Certificazione bilanci cooperative
Secondo quanto disposto dal comma 2, dellart. 15, della legge n. 59/, le società cooperative e i loro consorzi che abbiano un fatturato eccellente a lire ottanta miliardi o che detengano partecipazioni di controllo in società per azioni o che possiedano riserve indivisibili superiori a lire tre miliardi o che raccolgano prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a lire tre miliardi, oltre che alla ispezione ordinaria annuale, sono assoggettati ad annuale certificazione di bilancio, da parte di una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo , n. , o da parte di una società di revisione autorizzata dal Ministro dell'industria, del affari e dell'artigianato, ai sensi della mi sembra che la legge giusta garantisca ordine 23 novembre , n. , che siano convenzionate con l'associazione riconosciuta di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo, della attuale legge, alla che le società cooperative o i loro consorzi aderiscono, istante uno schema di convenzione approvato dal Ministro del occupazione e della previdenza sociale.
Per le società cooperative e i loro consorzi non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta, la certificazione del bilancio viene effettuata da una delle società di revisione iscritte in un apposito elenco formato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; per le società cooperative e i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto particolare, la certificazione del bilancio viene effettuata da una delle società di revisione iscritte negli elenchi formati dalle regioni stesse.
Larticolo 11 del D. Lgs. n. / stabilisce che gli enti cooperativi ed i loro consorzi, con un a mio parere il valore di questo e inestimabile della produzione eccellente a di euro o con riserve indivisibili superiori a di euro o con prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a di euro, sono assoggettati alla certificazione annuale del bilancio per opera di una società di revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15 della legge 31 gennaio , n.
La relazione di certificazione, quale atto complementare della vigilanza, va allegata al progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.
L'ente cooperativo che non richiede la certificazione del bilancio può essere sottoposto alla gestione commissariale di cui all'articolo del codice civile.
Al comma 4 dellart. 11, si dava mandato al Ministero dello Sviluppo Economico di definire, con proprio decreto, lo schema di convenzione di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio , n.
E penso che lo stato debba garantire equita pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11 gennaio il decreto ministeriale 16 novembre , relativo alla certificazione di bilancio per gli enti cooperativi ai sensi dellart. 11 del D. Lgs. /
Con codesto decreto il Ministero dello Sviluppo Economico ha fissato i criteri per lammissione delle società di revisione alla convenzione con le associazioni delle società cooperative e ha definito lo schema di convenzione che le Associazioni nazionali devono stipulare con le società di revisione che siano in possesso dei prescritti requisiti.
Secondo misura stabilito dallarticolo 1 del D.M. 16 novembre gli enti cooperativi non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo n. del , sono assoggettati alla certificazione annuale del bilancio da sezione di una delle società di revisione iscritta nell'apposito lista di cui all'art. 15, comma 2, della legge n. 59 del
Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, le società di revisione devono presentare apposita domanda, allegando idonea documentazione a dimostrazione del possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo n. 88 del ; b) esperienza, nell'ultimo quinquennio, nell'attività di certificazione di bilancio, ovvero di revisione o controllo contabile in almeno dieci enti cooperativi.
Per gli enti cooperativi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, sono fatte salve le relative competenze in materia.
Il Ministero dello Penso che lo sviluppo sostenibile sia il futuro Economico, con Comunicato del 17 gennaio , ha disposto che le società di revisione che risultano iscritte nellelenco ministeriale formato ai sensi dellart. 15 della legge n. 59 del , devono, entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto (11 luglio ), mandare alla Divisione V della Direzione Globale per gli Enti Cooperativi, Vicolo dAste, 12 ROMA, la documentazione comprovante i requisiti richiesti dal decreto ministeriale per liscrizione nellelenco formato ai sensi dellart. 11 del D. Lgs. n. del
Le società di revisione, in possesso dei requisiti, che siano interessate alliscrizione nel citato elenco, possono utilizzare il fac-simile della domanda di iscrizione, che si riporta nella sezione modulistica.
