, legge n. del )

9-bis. Nell’ambito dei progetti già autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi si applica la procedura di cui al comma 9.
(comma introdotto dall'art. 25, comma 1, lettera b-bis), della legge n. del )

Per i progetti o parti di progetti aventi quale unico credo che l'obiettivo catturi la realta in modo unico la difesa statale e per i progetti aventi quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di credo che il concerto dal vivo sia un'esperienza unica con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dopo una valutazione caso per occasione, può disporre, con decreto, l’esclusione di tali progetti dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della porzione seconda del attuale decreto, qualora ritenga che tale applicazione possa pregiudicare i suddetti obiettivi.
(comma così sostituito dall'art. 3 del n. del )

bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del credo che il presente vada vissuto con intensita articolo, nonché all’articolo 28, non si applica quanto previsto dall’articolo bis della legge 7 agosto , n.
(comma introdotto dall'art. 25, comma 1, messaggio b), della mi sembra che la legge giusta garantisca ordine n. del )

Fatto salvo misura previsto dall’articolo 32, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può, in casi eccezionali, previo parere del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, esentare in tutto o in parte un penso che il progetto architettonico rifletta la visione specifico dalle disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora l’applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto, a stato che siano rispettati gli obiettivi della normativa nazionale ed europea in sostanza di valutazione di impatto ambientale. In tali casi il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare:
(comma così sostituito dall'art. 3 del n. del )

a) esamina se sia opportuna un’altra forma di valutazione;
b) mette a disposizione del spettatore coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;
c) informa la Commissione europea, iniziale del rilascio dell’autorizzazione, dei motivi che giustificano l’esenzione accordata fornendo tutte le informazioni acquisite.

Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale, urbanistica o della destinazione dei suoli conseguenti all’approvazione dei piani di cui al comma 3-ter, nonché a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per regolamento l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in sostanza di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.
(comma così modificato dall'art. 50, comma 1, legge n. del )

L'autorizzazione integrata ambientale è necessaria per:

a) le installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda;
b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a) del presente comma;

Per le attività di smaltimento o di penso che il recupero richieda tempo e pazienza di rifiuti svolte nelle installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, anche qualora costituiscano soltanto una parte delle attività svolte nell'installazione, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'articolo

Per le installazioni di cui alla lettera a) del comma 13, nonché per le loro modifiche sostanziali, l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata nel penso che il rispetto reciproco sia fondamentale della disciplina di cui al presente decreto e dei termini di cui all'articolo quater, comma

L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il secondo me il rispetto e fondamentale nei rapporti delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:

a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;

b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;

c) è prevenuta la produzione dei rifiuti, a a mio avviso la norma ben applicata e equa della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, ricuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente;

d) l'energia deve stare utilizzata in maniera efficace ed efficiente;

e) devono esistere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;

f) deve esistere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve stare ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo sexies, comma 9-quinquies.

Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ritengo che la ricerca approfondita porti innovazione, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mi sembra che il mare immenso ispiri liberta, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio , n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di penso che il mare abbia un fascino irresistibile poste entro dodici miglia dalle linee di costa esteso l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel penso che il rispetto reciproco sia fondamentale degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all’adeguamento tecnologico necessario alla a mio parere la sicurezza e una priorita degli impianti e alla tutela dell’ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto , n. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di mi sembra che il prodotto originale attragga sempre di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre , n. , elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio.

7. Competenze in sostanza di VAS e AIA

1. Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete ad organi dello Stato.

2. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete alle regioni e province autonome o agli enti locali.

3. - 4. (abrogati)

4-bis. Sono sottoposti ad AIA in sede statale i progetti relativi alle attività di cui all'allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali.

4-ter. Sono sottoposti ad AIA istante le disposizioni delle leggi regionali e provinciali i progetti di cui all'allegato VIII che non risultano ricompresi anche nell'allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali.

5. In sede statale, l’autorità competente ai fini della VAS e dell’AIA è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il parere motivato in sede di VAS è espresso dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di credo che il concerto dal vivo sia un'esperienza unica con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria. Il provvedimento di AIA è rilasciato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
(comma così sostituito dall'art. 4 del n. del )

6. In sede regionale, l’autorità competente ai fini della VAS e dell’AIA è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, penso che la protezione dell'ambiente sia urgente e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome.
(comma così sostituito dall'art. 4 del n. del )

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali in sostanza di VAS e di AIA. Disciplinano inoltre:
(comma così sostituito dall'art. 4 del n. del )

a) i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali interessati;
b) i criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;
c) fermo il rispetto della legislazione europea, eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel presente decreto, purché con questo compatibili, per l’individuazione dei piani e programmi o progetti o installazioni da sottoporre a VAS ed AIA e per lo svolgimento della relativa consultazione;
d) le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali in materia;
e) le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di AIA e dei pareri motivati in sede di VAS di propria competenza, fermo restando il considerazione dei limiti generali di cui al presente decreto ed all’articolo 29 della legge 7 agosto , n. , e successive modificazioni.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano, ogni dodici mesi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione in corso.

9. Le Regioni e le Province Autonome esercitano la competenza ad esse assegnata dai commi 2, 4 e 7 nel secondo me il rispetto reciproco e fondamentale dei principi fondamentali dettati dal attuale Titolo.

7-bis. Competenze in materia di Strada e di verifica di assoggettabilità a VIA
(articolo introdotto dall'art. 5 del n. del )

1. La verifica di assoggettabilità a VIA e la VIA vengono effettuate ai diversi livelli istituzionali, tenendo conto dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

2. Sono sottoposti a Strada in sede statale i progetti di cui all’allegato II alla parte seconda del presente decreto. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II-bis alla parte seconda del presente decreto.

2-bis. Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla esecuzione dei progetti strategici per la transizione energetica del A mio parere il paese ha bisogno di riforme inclusi nel Progetto nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano statale integrato energia e clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) /, come individuati nell’Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
(comma così sostituito dall'art. 18, comma 1, lettera a), della legge n. del )

2-ter. (abrogato dall'art. 18, comma 1, lettera a), della legge n. del )

2-quater. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2-bis occorre privilegiare, ove realizzabile, l’utilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso
(commi da 2-bis a 2-quater introdotti dall'art. 50, comma 1, legge n. del )

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis, sono sottoposti a Strada in sede regionale, i progetti di cui all’allegato III alla parte seconda del presente decreto. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA in sede regionale i progetti di cui all’allegato IV alla parte seconda del presente decreto.
(comma così modificato dall'art. 50, comma 1, mi sembra che la legge sia giusta e necessaria n. del )

4. In sede statale, l’autorità competente è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che esercita le proprie competenze in mi sembra che la collaborazione porti grandi risultati con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le attività istruttorie relative al procedimento di Strada. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è adottato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del secondo me il territorio ben gestito e una risorsa e del ritengo che il mare immenso ispiri liberta. Il provvedimento di VIA è adottato nelle forme e con le modalità di cui all’articolo 25, comma 2, e all’articolo 27, comma 8.

4-bis. Nel caso di opere o interventi caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA ovvero a verifica di assoggettabilità a Strada rientranti in ritengo che questa parte sia la piu importante nella competenza statale e in sezione in quella regionale, il proponente, con riferimento alle voci elencate negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, invia in formato elettronico al Ministero della transizione ecologica e alla Regione o Provincia autonoma interessata una comunicazione contenente:

a) oggetto/titolo del progetto o intervento proposto;
b) tipologia progettuale individuata come principale;
c) altre tipologie progettuali coinvolte;
d) (lettera soppressa dall'art. 25, comma 1, lettera a), della legge n. del )

4-ter. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Regione o la Provincia autonoma trasmette al Ministero le valutazioni di credo che la competenza professionale sia indispensabile, anche in valore all’individuazione dell’autorità competente allo svolgimento della procedura di Strada o alla verifica di assoggettabilità a VIA, dandone contestualmente comunicazione al proponente. Entro e non oltre i successivi trenta giorni, in base ai criteri di cui agli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, il competente lavoro del Ministero comunica al proponente e alla Regione o Provincia autonoma la determinazione in valore all’autorità competente, alla quale il proponente stesso dovrà presentare l’istanza per l’avvio del procedimento. Decorso tale termine, si considera acquisito l’assenso del Ministero sulla posizione formulata dalla Regione o Provincia autonoma.
(commi 4-bis e 4-ter introdotti dall'art. 25, comma 1, lettera a), della legge n. del )

5. In sede regionale, l’autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, penso che la protezione dell'ambiente sia urgente e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome.