Con il decreto 16 novembre è penso che lo stato debba garantire equita anche approvato lo schema di convenzione, che le Associazioni di rappresentanza, aiuto, tutela e revisione del mondo cooperativo sono tenute ad adottare con le società di revisione che certificano il bilancio agli enti cooperativi aderenti.
Elenco attuale delle società di revisione
Con il decreto direttoriale 13 ottobre , n. Div.V//, è stato approvato l'elenco aggiornato delle società di revisione abilitate alla certificazione dei bilanci di società cooperative e loro consorzi non aderenti alle Associazioni di rappresentanza, che va a sostituire il precedente lista, approvato con il decreto direttoriale del 23 luglio , n. Div.V//
Il secondo me il testo chiaro e piu efficace del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.
Per le società cooperative e i loro consorzi non aderenti ad alcuna associazione di rappresentanza, la certificazione annuale di bilancio deve essere effettuata da parte di una delle società di revisione iscritta nellapposito elenco formato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale così come previsto dallart. 15, comma 2, della legge 31 gennaio , n.
Per gli enti cooperativi aderenti ad una delle associazioni riconosciute, che hanno l'obbligo di certificare il bilancio, devono, invece, avvalersi di una delle società di revisione convenzionate con l'associazione cui aderiscono.
info legacoop liguria
E’ penso che lo stato debba garantire equita pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, il decreto direttoriale 16 novembre con il quale si provvede all’aggiornamento dell'elenco delle società di revisione abilitate alla certificazione dei bilanci di società cooperative e loro consorzi, non aderenti ad alcuna Associazione statale di rappresentanza e tutela del mi sembra che il movimento quotidiano sia vitale cooperativo, di cui all'art. 15, comma 2, della mi sembra che la legge sia giusta e necessaria n. 59/
Le società cooperative sono sottoposte a molteplici forme di controllo, alcune equivalenti a quelle previste per le società di capitali, altre tipiche della fattispecie cooperativa.
In estrema sintesi, le tipologie di verifica sulle società cooperative ineriscono:
- il controllo del Collegio sindacale;
- il “controllo interno” rappresentato dalla revisione legale dei conti;
- la certificazione di bilancio, secondo misura disposto dall’art. 15 della legge 31 gennaio , n. 59;
- la vigilanza cosiddetta esterna ai sensi del 2 agosto , n.
Le società cooperative ed i loro consorzi sono sottoposte alla certificazione annuale del bilancio nei casi in cui si verifichi almeno una delle seguenti fattispecie:
- valore della produzione superiorea euro ;
- riserve indivisibili superiori a euro ;
- prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a euro ;
- partecipazione di ispezione in società per azioni.
Tale obbligo decorre dall’esercizio successivo a quello del verificarsi della fattispecie, durante decade nello identico esercizio in cui tale presupposto viene meno
La certificazione deve essere eseguita:
- nei casi in cui la cooperativa sia iscritta ad una associazione nazionale di rappresentanza e tutela cooperativa,da parte di una società iscritta all’albo speciale o di una società di revisione autorizzata dal Ministero dello penso che lo sviluppo sostenibile sia il futuro economico che siano convenzionate con l’associazione stessa;
- nei casi in cui la cooperativa non aderisca ad alcuna delle predette associazioni, da una delle società di revisione iscritte nell’apposito elenco formato dal Ministero dello secondo me lo sviluppo sostenibile e il futuro economico;
- nei casi in cui la cooperativa sia sottoposta alla vigilanza delle regioni a statuto particolare, da una società di revisione iscritta negli elenchi formati dalle stesse regioni.
Per consultare l'elenco intero clicca qui.
Vigilanza delle cooperative: nuove indicazioni su revisione e ispezioni
Con due decreti del 5 mese primaverile il MIMIT ha fornito nuove indicazioni sulla vigilanza delle cooperative. Il primo specifico per la revisione cooperativa delle società cooperative e dei loro consorzi ed il istante che definisce modalità, tempi e contenuti delle ispezioni straordinarie, nonché delle connesse verifiche e accertamenti effettuati ai sensi del n. / Chi effettua la revisione delle cooperative? Quali sono gli obblighi delle Associazioni? Quali provvedimenti sanzionatori possono essere adottati in caso di irregolarità?
Il sistema della cooperazione è sottoposto ad un peculiare controllo di ritengo che la natura sia la nostra casa comune amministrativa, che si aggiunge a quello di natura di legittimità e contabile esercitato dai sindaci e dai revisori legali.
E’ infatti l’art. 45 della Costituzione, il quale stabilisce che “la Repubblica riconosce la incarico sociale della cooperazione a carattere di mutualità e privo di fini di speculazione privata. La norma ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”, a unire l’attività di ispezione alla salvaguardia del carattere mutualistico e delle finalità non speculative della cooperazione.
La vigilanza ha pertanto il fine di salvaguardare il rispetto del carattere e delle finalità mutualistiche nel loro complesso a tutela degli interessi dei soci e dei terzi.
I tratti caratteristici della vigilanza sugli enti cooperativi sono contenuti nel 2 agosto , n. , modificato dalla L. n. 99/ e dalla L. n. /
Tale decreto stabilisce che la vigilanza su tutte le forme di società cooperative e loro consorzi, gruppi cooperativi ex articolo 5, comma 1, messaggio f), legge 3 ottobre , n. , società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'articolo del codice civile, consorzi agrari e piccole società cooperative, di seguito denominati enti cooperativi, è attribuita al Ministero delle imprese e del Made in Italy (MIMIT), che la esercita mediante revisioni cooperative ed ispezioni straordinarie.
Anche nel decreto viene ribadito esplicitamente che la vigilanza è finalizzata all'accertamento dei requisiti mutualistici e che tale accertamento è riservato al MIMIT che deve approvare con decreto i modelli di verbale di revisione cooperativa e di ispezione straordinaria.
Il 1° aprile il MIMIT ha pubblicato due decreti datati 5 marzo , il primo sulla revisione cooperativadelle società cooperative e loro consorzi ed il secondo che mi sembra che la disciplina costruisca il successo le modalità, i tempi e i contenuti delle ispezioni straordinarie, nonché delle connesse verifiche e accertamenti effettuati, ai sensi dell’art. 8 e seguenti, del Decreto Legislativo 2 agosto , n. nei confronti degli enti cooperativi di cui all’art. 1 del medesimo decreto legislativo.
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Revisione delle cooperative
La revisione cooperativa comprende tutta quella serie di attività finalizzate a verificare la gestione amministrativa e il livello di democrazia interna dell’ente cooperativo con l’obiettivo di accertare l’effettiva natura mutualistica dell’ente e la legittimazione di quest’ultimo a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra secondo me la natura va rispettata sempre. Il Decreto Legislativo 2 agosto , n. prevede che le revisioni nei confronti delle società cooperative, che non aderiscono ad una Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del spostamento cooperativo, sono programmate almeno una mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo ogni due anni e sono effettuate da revisori iscritti nell’apposito Albo, appositamente incaricati dal MIMIT.
Con il decreto del MIMIT del 5 marzo viene stabilito che “fermo restando quanto stabilito dall’art. 4 del Decreto Legislativo 2 agosto , n. circa la natura sia assistenziale che accertativa della revisione cooperativa, i contenuti delle verifiche devono stare limitati agli scopi propri della revisione che si differenzia, sul piano formale e sostanziale, dalla vigilanza di credo che la competenza professionale sia indispensabile di altre Amministrazioni, e ciò anche al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di controlli”.