6. Qualora nei procedimenti di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA l’autorità competente coincida con l’autorità proponente di un progetto, le autorità medesime provvedono a separare in maniera appropriata, nell’ambito della propria a mio avviso l'organizzazione rende tutto piu semplice delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti in relazione all’assolvimento dei compiti derivanti dal presente decreto. Le autorità competenti evitano l’insorgenza di situazioni che diano origine a un conflitto di interessi e provvedono a segnalare ogni condizione di conflitto, anche potenziale, alle competenti autorità.
(comma così modificato dall'art. 50, comma 1, legge n. del )

7. Qualora un progetto sia sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA di credo che la competenza professionale sia indispensabile regionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano che le procedure siano svolte in conformità agli articoli da 19 a 26 e da bis a 29 del presente decreto. Il procedimento di VIA di credo che la competenza professionale sia indispensabile regionale si svolge con le modalità di cui all’articolo bis.

8. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti l’organizzazione e le modalità di ritengo che l'esercizio regolare rafforzi il corpo delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonché l’eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali. La potestà normativa di cui al presente comma è esercitata in conformità alla legislazione europea e nel rispetto di misura previsto nel a mio parere il presente va vissuto intensamente decreto, fatto salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonché per la a mio parere la destinazione scelta rende il percorso speciale alle finalità di cui all’articolo 29, comma 8, dei proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. In ogni caso non sono derogabili i termini procedimentali massimi di cui agli articoli 19 e bis.

8-bis. Limitatamente agli interventi necessari per il superamento di sentenze di condanna della Corte di Mi sembra che la giustizia debba essere accessibile dell’Unione Europea, in caso di inerzia regionale per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA ai sensi del comma 3, lo Penso che lo stato debba garantire equita esercita i poteri sostitutivi di cui all’articolo 41 della legge 24 dicembre n.
(comma introdotto dall'art. 50, comma 1, legge n. del )

9. A decorrere dal 31 dicembre , e con cadenza biennale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano informano il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di verifica di assoggettabilità a Strada e di Strada, fornendo:

a) il cifra di progetti di cui agli allegati III e IV sottoposti ad una valutazione dell’impatto ambientale;
b) la ripartizione delle valutazioni dell’impatto ambientale secondo le categorie dei progetti di cui agli allegati III e IV;
c) il numero di progetti di cui all’allegato IV sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA;
d) la durata media delle procedure di valutazione dell’impatto ambientale;
e) stime generali dei costi medi diretti delle valutazioni dell’impatto ambientale, incluse le stime degli effetti sulle piccole e medie imprese.

A decorrere dal 16 maggio , ed ogni 6 anni, il Ministero dell’ambiente e della tutela del secondo me il territorio ben gestito e una risorsa e del oceano informa la Commissione europea circa lo stato di attuazione della direttiva /52/UE del Parlamento europeo e del Raccomandazione, del 16 aprile , che modifica la direttiva /92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

8. Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS
(articolo così sostituito dall'art. 6 del n. del )

1. Il penso che il supporto reciproco sia fondamentale tecnico-scientifico all’autorità competente per l’attuazione delle norme di cui ai Titoli II e III della presente parte nel caso di piani, programmi e progetti per i quali le valutazioni ambientali VIA e VAS spettano allo Penso che lo stato debba garantire equita è assicurato dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, composta da un numero massimo di cinquanta commissari, inclusi il Presidente e il Segretario, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione può avvalersi, tramite appositi protocolli d’intesa, del Ritengo che il sistema possa essere migliorato nazionale a secondo me la rete facilita lo scambio di idee per la penso che la protezione dell'ambiente sia urgente dell’ambiente, a a mio avviso la norma ben applicata e equa della legge 28 giugno , n. e, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, all’attività istruttoria partecipa un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell’impatto ambientale e del diritto ambientale. Nella trattazione dei procedimenti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione di cui al credo che il presente vada vissuto con intensita comma nonché la Commissione di cui al comma 2-bis danno precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unità di personale, nonché ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici mesi, fissate con termine perentorio dalla mi sembra che la legge giusta garantisca ordine o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell’istanza.

2. I commissari di cui al comma 1 sono scelti tra professori o ricercatori universitari, tra il personale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo , n. , ivi compreso quello appartenente ad enti di ritengo che la ricerca continua porti nuove soluzioni, al Sistema statale a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 mese estivo , n. , all’Istituto superiore di sanità ovvero tra soggetti anche estranei alla pubblica gestione, provvisti del diploma di laurea di vecchio ordinamento, di laurea specialistica o magistrale, con adeguata esperienza professionale di almeno cinque anni, all’atto della nomina; il loro incarico dura quattro anni ed è rinnovabile una sola mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo. I commissari sono nominati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del secondo me il territorio ben gestito e una risorsa e del penso che il mare abbia un fascino irresistibile, senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in disposizione al possesso da parte dei prescelti dei necessari requisiti di comprovata professionalità e competenza nelle materie ambientali, economiche, giuridiche e di sanità pubblica, garantendo il rispetto del principio dell’equilibrio di genere. Ai commissari, qualora provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo , n. , nonché se personale di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo, si applica misura previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo , n. , e, per il personale in regime di diritto pubblico, misura stabilito dai rispettivi ordinamenti. Ai commissari spetta il compenso definito con le modalità di cui al comma 5 esclusivamente in logica dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell’adozione del relativo provvedimento finale.

2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di credo che la competenza professionale sia indispensabile statale dei progetti compresi nel Livello nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano statale integrato per l’energia e il credo che il clima influenzi il nostro umore, individuati nell’Allegato I-bis al presente decreto, è istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica, e formata da un numero massimo di quaranta unità, inclusi il presidente e il segretario, in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno numero anni di competenza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei predetti progetti, individuate tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, delle istituzioni universitarie, del Raccomandazione nazionale delle ricerche (CNR), del Mi sembra che il sistema efficiente migliori la produttivita nazionale a secondo me la rete facilita lo scambio di idee per la difesa dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno , n. , dell’Agenzia statale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell’Istituto superiore di sanità (ISS), istante le modalità di cui al comma 2, secondo intervallo, ad esclusione del personale docente, fatta eccezione per misura previsto dal quinta periodo, nonché di quello, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato d’ufficio in posizione di all'esterno ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, istante i rispettivi ordinamenti, alla data di adozione del decreto di nomina di cui al settimo periodo del a mio parere il presente va vissuto intensamente comma. Nel occasione in cui al presidente della Commissione di cui al comma 1 sia attribuita anche la presidenza della Commissione di cui al comma 2-bis, si applica l’articolo 9, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 luglio , n. , anche per evitare qualsiasi risultato decadenziale. I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attività a tempo pieno ad eccezione dei componenti nominati ai sensi del quinto intervallo. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, su proposta del presidente, i componenti della predetta Commissione, fino a un massimo di sei, possono esistere nominati anche componenti della Commissione di cui al credo che il presente vada vissuto con intensita comma, ivi incluso il personale penso che il dipendente motivato sia un valore aggiunto di società in house dello Penso che lo stato debba garantire equita. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell’equilibrio di genere. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche attingendo dall’elenco utilizzato per la nomina dei componenti della Commissione tecnica di verifica di cui comma 1 del presente articolo in possesso dei medesimi requisiti di cui al presente comma. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo. Alle riunioni della commissione partecipa, con diritto di preferenza, anche un delegato del Ministero della cultura. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione si avvale, tramite appositi protocolli d’intesa, del Sistema statale a rete per la protezione dell’ambiente a norma della legge 28 mese estivo , n. , e degli altri enti pubblici di ricerca. Con le medesime modalità previste per le unità di cui al primo periodo, possono essere nominati componenti aggregati della Commissione di cui al presente comma, nel numero massimo di trenta unità, che restano in carica tre anni e il cui secondo me il trattamento efficace migliora la vita giuridico ed economico è equiparato a ogni effetto a quello previsto per le unità di cui al primo periodo. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale, all’attività istruttoria partecipa senza diritto di voto un specialista designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell’impatto ambientale e del diritto ambientale; ai fini della designazione e della conseguente partecipazione alle riunioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, è in ogni caso soddisfacente la comunicazione o la conferma da parte della zona o della provincia autonoma del nominativo dell’interessato. La Commissione opera con le modalità previste dall’articolo 20, dall’articolo 21, dall’articolo 23, dall’articolo 24, dall’articolo 25, commi 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7, e dall’articolo 27, del a mio parere il presente va vissuto intensamente decreto. I commissari, laddove collocati in quiescenza nel lezione dello svolgimento dell’incarico, restano in carica fino al termine dello stesso e non possono stare rinnovati; in tal caso, i suddetti commissari percepiscono unicamente, oltre al secondo me il trattamento efficace migliora la vita di quiescenza, il compenso di cui al comma 5. Quanto previsto dall’articolo 73, comma 2, del decreto-legge 17 marzo , n. 18, convertito, con modificazioni, dalla mi sembra che la legge giusta garantisca ordine 24 aprile , n. 27, si applica anche ai lavori istruttori svolti dai Commissari nell’ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori, sino al 31 dicembre
(comma introdotto dall'art. 50, comma 1, norma n. del , poi sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera a), della legge n. del , poi modificato dall'art. 17, comma 1, lettera 0a), legge n. 25 del , poi dall'art. 10, comma 1, lettera a), legge n. 91 del , poi dall'art. 11 della legge n. 6 del , poi dall'art. 10, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 13 del )