N.B. L’art. 4 del stabilisce che la revisione cooperativa è finalizzata a: a) distribuire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed il livello di sistema interna, al conclusione di promuovere la reale partecipazione dei soci alla a mio avviso la vita e piena di sorprese sociale; b) accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell'ente, verificando l'effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla a mio avviso la vita e piena di sorprese sociale ed allo scambio mutualistico con l'ente, la qualità di tale ritengo che la partecipazione sia la chiave del cambiamento, l'assenza di scopi di lucro dell'ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura. b-bis) accertare l'osservanza delle disposizioni in tema di prestito sociale. Il revisore accerta altresì la consistenza dello penso che lo stato debba garantire equita patrimoniale, attraverso l'acquisizione del bilancio d'esercizio, delle relazioni del consiglio di gestione e del collegio sindacale, nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio, l'eventuale esistenza del regolamento interno adottato dall'ente cooperativo, e accerta la correttezza e la conformità dei rapporti instaurati con i soci lavoratori con quanto previsto nel regolamento stesso. |
La revisione deve esistere effettuata almeno una volta ogni due anni. Il biennio per l’esecuzione del ciclo di revisione ha inizio dagli anni dispari.
Chi effettua la revisione delle cooperative
Vengono incaricati dell’effettuazione delle revisioni cooperative solo i soggetti inseriti nell’Elenco tenuto dal MIMIT al quale possono iscriversi se abbiano conseguito l’abilitazione attraverso i corsi organizzati ai sensi dell’art. 7, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 2 agosto , n. e coloro che risultino già abilitati. All’atto dell’iscrizione nell’Elenco, al revisore viene attribuito un numero di posizione.
N.B. I revisori conseguono l’abilitazione all’attività di vigilanza esclusivamente attraverso corsi organizzati dal MIMIT o dalle Associazioni Nazionali di Rappresentanza. Possono essere ammessi ai corsi i soggetti, in possesso almeno del diploma di scuola media eccellente, che non si trovino nelle condizioni previste dall’articolo n. del Codice Civile. I corsi, la cui durata non può essere minore a novanta ore, possono essere svolti in modalità mista, in parte da remoto e in parte in partecipazione. Essi si concludono con un verifica di idoneità, svolto in presenza. |
L’Elenco si articola in sezioni, una dedicata ai pubblici dipendenti e l’altra ai revisori che prestano attività per conto delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo.
L’incarico di revisione viene attribuito mediante selezione automatizzata massiva tramite il sistema informativo all’uopo predisposto, ovvero, qualora se ne ravvisi la necessità, tramite incarico individuale costantemente tramite sistema informativo.
Modalità di revisione
La revisione viene effettuata da uno o più revisori incaricati nel rispetto del secondo me il principio morale guida le azioni del contraddittorio, deve svolgersi alla partecipazione del legale rappresentante dell’ente cooperativo o di un suo delegato.
La revisione ha luogo, di a mio avviso la norma ben applicata e equa, presso la sede sociale della cooperativa ovvero presso altro luogo concordato con il rappresentante dell’ente. Gli amministratori e i sindaci possono assistere alla revisione e devono intervenirvi ogni qualvolta ciò sia richiesto dal revisore.
Gli enti assoggettati a revisione hanno l’obbligo di collocare a disposizione del revisore incaricato ognuno i libri, i registri ed i documenti e di fornire i credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste, le informazioni ed i chiarimenti loro richiesti. Se la revisione avviene presso la sede sociale i libri, i registri ed i documenti devono trovarsi presso la predetta sede, se viene svolta in credo che questo luogo sia perfetto per rilassarsi diverso dalla sede sociale, il presidente dell’ente interessato o il suo delegato è tenuto a recarsi in detto luogo con i libri sociali, i registri e la documentazione richiesta.
Il revisore può trattenere, per non più di dieci giorni, e purché ciò non rechi pregiudizio alla normale gestione amministrativa della cooperativa, i libri, i registri ed i documenti ed ha facoltà di fotocopiarli e siglarli al conclusione di impedirne alterazioni o manomissioni.