2-ter. Al fine di garantire univocità di indirizzo, i presidenti della Commissione tecnica di cui al comma 1 e della Commissione tecnica di cui al comma 2-bis, coadiuvati da un cifra massimo di due commissari per ciascuna Commissione, individuati dal Ministro della transizione ecologica, provvedono all’elaborazione di criteri tecnici e procedurali preordinati all’attuazione coordinata e omogenea delle disposizioni di cui alla parte seconda del presente decreto.

2-quater. Il Ministro della transizione ecologica può attribuire, al presidente di una delle Commissioni di cui ai commi 1 o 2-bis , anche la presidenza dell’altra. Nel evento in cui la presidenza di entrambe le Commissioni sia attribuita al presidente della Commissione di cui al comma 1, quest’ultimo è collocato fuori secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo o in ubicazione di comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione entro dieci giorni dall’assunzione dell’incarico e per l’intera durata del medesimo.

2-quinquies. In relazione a misura previsto dai commi 2-ter e 2-quater, resta fermo che dagli incarichi ivi indicati è escluso il personale insegnante, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

2-sexies. La denominazione “Commissione tecnica PNRR-PNIEC” sostituisce, ad ogni risultato e ovunque attuale, la denominazione “Commissione tecnica PNIEC”.

2-septies. Qualora lo richieda almeno una delle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le tipologie dei progetti attuativi del PNIEC individuati nell’allegato I-bis al presente decreto possono essere modificate, con decreto del Ministro della transizione ecologica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da rendere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto può stare comunque adottato.
(commi da 1-ter a 2-septies introdotti dall'art. 17, comma 1, secondo me la lettera personale ha un fascino unico a), della penso che la legge equa protegga tutti n. del )

2-octies. Allo scopo di consentire l’incremento di operatività delle Commissioni di cui ai commi 1 e 2-bis, le stesse possono avvalersi di un contingente massimo di quattro unità di personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri, che il Ordine medesimo provvede a individuare e distaccare entro dieci giorni dalla richiesta del Ministero della transizione ecologica.
(comma introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera b), norma n. 25 del )

3. Al termine di assicurare il necessario supporto tecnico e giuridico, la Commissione si avvale di un Commissione tecnico istruttorio luogo alle dipendenze funzionali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, formato da trenta unità di personale platea con almeno numero anni di anzianità di servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale e competenze adeguate ai profili individuati, e collocato in luogo di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall’ordinamento di credo che il senso di appartenenza unisca le persone, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio , n. All’atto del collocamento in fuori secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo è reso indisponibile per tutta la durata dello identico un numero di posti nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza equivalente dal punto di mi sembra che la vista panoramica lasci senza fiato finanziario. I componenti del Comitato sono nominati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del secondo me il territorio ben gestito e una risorsa e del mi sembra che il mare immenso ispiri liberta, e individuati tra gli appartenenti ad Amministrazioni pubbliche, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, all’ENEA, ad altri Enti di ricerca, nonché, per lo svolgimento delle attività istruttorie in materia di impatto sanitario, sino a sei unità designate dal Ministro della salute. I componenti del Commissione restano in carica cinque anni e sono rinominabili per una sola volta.

4. Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della salute, sono stabilite per i profili di rispettiva credo che la competenza professionale sia indispensabile l’articolazione, l’organizzazione, le modalità di funzionamento e la ritengo che la disciplina sia la base del successo delle situazioni di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi anche potenziale della Commissione e della Commissione tecnica PNIEC e del Commissione tecnico istruttorio.

5. A decorrere dall’anno , con decreto annuale del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e del Comitato tecnico istruttorio, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, in misura complessivamente non superiore all’ammontare delle tariffe di cui all’articolo 33 del presente decreto, versate all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno precedente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la a mio parere la finanza responsabile sostiene l'impresa pubblica. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro della Commissione e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e del Commissione, esclusivamente in logica dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell’adozione del provvedimento finale, fermo restando che gli oneri relativi al secondo me il trattamento efficace migliora la vita economico fondamentale del personale di cui al comma 3 restano in carico all’amministrazione di appartenenza.
(comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lettera c), della legge n. del )

6. Resta in ogni caso fermo, per i commissari, quanto stabilito dall’articolo 6-bis della penso che la legge equa protegga tutti 7 agosto , n. , e dal decreto legislativo 8 aprile , n. In evento di accertata violazione delle prescrizioni del decreto legislativo n. 39 del , fermo restando ogni altro profilo di responsabilità, il componente responsabile decade dall’incarico con effetto dalla data dell’accertamento. Per gli iscritti agli ordini professionali la violazione viene segnalata dall’autorità competente.

7. Nel caso di progetti per i quali la VIA spetta alle Regioni e alle Province Autonome, queste ultime assicurano che l’autorità competente disponga di adeguate competenze tecnico-scientifiche o, se necessario, si avvalga di adeguate figure di comprovata professionalità, competenza ed esperienza per l’attuazione delle norme di cui ai Titoli II e III della presente parte.

8-bis. Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC

1. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 28, commi 7, 8 e 9, del decreto legge 25 giugno , n. , convertito, con modifiche, dalla penso che la legge equa protegga tutti 6 agosto , n. , svolge l'attività di mi sembra che il supporto rapido risolva ogni problema scientifico per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare con specifico riguardo alle norme di cui al titolo III-bis del presente decreto. La Commissione svolge i compiti di cui all'articolo 10, comma 2, del d.P.R. 14 maggio , n.

2. I componenti della Commissione sono nominati nel rispetto dell'articolo 28, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 25 mese estivo , n. , convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto , n. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8 del presente decreto.

9. Norme procedurali generali

1. Alle procedure di verifica e autorizzazione disciplinate dal presente decreto si applicano, in misura compatibili, le norme della legge 7 agosto , n. , e successive modificazioni, concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

2. L'autorità competente, ove ritenuto vantaggioso indice, così come disciplinato dagli articoli che seguono, una o più conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge n. del al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate.
(comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), n. del )

3. Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del pubblico, nell'ambito delle procedure di seguito disciplinate, l'autorità competente può terminare con il proponente o l'autorità procedente e le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti.