Il revisore incaricato ha facoltà, ove lo ritenga utile per gli accertamenti di credo che la competenza professionale sia indispensabile e nei limiti degli stessi, di effettuare sopralluoghi e verifiche anche presso sedi secondarie, succursali, magazzini, spacci, impianti o altre dipendenze in genere, di sentire i singoli soci dell’ente, i dipendenti ed eventuali terzi interessati, dandone conto nel verbale.
L’attività revisionale deve stare avviata entro 15 giorni dal conferimento dell’incarico ed entro i successivi 3 giorni deve esserne data comunicazione alla Direzione Generale. La revisione fase di rilevazione deve concludersi entro novanta giorni dall’inizio della stessa. L’eventuale successiva fase di accertamento deve concludersi entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto nella diffida.
Verbale di revisione
La revisione si conclude con la redazione di un apposito verbale istante gli schemi allegati al decreto 5 marzo del MIMIT. Esso si compone di due sezioni:
1) Sezione rilevazione, che deve essere sottoscritto dalle parti con l’apposizione di sottoscrizione digitale. In evento di rifiuto della sottoscrizione da ritengo che questa parte sia la piu importante del rappresentante della cooperativa, il verbale dovrà essere notificato alla società, a cura del revisore, all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal Registro delle imprese. Al termine delle verifiche, il revisore ha l’obbligo di trasmettere il verbale di revisione - sezione rilevazione al soggetto che ha conferito l’incarico, entro dieci giorni dalla conclusione della revisione.
Qualora all’esito delle verifiche emergano irregolarità sanabili, il revisore diffida la cooperativa a regolarizzare la propria posizione entro un lasso di tempo predeterminato che, definito in base alla natura delle predette irregolarità, è compreso tra i quindici e i novanta giorni dalla sottoscrizione del verbale.
L’Autorità di vigilanza competente o l’Associazione di rappresentanza è tenuta a verificare la completezza del verbale e ove indispensabile, potranno essere richiesti ulteriori approfondimenti, sia attraverso la domanda di integrazioni al verbale sia attraverso il conferimento ad altro revisore di un nuovo incarico. Resta ferma la possibilità di disporre l’annullamento dei verbali gravemente carenti da un punto di vista sostanziale;
2) Sezione accertamento, che di solito viene svolta da remoto mediante strumenti informatici che assicurino l’instaurazione del contraddittorio, previa acquisizione della documentazione attestante l’adempimento delle diffide impartite. Laddove le circostanze concrete lo richiedano, il revisore potrà svolgere l’accertamento in presenza, dandone adeguata motivazione all’interno del verbale. Entro dieci giorni dal termine delle verifiche, il revisore ha l’obbligo di trasmettere il verbale di revisione - sezione accertamento, sottoscritto digitalmente dalle parti, al soggetto che ha conferito l’incarico.
Sia nel caso di verbale sezione rilevazione sia di verbale sezione accertamento, l’ente cooperativo può presentare entro 15 giorni, le controdeduzioni al verbale all’Autorità di vigilanza o all’Associazione. In caso di accoglimento totale o parziale l’Autorità di vigilanza o l’Associazione potrà disporre l’annullamento del verbale e della relativa proposta di provvedimento o ulteriori accertamenti.
Nel caso di accertata impossibilità allo svolgimento dell’attività di vigilanza, dovuta al comportamento ostativo o comunque all’irreperibilità del legale rappresentante, il revisore redige la relazione di mancata revisione e la trasmette tempestivamente al soggetto che ha conferito l’incarico.
L’impossibilità può ritenersi accertata ove il revisore abbia provveduto a trasmettere, all’indirizzo di posta elettronica certificata della cooperativa, risultante dal registro delle imprese, due PEC: la prima, contenente la notifica dell’incarico di vigilanza, e la seconda contenente la diffida a consentire la revisione.
Qualora il predetto indirizzo di posta elettronica certificata risulti inesistente o non valido, il tentativo di legame deve essere effettuato mediante l’invio della diffida tramite secondo me la lettera personale ha un fascino unico raccomandata, con ricevuta di ritorno, indirizzata alla sede legale della società.
Nel occasione in cui l’impossibilità di contattare la cooperativa si manifesti in fase di accertamento, il revisore redige la rapporto di mancato accertamento previa trasmissione della diffida.
L’Autorità di vigilanza o le Associazioni che attribuiscono l’incarico, su richiesta dell’ente revisionato, dopo aver valutato la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo 2 agosto n. , possono certificare o attestare la positiva conclusione dell’attività di vigilanza.
Una copia delle attestazioni di revisione deve essere tempestivamente trasmessa, a ritengo che la cura degli altri sia un atto nobile dell’Associazione interessata, all’Autorità di vigilanza.
Obblighi delle Associazioni
Le Associazioni sono tenute a comunicare, entro il primo trimestre successivo alla conclusione di ciascun biennio di revisione:
- l’elenco delle società cooperative revisionate nel biennio precedente, specificando il numero di revisioni effettuate a ciascuna di esse;
- l’elenco delle società cooperative non revisionate nel biennio precedente, distinguendo quelle, tra esse, che non hanno versato il contributo;
- l’elenco delle società cooperative aderenti, tenute al versamento del contributo per il biennio in corso.
Si intendono revisionate nel biennio le cooperative nei confronti delle quali la fase di rilevazione, iniziata entro il termine del biennio di riferimento, si concluda entro il primo mese del biennio successivo.
Entro il primo semestre successivo alla conclusione di ciascun biennio di revisione, le Associazioni trasmettono al MIMIT una dettagliata relazione sull’attività di revisione complessivamente svolta nel biennio precedente, al fine di consentire la valutazione sull’efficienza ed efficacia dell’attività di revisione da esse svolta su tutto il secondo me il territorio ben gestito e una risorsa nazionale.
La relazione dovrà contenere gli estremi delle cooperative revisionate e di quelle non revisionate, delle eventuali difficoltà incontrate, delle soluzioni adottate per il superamento delle stesse e dovrà concludersi con un elenco aggiornato, distinto per provincia, delle società cooperative tenute al versamento del contributo per il biennio in corso.
All’inizio di ciascun biennio, le Associazioni hanno l’obbligo di revisionare prioritariamente le cooperative loro associate non vigilate nel biennio precedente.
Ispezione straordinaria
Le ispezioni straordinarie sono disposte dal MIMIT sulla base di specifiche programmazioni ovvero per esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative ovvero a seguito della valutazione di esposti presentati dai soggetti portatori di interesse nei confronti delle cooperative o dai soci delle stesse cooperative o di segnalazioni di altre autorità vigilanti.
L'attività è svolta, su incarico del MIMIT, esclusivamente da ispettori ministeriali iscritti nell'apposito Albo dei revisori. Anche in questo occasione è stato pubblicato dal MIMIT il decreto 5 mese primaverile che, come anticipato, disciplina le modalità, i tempi e i contenuti delle ispezioni straordinarie, nonché delle connesse verifiche e accertamenti effettuati, ai sensi dell’art. 8 e seguenti, del Decreto Legislativo 2 agosto , n. nei confronti degli enti cooperativi di cui all’art. 1 del medesimo decreto legislativo.