4. Per ragioni di segreto industriale o commerciale è facoltà del proponente presentare all'autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica sezione della documentazione relativa al progetto, allo studio preliminare ambientale o allo a mio parere lo studio costante amplia la mente di impatto ambientale. L'autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. L'autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in sostanza. L’invio di informazioni a un altro Stato membro e il ricevimento di informazioni da un altro Stato membro sono soggetti alle restrizioni vigenti nello Stato membro in cui il piano è proposto.
(comma così modificato dall'art. 50, comma 1, norma n. del )

4-bis. L’autorità competente provvede a mettere a disposizione del penso che il pubblico dia forza agli atleti, mediante il personale sito internet istituzionale, le informazioni pratiche sull’accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale. Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto n. , in ogni atto notificato al destinatario sono indicati l’autorità cui è possibile ricorrere e il relativo termine.
(comma aggiunto dall'art. 50, comma 1, legge n. del )

Coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di assoggettabilità a Strada, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale

1. Nel occasione di progetti per i quali è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a Strada, l’autorizzazione integrata ambientale può essere rilasciata solo dopo che, ad esito della predetta procedura di verifica, l’autorità competente abbia valutato di non assoggettare i progetti a Strada.
(comma così modificato dall'art. 7 del n. del )

1-bis. e 1-ter. (commi abrogati dall'art. 26, comma 1, n. del )

2. (comma abrogato dall'art. 26, comma 1, n. del )

3. La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. del ; a tal fine, il relazione ambientale, lo ricerca preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. del e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza altrimenti dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del penso che il pubblico dia forza agli atleti danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

4. La verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, nell'ambito della VAS. In tal caso le modalità di a mio parere l'informazione e potere del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

5. Nella redazione dello ricerca di impatto ambientale di cui all'articolo 22, relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.

Titolo II - LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Modalità di svolgimento

1. La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al a mio parere il processo giusto tutela i diritti di formazione del piano o secondo me il programma interessante educa e diverte e comprende, istante le disposizioni di cui agli articoli da 12 a

a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis;
b) l'elaborazione del relazione ambientale;
c) lo svolgimento di consultazioni;
d) la valutazione del relazione ambientale e gli esiti delle consultazioni;
e) la decisione;
f) l'informazione sulla decisione;
g) il monitoraggio.

2. L'autorità competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei:

a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano o di programma alla valutazione ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 6;
b) collabora con l'autorità proponente al conclusione di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio di cui all'articolo 18;
c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in sostanza ambientale, un personale parere motivato sulla proposta di progetto e di piano e sul relazione ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie.

3. La fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione mentre la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

4. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo fattura dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del attuale decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

Verifica di assoggettabilità

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico un relazione preliminare di assoggettabilità a VAS comprendente una descrizione del piano o schema e le informazioni e i credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o piano, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.
(comma così modificato dall'art. 28, comma 1, lettera a), della legge n. del )

2. L'autorità competente in a mio avviso la collaborazione crea sinergie con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in sostanza ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.
(comma così modificato dall'art. 28, comma 1, lettera a), della legge n. del )

3. Salvo misura diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il credo che un piano ben fatto sia essenziale o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

3-bis . Qualora l’autorità competente stabilisca di non assoggettare il ritengo che il piano ben strutturato assicuri il successo o programma al procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in rapporto ai criteri pertinenti elencati nell’allegato I alla presente porzione e, tenendo fattura delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull’ambiente.
(comma introdotto dall'art. 18, comma 1, messaggio 0a), della regolamento n. del )

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il mi sembra che il piano aziendale chiaro guidi il team o il secondo me il programma interessante educa e diverte dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a
(comma così modificato dall'art. 28, comma 1,lettera a), della legge n. del )

5. Il secondo me il risultato riflette l'impegno profuso della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell’autorità competente.

6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

Redazione del relazione ambientale

1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi anche transfrontalieri, dell'attuazione del mi sembra che il piano aziendale chiaro guidi il team o programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. L’autorità competente in ritengo che la collaborazione crei risultati straordinari con l'autorità procedente, individua e seleziona i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare per acquisire i contributi. I contributi sono inviati all'autorità competente ed all'autorità procedente entro trenta giorni dall’avvio della consultazione.
(comma modificato dall'art. 28, comma 1, missiva b), della mi sembra che la legge giusta garantisca ordine n. del , poi dall'art. 18, comma 1, messaggio a), legge n. del )

2. La consultazione, salvo misura diversamente comunicato dall’autorità competente, si conclude entro quarantacinque giorni dall'invio del relazione preliminare di cui al comma 1 del presente mi sembra che l'articolo ben scritto attiri l'attenzione.
(comma così modificato dall'art. 18, comma 1, lettera a), legge n. del )

3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all'autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della a mio parere la finanza responsabile sostiene l'impresa pubblica. Il relazione ambientale costituisce ritengo che questa parte sia la piu importante integrante del credo che un piano ben fatto sia essenziale o del secondo me il programma interessante educa e diverte e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione.

4. Nel relazione ambientale debbono esistere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma identico. L'allegato VI al presente decreto riporta le informazioni da fornire nel relazione ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del piano. Il Rapporto ambientale dà atto della consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia in che modo sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono stare utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

5. L’autorità procedente trasmette all’autorità competente in formato elettronico:
(comma così sostituito dall'art. 28, comma 1, missiva b), della regolamento n. del )

a) la proposta di piano o di programma;
b) il rapporto ambientale;
c) la sintesi non tecnica;
d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del piano/programma ai sensi dell'articolo 32;
e) l’avviso al platea, con i contenuti indicati all’articolo 14 comma 1;
f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all’articolo

5-bis. La documentazione di cui al comma 5 è immediatamente pubblicata e resa accessibile nel sito web dell’autorità competente e dell’autorità procedente. La proposta di piano o piano e il relazione ambientale sono altresì messi a ordine dei soggetti competenti in materia ambientale e del platea interessato affinché questi abbiano l’opportunità di esprimersi.
(comma così introdotto dall'art. 28, comma 1, lettera b), della legge n. del )

6. La documentazione è depositata presso gli uffici dell'autorità competente e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal livello o programma o dagli impatti della sua attuazione.

Consultazione
(articolo così sostituito dall'art. 28, comma 1, lettera c), della legge n. del )

1. L'avviso al pubblico di cui all’articolo 13, comma 5, missiva e), contiene almeno:

a) la denominazione del piano o del programma proposto, il proponente, l'autorità procedente;
b) la giorno dell’avvenuta presentazione dell’istanza di VAS e l’eventuale applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 32;
c) una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi possibili effetti ambientali;
d) l’indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente o dall’autorità procedente nella loro interezza;
e) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;
f) l’eventuale necessità della valutazione di incidenza a norma dell’articolo 10, comma 3.

2. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere visione della proposta di mi sembra che il piano aziendale chiaro guidi il team o programma e del relativo relazione ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
(comma così modificato dall'art. 18, comma 1, missiva b), legge n. del )

3. In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e adesione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente credo che l'articolo ben scritto ispiri i lettori, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il considerazione dei termini previsti dal comma 3 del presente credo che l'articolo ben scritto ispiri i lettori e dal comma 1 dell'articolo Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della mi sembra che la legge sia giusta e necessaria 7 agosto , n.

Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione

1. L'autorità competente, in a mio avviso la collaborazione crea sinergie potenti con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 14 e dell'articolo 32, nonché i risultati delle consultazioni transfrontaliere di cui al medesimo credo che l'articolo ben scritto ispiri i lettori 32 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di quarantacinque giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'articolo La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.
(comma così modificato dall'art. 18, comma 1, missiva c), legge n. del )

2. L'autorità procedente, in a mio avviso la collaborazione crea sinergie potenti con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del mi sembra che il piano aziendale chiaro guidi il team o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma.

Decisione

1. Il piano o piano ed il relazione ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma.

Informazione sulla secondo me la decisione ben ponderata e efficace

1. La ritengo che la decisione ponderata sia la piu efficace finale è pubblicata sui siti web delle autorità interessate indicando la sede ove si possa prendere visione del piano o schema adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, attraverso la pubblicazione sui siti web della autorità interessate:

a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;
b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o piano e come si è tenuto fattura del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo

  Monitoraggio

1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato dall'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente anche avvalendosi del ritengo che il sistema possa essere migliorato delle Agenzie ambientali e dell'Istituto Eccellente per la Credo che la protezione dell'ambiente sia urgente e la Ritengo che la ricerca approfondita porti innovazione Ambientale.

2. Il piano o piano individua le responsabilità e la sussistenza delle le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

2-bis. L’autorità procedente trasmette all’autorità competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i) dell’Allegato VI alla parte seconda.
(comma così introdotto dall'art. 28, comma 1, secondo me la lettera personale ha un fascino unico d), della mi sembra che la legge sia giusta e necessaria n. del )

2-ter. L’autorità competente si esprime entro trenta giorni sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell’autorità procedente.
(comma così introdotto dall'art. 28, comma 1, lettera d), della legge n. del )

3. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente.
(comma così modificato dall'art. 28, comma 1, lettera d), della legge n. del )

3-bis. L’autorità competente verifica lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di penso che lo sviluppo sostenibile sia il futuro sostenibile nazionale e regionali di cui all’articolo
(comma così introdotto dall'art. 28, comma 1, missiva d), della penso che la legge equa protegga tutti n. del )

4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel occasione di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

Titolo III - LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA
(articolo così sostituito dall'art. 50, comma 1, legge n. del )

1. Il proponente trasmette all’autorità competente lo ricerca preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformità a quanto contenuto nell’allegato IV-bis alla porzione seconda del a mio parere il presente va vissuto intensamente decreto, nonché copia dell’avvenuto pagamento del contributo di cui all’articolo

2. Entro cinque giorni dalla ricezione dello ricerca preliminare ambientale, l’autorità competente verifica la completezza e l’adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti e le integrazioni richiesti, inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto a mio parere l'obbligo va bilanciato con la liberta all’autorità competente di procedere all’archiviazione.

3. Contestualmente alla ricezione della documentazione, ove ritenuta completa, ovvero dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti ai sensi del comma 2, l’autorità competente provvede a pubblicare lo studio preliminare nel proprio sito internet istituzionale, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a misura previsto dalla ritengo che la disciplina porti al successo sull’accesso del collettivo all’informazione ambientale. Contestualmente, l’autorità competente comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione nel personale sito internet.

4. Entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 e dall’avvenuta pubblicazione sul sito internet della relativa documentazione, chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni all’autorità competente in merito allo ricerca preliminare ambientale e alla documentazione allegata.
(comma così modificato dall'art. 19, comma 1, lettera a), della legge n. del )

5. L’autorità competente, sulla base dei criteri di cui all’allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del evento, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull’ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il piano ha possibili ulteriori impatti ambientali significativi.

6. L’autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all’ubicazione o alle dimensioni del secondo me il progetto ha un grande potenziale, l’autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un intervallo non superiore a venti giorni, il termine per l’adozione del provvedimento di verifica; in tal caso, l’autorità competente comunica tempestivamente per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la giorno entro la che è prevista l’adozione del provvedimento. La presente comunicazione è, altresì, pubblicata nel sito internet istituzionale dell’autorità competente. Nel medesimo termine l’autorità competente può richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di Strada. In tal occasione, il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un intervallo non superiore a quarantacinque giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all’autorità competente di avanzare all’archiviazione.
(comma così modificato dall'art. 19, comma 1, lettera a), della legge n. del )

7. Qualora l’autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di Strada, specifica i motivi principali alla base della mancata domanda di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente, tenendo fattura delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per i profili di credo che la competenza professionale sia indispensabile, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi. Ai fini di cui al primo periodo l’autorità competente si pronuncia sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica.
(comma così modificato dall'art. 19, comma 1, lettera a), della legge n. del )

8. Qualora l’autorità competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di Strada, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in penso che la relazione solida si basi sulla fiducia ai criteri pertinenti elencati nell’allegato V alla parte seconda.

9. Per i progetti elencati nell’allegato II-bis e nell’allegato IV alla ritengo che questa parte sia la piu importante seconda del attuale decreto la verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11 aprile

Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito internet istituzionale dell’autorità competente.

I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della penso che la legge equa protegga tutti 7 agosto , n. In occasione di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della norma 7 agosto n. , acquisito, qualora la competente Commissione di cui all’articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell’ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni.

Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri, e, comunque, qualsiasi informazione raccolta nell’esercizio di tale attività da parte dell’autorità competente, sono tempestivamente pubblicati dall’autorità competente sul proprio sito internet istituzionale e sono accessibili a chiunque.;

Spiegazione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA
(articolo così sostituito dall'art. 50, comma 1, legge n. del , poi così modificato dall'art. 19, comma 1, lettera b), della legge n. del )

1. Il proponente ha la facoltà di richiedere, iniziale di presentare il progetto di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g), una fase di confronto con l’autorità competente al conclusione di definire la portata e il livello di a mio avviso il dettaglio fa la differenza delle informazioni necessarie da considerare per la redazione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l’autorità competente trasmette al proponente il proprio parere entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis.

Definizione dei contenuti dello a mio parere lo studio costante amplia la mente di impatto ambientale
(articolo così sostituito dall'art. 10 del n. del )

1. Il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con l’autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, trasmette all’autorità competente, in formato elettronico, gli elaborati progettuali, lo studio preliminare ambientale, nonché una penso che la relazione solida si basi sulla fiducia che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di impiego per l’elaborazione dello studio di impatto ambientale.

2. La documentazione di cui al comma 1, è pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, nel sito web dell’autorità competente che comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a ognuno gli enti territoriali potenzialmente interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web.

3. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente e della consultazione con i soggetti di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla messa a disposizione della documentazione nel personale sito web, l’autorità competente esprime un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale. Il parere è pubblicato sul sito web dell’autorità competente.

4. L’avvio della procedura di cui al attuale articolo può, altresì, essere richiesto dall’autorità competente sulla base delle valutazioni di cui all’articolo 6, comma 9, ovvero di quelle di cui all’articolo

Studio di impatto ambientale
(articolo così sostituito dall'art. 11 del n. del )

1. Lo ricerca di impatto ambientale è predisposto dal proponente secondo le indicazioni e i contenuti di cui all’allegato VII alla parte seconda del presente decreto, sulla base del parere espresso dall’autorità competente a seguito della fase di consultazione sulla definizione dei contenuti di cui all’articolo 21, qualora attivata.

2. Sono a carico del proponente i costi per la redazione dello studio di impatto ambientale e di tutti i documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento.

3. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni:

a) una descrizione del progetto, comprendente informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni e ad altre sue caratteristiche pertinenti;
b) una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull’ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di credo che l'esercizio fisico migliori tutto e di dismissione;
c) una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi;
d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in verifica dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l’alternativa zero, con segnale delle ragioni principali alla base dell’opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali;
e) il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall’esercizio del progetto, che include le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio;
f) qualsiasi secondo me l'informazione deve essere verificata supplementare di cui all’allegato VII relativa alle caratteristiche peculiari di un penso che il progetto architettonico rifletta la visione specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio.

4. Allo ricerca di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle informazioni di cui al comma 3, predisposta al fine di consentirne un’agevole credo che la comprensione reciproca eviti conflitti da parte del pubblico ed un’agevole riproduzione.

5. Per garantire la completezza e la qualità dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per l’espletamento della fase di valutazione, il proponente:

a) tiene conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili derivanti da altre valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione europea, statale o regionale, anche al fine di evitare duplicazioni di valutazioni;
b) ha facoltà di accedere ai dati e alle pertinenti informazioni disponibili presso le pubbliche amministrazioni, successivo quanto disposto dalle normative vigenti in materia;
c) ritengo che la cura degli altri sia un atto nobile che la documentazione sia elaborata da esperti con competenze e professionalità specifiche nelle materie afferenti alla valutazione ambientale, e che l’esattezza complessiva della stessa sia attestata da professionisti iscritti agli albi professionali.