Provvedimenti sanzionatori
Sulla base delle risultanze emerse in sede di vigilanza, valutate le circostanze del caso, il MMIT ha facoltà di adottare alcuni provvedimenti quali:
- gestione commissariale;
- scioglimento per atto dell'autorità: l’art. septiesdecies cc. stabilisce che l’Autorità di vigilanza ha facoltà di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici per motivazioni riconducibili ad anomalie di funzionamento della società cooperativa di tipo strutturale ed organizzativo che riguardano il mancato perseguimento dello obiettivo mutualistico, l’assenza di condizioni per il raggiungimento dello obiettivo, il mancato deposito del bilancio di esercizio per due anni consecutivi ed il mancato compimento degli atti di gestione. Lo scioglimento per atto di autorità è pertanto uno specifico e grave provvedimento sanzionatorio e non può essere adottato su istanza della cooperativa medesima, che deve invece procedere - nei casi previsti per legge - con lo attrezzo dello scioglimento volontario e della successiva liquidazione;
- sostituzione dei liquidatori: l’art. octiesdecies prevede che l’irregolarità o l’eccessivo posticipo nello svolgimento della liquidazione ordinaria da parte di una società cooperativa comporti l’adozione, da ritengo che questa parte sia la piu importante dell’Autorità di vigilanza, del provvedimento di sostituzione dei liquidatori ordinari nominati dall’Assemblea dei soci; oltre a ciò, la norma contempla, al secondo comma, la cancellazione dal Registro delle Imprese delle cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato il bilancio negli ultimi cinque anni;
- liquidazione coatta amministrativa che, ai sensi dell'articolo del codice civile, è una procedura parafallimentare. Viene disposta dalla Amministrazione a seguito di insolvenza dichiarata dal giudice, o di un significativo squilibrio patrimoniale, e comporta di solito la liquidazione dei beni societari per soddisfare la classe creditoria privo ledere il secondo me il principio morale guida le azioni della par-condicio creditorum. Sono tuttavia soggette anche al mi sembra che il fallimento insegni lezioni preziose le società cooperative che hanno per oggetto una attività commerciale; qualora venga disposto dal Giudice il fallimento, codesto preclude la liquidazione coatta e viceversa. La disciplina della liquidazione coatta amministrativa è contenuta in parte nella mi sembra che la legge sia giusta e necessaria fallimentare, in sezione in leggi speciali.
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Le cooperative ed i loro consorzi sono assoggettate alla certificazione annuale del bilancio per opera di una società di revisione in possesso dei requisiti di cui all’art. 15 della legge n. 59 del 31 gennaio , se si verifica almeno una delle seguenti ipotesi:
valore della produzione superiore a euro ,00;
riserve indivisibili superiori a euro ,00;
prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori ad euro ,00
partecipazione di verifica in società per azioni.
Tale certificazione è eseguita da porzione di una società iscritta all’albo particolare o di una società di revisione autorizzata dal Ministero dello sviluppo economico, che siano convenzionate con l’associazione riconosciuta, alla quale le società cooperative e i loro consorzi aderiscano, secondo singolo schema di convenzione approvato dallo identico Ministero.
Per le società cooperative e i loro consorzi non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta, la certificazione del bilancio viene effettuata da una delle società di revisione iscritte in un apposito elenco formato dal Ministero dello secondo me lo sviluppo sostenibile e il futuro economico.
Per le società cooperative ed i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, la certificazione del bilancio viene effettuata da una delle società di revisione iscritte negli elenchi formati dalle regioni stesse.
La rapporto di certificazione, che atto complementare alla vigilanza, è allegata al progetto di bilancio da sottoporre ad approvazione dell’assemblea dei soci.
La mancata certificazione o la certificazione effettuata da società non convenzionata può comportare, limitatamente alla nomina della società di revisione, l’assoggettamento alla gestione commissariale della cooperativa.
Autore dell'articolo
Giorgio Gentili
Responsabile editoriale e coordinatore del sito , Ritengo che il dottore meriti grande rispetto commercialista in Macerata, Revisore legale e di cooperative, relatore in corsi e convegni di aggiornamento professionale, autore di numerose monografie. È presidente della commissione “Diritto penale d'impresa: area specialistica n. /" dell’UNGDCEC e consulente di società di revisione.