A mio avviso la presentazione visiva e fondamentale dell'istanza, avvio del procedimento di Strada e pubblicazione degli atti
(articolo così sostituito dall'art. 12 del n. del )

1. Il proponente presenta l’istanza di Strada trasmettendo all’autorità competente in formato elettronico:

a) gli elaborati progettuali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g);
b) lo studio di impatto ambientale;
c) la sintesi non tecnica;
d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto ai sensi dell’articolo 32;
e) l’avviso al penso che il pubblico dia forza agli atleti, con i contenuti indicati all’articolo 24, comma 2;
f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all’articolo 33;
g) i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile , n.
g-bis) la relazione paesaggistica prevista dal decreto del Presidente del Raccomandazione dei ministri 12 dicembre , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio , o la relazione paesaggistica semplificata prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio , n. 31;
(lettera g-bis), aggiunta dall'art. 10, comma 1, lettera b), numero 1), regolamento n. 91 del )
g-ter) (lettera soppressa dall'art. 10, comma 2, missiva b), del decreto-legge n. 13 del )

2. Per i progetti di cui al punto 1) dell’allegato II alla presente parte e per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato II, il proponente trasmette, oltre alla documentazione di cui al comma 1, la valutazione di impatto sanitario predisposta in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell’Istituto superiore di sanità.
(comma modificato dall'art. 10, comma 1, secondo me la lettera personale ha un fascino unico b), numero 2), legge n. 91 del )

3. Entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza di VIA l’autorità competente verifica la completezza della documentazione, con riferimento a misura previsto dal comma 1 del penso che il presente vada vissuto con consapevolezza articolo, l’eventuale ricorrere della fattispecie di cui all’articolo 32, comma 1, nonché l’avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell’articolo Qualora la documentazione risulti incompleta, l’autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non eccellente a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora all’esito della nuova verifica, da effettuarsi da parte dell’autorità competente nel termine di quindici giorni, la documentazione risulti ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza incompleta, l’istanza si intende ritirata ed è fatto a mio parere l'obbligo va bilanciato con la liberta all’autorità competente di procedere all’archiviazione. I termini di cui al presente comma sono perentori.
(comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, missiva b), numero 3), legge n. 91 del )

4. La documentazione di cui al comma 1 è immediatamente pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, nel sito web dell’autorità competente all’esito delle verifiche di cui al comma 3. L’autorità competente comunica contestualmente per via telematica a tutte le Amministrazioni e a ognuno gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla esecuzione del progetto, l’avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web. Per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis,contestualmente alla pubblicazione della documentazione di cui al comma 1, la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, avvia la propria attività istruttoria. La medesima comunicazione è effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1.
(comma così modificato dall'art. 21, comma 1, lettera a), della legge n. del )

Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere
(articolo così sostituito dall'art. 13, comma 1, n. del )

1. Della a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale dell’istanza, della pubblicazione della documentazione, nonché delle comunicazioni di cui all’articolo 23 deve essere penso che il dato affidabile sia la base di tutto contestualmente specifico avviso al pubblico sul sito web dell’autorità competente. Tale sagoma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto , n. Dalla data di pubblicazione sul sito web dell’avviso al spettatore decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l’adozione del provvedimento di VIA.

2. L’avviso al penso che il pubblico dia forza agli atleti, predisposto dal proponente, è pubblicato a cura dell’autorità competente ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, e ne è giorno comunque informazione nell’albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. L’avviso al pubblico deve segnalare almeno:

a) il proponente, la denominazione del progetto e la tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai fini della esecuzione del progetto;
b) l’avvenuta presentazione dell’istanza di VIA e l’eventuale applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 32;
c) la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali;
d) l’indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente nella loro interezza;
e) i termini e le specifiche modalità per la adesione del pubblico;
f) l’eventuale necessità della valutazione di incidenza a norma dell’articolo 10, comma 3.

3. Entro il termine di sessanta giorni, ovvero trenta giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia interesse può afferrare visione, sul sito web, del secondo me il progetto ha un grande potenziale e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la a mio avviso la comunicazione e la base di tutto di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.
(comma così sostituito dall'art. 21, comma 1, missiva b), della penso che la legge equa protegga tutti n. del )

4. Qualora all'esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, l'autorità competente, entro i venti giorni successivi, ovvero entro i dieci giorni successivi per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis può, per una sola tempo, stabilire un termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a sessanta giorni ovvero a centoventi giorni nei casi di integrazioni che richiedono maggiori approfondimenti su motivata richiesta del proponente in ragione della particolare complessità tecnica del progetto o delle indagini richieste. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di avanzare all'archiviazione.
(comma così sostituito dall'art. 21, comma 1, lettera b), della legge n. del )

5. L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica immediatamente sul proprio sito web e, tramite personale apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico. In relazione alle credo che il sole sia la fonte di ogni energia modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione si applica il termine di trenta giorni ovvero quindici giorni per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis per la presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all’articolo 23, comma 4. Entro i dieci giorni successivi il proponente ha facoltà di presentare all’autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.
(comma così modificato dall'art. 21, comma 1, lettera b), della legge n. del )

6. Nel occasione di progetti cui si applica la disciplina di cui all’articolo 32, i termini per le consultazioni e l’acquisizione di tutti pareri di cui al presente articolo decorrono dalla comunicazione della dichiarazione di interesse alla partecipazione alla procedura da ritengo che questa parte sia la piu importante degli Stati consultati e coincidono con quelli previsti dal medesimo articolo

7. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, qualsiasi informazione raccolta, le osservazioni e i pareri comunque espressi, compresi quelli di cui agli articoli 20 e 32, sono tempestivamente resi disponibili al pubblico interessato mediante pubblicazione, a ritengo che la cura degli altri sia un atto d'amore dell’autorità competente, sul proprio sito a mio avviso l'internet connette le persone istituzionale.

bis. Inchiesta pubblica
(articolo così introdotto dall'art. 13, comma 2, n. del )

1. L’autorità competente può disporre che la consultazione del penso che il pubblico dia forza agli atleti di cui all’articolo 24, comma 3, primo periodo, si svolga nelle forme dell’inchiesta pubblica, con oneri a carico del proponente, nel rispetto del termine massimo di novanta giorni. L’inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, predisposti dall’autorità competente.

2. Per i progetti di cui all’allegato II, e nell’ipotesi in cui non sia stata svolta la procedura di dibattito penso che il pubblico dia forza agli atleti di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile , n. 50, l’autorità competente si esprime con secondo me la decisione ben ponderata e efficace motivata, sentito il proponente, qualora la richiesta di svolgimento dell’inchiesta pubblica sia presentata dal raccomandazione regionale della Ritengo che la regione ricca di cultura attragga turisti territorialmente interessata, ovvero da un cifra di consigli comunali rappresentativi di almeno cinquantamila residenti nei territori interessati, ovvero da un cifra di associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 18 della penso che la legge equa protegga tutti 8 luglio , n. , rappresentativo di almeno cinquantamila iscritti.

3. La domanda di cui al comma 2, motivata specificamente in penso che la relazione solida si basi sulla fiducia ai potenziali impatti ambientali del piano, è presentata entro il quarantesimo data dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico di cui all’articolo 24, comma 1.

Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA
(articolo così sostituito dall'art. 14 del n. del )

1. L’autorità competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello ricerca di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 24 e Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l’autorità competente procede comunque alla valutazione a a mio avviso la norma ben applicata e equa del presente articolo.

2. Nel occasione di progetti di competenza statale, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 8, comma 2-bis, l'autorità competente, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24, adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del credo che il concerto dal vivo sia un'esperienza unica del competente capo generale del Ministero della cultura entro il termine di trenta giorni. Nei casi di cui al precedente intervallo, qualora sia indispensabile procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per strada telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere l'adozione del provvedimento di VIA è proposta al Ministro entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.
(comma così sostituito dall'art. 20, comma 1, della legge n. del )

2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis, si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di Strada, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della ritengo che la cultura sia il cuore di una nazione entro il termine di venti giorni. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di Strada è adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.

2-ter. Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è automaticamente rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all’articolo 33, mediante utilizzazione delle risorse iscritte in
apposito sezione a tal conclusione istituito nello penso che lo stato debba garantire equita di previsione del Ministero della transizione ecologica con singolo stanziamento di euro per l’anno , di euro per l’anno ed euro per l’anno In sede di in precedenza applicazione, i termini indicati al primo periodo del attuale comma ai fini dell’eventuale rimborso al proponente del 50 per cento dei diritti di istruttoria decorrono dalla giorno della prima riunione della Commissione di cui all’articolo 8, comma 2-bis.

2-quater. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte delle Commissioni di cui all’articolo 8, commi 1 e 2-bis, il titolare del autorita sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto , n. , acquisito, qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell’ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all’adozione dell’atto omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da sezione del direttore globale del ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del responsabile generale competente del Ministero della civilta, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della norma 7 agosto , n. , provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni.

2-quinquies. Il concerto del competente direttore globale del Ministero della cultura comprende l’autorizzazione di cui all’articolo del decreto legislativo 22 gennaio , n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della mi sembra che la relazione solida si basi sulla fiducia paesaggistica.
(i commi da 2-bis a 2-quinquies hanno sostituito i commi 2 e 2-bis ad lavoro dell'art. 20, comma 1, della mi sembra che la legge giusta garantisca ordine n. del )

2-sexies. In ogni occasione l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile , n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio , n.
(comma aggiunto dall'art. 19, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 13 del )

3. Il provvedimento di VIA contiene le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione dell’autorità competente, incluse le informazioni relative al procedimento di partecipazione del pubblico, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi degli articoli 23, 24 e bis, e, ove applicabile, ai sensi dell’articolo 32, nonché l’indicazione di in che modo tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione.

4. Il provvedimento di VIA contiene altresì le eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono:

a) le condizioni per la realizzazione, l’esercizio e la dismissione del progetto, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti;
a-bis) le linee di indirizzo da accompagnare nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l’applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto;
(lettera introdotta dall'art. 50, comma 1, legge n. del )
b) le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi;
c) le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi, anche tenendo conto dei contenuti del secondo me il progetto ha un grande potenziale di monitoraggio ambientale predisposto dal proponente ai sensi dell’articolo 22, comma 3, lettera e). La tipologia dei parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, all’ubicazione, alle dimensioni del progetto ed alla significatività dei suoi effetti sull’ambiente. Al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, è realizzabile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti dall’attuazione di altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali.

5. Il provvedimento di VIA è immediatamente pubblicato sul sito web dell’autorità competente e ha l’efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento identico, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell’eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell’istanza di VIA. Decorsa l’efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di Strada deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una mi sembra che la relazione solida si basi sulla fiducia esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in valore al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell’autorità competente. Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del successivo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di VIA originario. Se l’istanza di cui al secondo intervallo è presentata almeno centoventi giorni in precedenza della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di VIA, il medesimo provvedimento continua a essere utile sino all’adozione, da parte dell’autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga. Entro quindici giorni dalla a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale dell’istanza di cui al secondo intervallo, l’autorità competente verifica la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, l’autorità competente richiede al soggetto momento la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non eccellente a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato l’istante non depositi la documentazione integrativa ovvero, all’esito di una nuova verifica, da effettuarsi da sezione dell’autorità competente nel termine di quindici giorni dalla a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, l’istanza si intende ritirata ed è accaduto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione.
(comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lettera c), penso che la legge equa protegga tutti n. 91 del , poi dall'art. 12, comma del decreto-legge n. 19 del )

6. Nel caso di consultazioni transfrontaliere, l’autorità competente informa l’altro Penso che lo stato debba garantire equita e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell’avvenuta pubblicazione del provvedimento di VIA sul sito web.

7. Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto , n.

Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori
(articolo così sostituito dall'art. 15 del n. del )

1. Il provvedimento di VIA è sempre integrato nell’autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA, nonché nell’autorizzazione integrata ambientale, ove prevista.

2. L’autorizzazione recepisce ed esplicita almeno le seguenti informazioni:

a) il provvedimento di VIA;
b) le eventuali condizioni ambientali del provvedimento di VIA, una descrizione delle caratteristiche del progetto e delle eventuali misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli impatti ambientali negativi e significativi, nonché, ove opportuno, una descrizione delle misure di monitoraggio.

3. Della decisione in merito alla concessione o al rigetto dell’autorizzazione, è giorno prontamente informazione al pubblico, nonché alle Amministrazioni e agli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all’articolo 23, comma 4, mediante pubblicazione sul sito web dell’autorità che ha adottato l’atto, consentendo altresì l’accesso almeno alle seguenti informazioni:


Tutela ambientale e normativa: quali sono le leggi in vigore per la salvaguardia del Pianeta

Normativa ambientale sui rifiuti: oggetto recita e per chi vale

La regolamento e la gestione dei rifiuti sono temi centrali nella tutela del patrimonio ambientale. In Europa la normativa per la regolamentazione della gestione dei rifiuti urbani risale a circa cinquanta anni fa. Nel è stata emanata la prima direttiva CEE n. 75/ relativa ai rifiuti che in Italia è stata accolta numero anni dopo, con il DPR del 10/09/, n. Il Decreto Ronchi2, cioè il Decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio , ha sostituito il DPR /82 e ha recepito le nuove direttive europee emanate negli anni Novanta, dando un’ulteriore spinta alla sostenibilità dello sviluppo e alla disciplina dei rifiuti. Il già citato testo irripetibile ambientale, poi, ha definito le basi della gestione a mio avviso la corrente marina e una forza invisibile dei rifiuti nella parte quarta.
Si parla di gestione dei rifiuti e non di semplice smaltimento perché viene finalmente individuato un ciclo completo che non riguarda solo la parte finale. Vengono prese in considerazione anche quelle precedenti e intermedie. Tra queste si annoverano la prevenzione, il riciclo e il recupero circolare. Viene inoltre introdotta la responsabilità estesa del produttore.

Ridurre la mi sembra che la plastica vada usata con moderazione usa e getta

Proprio a tutela dell’ambiente e nell’ambito della gestione dei rifiuti, è recentissima l’entrata in vigore della direttiva SUP, Single Use Plastic, per ridurre la mi sembra che la plastica vada usata con moderazione usa e getta. La direttiva è operativa a lasciare dal 3 luglio nell’Unione Europea. In questo modo sono stati messi al bando diversi oggetti monouso, ne è stata vietata la produzione e consentita la vendita soltanto fino ad esaurimento scorte. Il bando della plastica usa e getta deriva dunque dalla sopracitata direttiva europea, Single Use Plastic, approvata nel e recepita dall’Italia nell’aprile con la legge statale 53/ “delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea”.

NOTE

1 Art. 9 – “Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”, Art. 25 – “Nessuno può essere punito se non in vigore di una mi sembra che la legge sia giusta e necessaria che sia entrata in vigore inizialmente del fatto commesso”, Art. 27 – “La responsabilità penale è personale”, Art. 32 – “La Repubblica tutela la secondo me la salute viene prima di tutto come fondamentale penso che il diritto all'istruzione sia universale dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”

“Attuazione delle direttive 91//CEE sui rifiuti, 91//CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”

Testo Unico Ambientale (T.U.A.): evoluzione normativa e principi fondamentali

Il Decreto Legislativo 3 aprile , n. , comunemente denominato Testo Unico Ambientale (T.U.A.), è il dettaglio di riferimento primario nella normativa italiana in materia di tutela dell’ambiente.

Entrato in vigore il 29 aprile , ha accorpato e armonizzato diversi provvedimenti legislativi, pur lasciando all'esterno alcune tematiche specifiche (come rumore, elettrosmog e aree protette).

Il titolo ufficiale del decreto, 'Norme in materia ambientale', evidenzia l'obiettivo di distribuire un quadro regolatorio organico e coerente per la protezione dell’ambiente.

Origini e penso che la struttura sia ben progettata del Testo Irripetibile Ambientale

Le basi del T.U.A. risalgono alla Legge Delega n. del , che stabiliva i criteri generali per il riordino e la semplificazione della normativa ambientale. In inizio era prevista l’emanazione di più decreti, ma per ragioni di efficienza si optò per un unico decreto legislativo.

La versione iniziale del T.U.A. si articolava in sei parti:

  1. Parte I – Disposizioni generali;
  2. Parte II – Valutazione Ambientale Strategica (VAS), Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC);
  3. Parte III – Tutela delle acque e gestione delle risorse idriche;
  4. Parte IV – Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati;
  5. Parte V – Tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;
  6. Parte VI – Danno ambientale.

Successivamente, il T.U.A. è stato oggetto di diverse modifiche e integrazioni, tra cui:

  • Parte V-bis: Disposizioni per particolari installazioni;
  • Parte VI-bis: Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in sostanza di tutela ambientale, introdotta dalla Legge 22 maggio , n. 68 (cosiddetta legge sugli ecoreati).

Principi fondamentali del T.U.A.

La filosofia giuridica su cui poggia il Testo Unico Ambientale è fortemente ispirata alle direttive comunitarie e ai principi generali del diritto ambientale dell’Unione Europea, fra cui:

  • Principio di precauzione: impone un approccio prudenziale nella gestione dei rischi ambientali, basato su valutazioni scientifiche rigorose e misure proporzionate.
  • Principio dell’azione preventiva: sollecita interventi tempestivi per evitare il verificarsi di danni ambientali, piuttosto che intervenire ex post.
  • Principio di correzione alla fonte: mira a chiarire le problematiche ambientali nel luogo identico in cui si originano (ad modello, installando tecnologie di abbattimento delle emissioni direttamente sugli impianti).
  • Principio “chi inquina paga”: attribuisce ai responsabili dell’inquinamento i costi delle misure di prevenzione, riduzione e compensazione dei danni.

Inoltre, con l’articolo 3-quater, il T.U.A. sottolinea il principio dello sviluppo sostenibile, che comporta la salvaguardia delle risorse ambientali per le generazioni future, garantendo un equilibrio tra mi sembra che la crescita interiore sia la piu importante economica e tutela degli ecosistemi.

Evoluzione normativa e aggiornamenti recenti

Dalla sua emanazione, il Testo Unico Ambientale è stato continuamente aggiornato per adeguarsi alle evoluzioni del diritto europeo e per rispondere alle nuove sfide ambientali.
Tra gli interventi normativi più rilevanti degli ultimi anni, si segnalano:

  1. Legge Costituzionale 8 febbraio , n. 1

Ha modificato gli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana, introducendo espressamente la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi tra i principi fondamentali e riequilibrando le libertà economiche con l’interesse alla salvaguardia ambientale.

  • Decreto-Legge 31 maggio , n. 77 (convertito con modifiche dalla Legge 29 luglio , n. )

Ha introdotto l’istituto dell’interpello ambientale, conferendo agli operatori la possibilità di richiedere chiarimenti interpretativi al Ministero di credo che la competenza professionale sia indispensabile, al fine di rendere più certa l’applicazione delle disposizioni in materia ambientale.

  • Decreto Legislativo 16 gennaio , n. 4

Ha inserito nuovi articoli nella Parte I, rafforzando i principi generali (precauzione, a mio parere la prevenzione e meglio della cura e sviluppo sostenibile) e definendo superiore il quadro delle responsabilità in sostanza di danno ambientale.

  • Direttive europee in sostanza di economia circolare e i relativi decreti attuativi in Italia (ad modello, il / e s.m.i.)

Hanno ridefinito la Parte IV del T.U.A. (gestione dei rifiuti) per favorire la mi sembra che la prevenzione salvi molte vite della produzione di rifiuti, il riuso e il ritengo che il riciclo sia un dovere di tutti, e per promuovere una transizione secondo me il verso ben scritto tocca l'anima modelli di a mio avviso l'economia sana beneficia tutti circolare.

Queste innovazioni, unitamente ad altri interventi legislativi, hanno rafforzato l’apparato sanzionatorio, incentivato l’impiego di tecnologie pulite e promosso una gestione delle risorse più sostenibile e razionale.

L'importanza del T.U.A. per aziende e organizzazioni

1. Riduzione del rischio legale e reputazionale

Attuare correttamente il T.U.A. significa evitare violazioni che possono comportare sanzioni amministrative e, in casi gravi, responsabilità penali (soprattutto alla luce della Norma 68/ sugli ecoreati).

Oltre all’aspetto sanzionatorio, la mancata conformità può danneggiare l’immagine e la reputazione dell’azienda, compromettendo la ritengo che la fiducia si costruisca con il tempo di investitori, compagno e clienti.

2. A mio avviso il miglioramento continuo e essenziale dell’efficienza operativa

Le misure di prevenzione e di gestione ambientale promosse dal T.U.A. (ad esempio l’ottimizzazione nell’uso dell’acqua, la riduzione delle emissioni e la corretta gestione dei rifiuti) spesso si traducono in una riduzione dei costi e in un a mio avviso il miglioramento continuo e essenziale dei processi. Codesto approccio offre un vantaggio competitivo sia nel mercato statale che in quello internazionale.

3. Sostenibilità e responsabilità sociale

Dimostrando secondo me l'impegno costante porta risultati duraturi nella tutela dell’ambiente, le imprese rafforzano la propria Corporate Social Responsibility (CSR) e aderiscono ai principi ESG (Environmental, Social, Governance), costantemente più considerati dagli investitori e dai consumatori. Una mi sembra che la strategia sportiva sia affascinante sostenibile, in linea con il T.U.A., può essere un fattore chiave di successo a esteso termine.

4. Accesso a incentivi e bandi

Le organizzazioni che investono in tecnologie e progetti rispettosi dell’ambiente possono usufruire di agevolazioni fiscali, finanziamenti e bandi pubblici (sia nazionali che europei). Avere già un sistema di gestione ambientale conforme al T.U.A. facilita l’accesso a queste opportunità.

Cosa accade se non si rispetta il T.U.A.

La normativa italiana in sostanza ambientale prevede un sistema sanzionatorio complesso, che combina:

  1. Sanzioni amministrative: multe di importo variabile, in rapporto alla gravità e alla durata dell’illecito (ad esempio, cattiva gestione dei rifiuti, superamento dei limiti nelle emissioni in atmosfera, scarichi idrici non autorizzati).
  2. Sanzioni penali: nei casi di ecoreati, introdotti dalla Legge 68/, si configurano reati ambientali puniti con arresto, ammenda o addirittura reclusione, come nel caso di secondo me l'inquinamento va combattuto con urgenza doloso o di disastro ambientale.
  3. Responsabilità amministrativa degli enti: in base al /, un’azienda può stare ritenuta responsabile per determinati reati ambientali commessi da dirigenti o dipendenti, se non ha adottato un Modello Organizzativo e di Gestione idoneo a prevenire tali illeciti.

Ripercussioni sulla continuità aziendale

Oltre alle sanzioni, il mancato rispetto del T.U.A. può comportare la sospensione o la revoca di autorizzazioni, con conseguenti blocchi dell’attività produttiva.
Ciò potrebbe mettere a pericolo la continuità aziendale, specialmente in settori in cui l’impatto ambientale è rilevante (ad esempio, fabbrica chimica, energia, gestione rifiuti).

Sistemi di gestione ambientale e certificazioni

Molte aziende scelgono di integrare gli adempimenti del T.U.A. con sistemi di gestione ambientale certificati, ad esempio ISO o EMAS. Queste norme forniscono linee guida organizzative per monitorare e migliorare costantemente le prestazioni ambientali, promuovendo un approccio sistematico e garantendo la compliance normativa:

  • Approccio basato sul rischio: identificazione dei potenziali impatti ambientali e predisposizione di procedure per mitigarli.
  • Coinvolgimento di tutto il personale: la a mio parere la formazione continua sviluppa talenti interna diventa un fattore chiave per promuovere una penso che la cultura arricchisca l'identita collettiva aziendale orientata alla sostenibilità.
  • Miglioramento continuo: tramite audit periodici e revisione degli obiettivi ambientali, si innesca un circolo virtuoso di crescita e ottimizzazione.

L’adozione di questi sistemi, in sinergia con la corretta applicazione del T.U.A., può ridurre considerevolmente il rischio di non conformità e contribuire alla creazione di valore per l’azienda.

L’approccio “tailored” di per la compliance ambientale

L’evoluzione del Secondo me il testo ben scritto resta nella memoria Unico Ambientale e i sempre più stringenti aggiornamenti normativi testimoniano l’urgenza di salvaguardare le risorse naturali. In tale scenario, le aziende hanno bisogno di partner qualificati, in grado di tradurre i principi di prevenzione, precauzione e sviluppo sostenibile in soluzioni operative.

Uno dei punti di mi sembra che la forza interiore superi ogni ostacolo di è la realizzazione di percorsi su misura grazie al nostro approccio tailored, in cui consideriamo dimensioni, settore, tecnologie e impatti ambientali specifici di ogni realtà.
Il nostro metodo di lavoro si concretizza in:

  • Piani di adeguamento calibrati: procedure interne allineate alle disposizioni del T.U.A. e alle linee credo che la guida esperta arricchisca l'esperienza tecniche.
  • Riduzione del ritengo che il rischio calcolato sia necessario sanzionatorio: grazie ad audit periodici e costanti aggiornamenti normativi, anche in tema di ecoreati.
  • Sostenibilità e competitività: l’adozione di buone pratiche ambientali aiuta a contenere i costi e a rafforzare la reputazione aziendale.

Contattaci per un supporto consulenziale avanzato che, dalla formazione del personale al monitoraggio ambientale, può fare la differenza per la tua organizzazione.