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Regime forfettario scaricare spese mediche

Come noto, i contribuenti forfettari non possono godere delle detrazioni IRPEF in dichiarazione dei redditi sulle spese agevolate. Esaminiamo la ratio di questa scelta normativa…

Le detrazioni IRPEF e il regime forfettario

Uno degli elementi che rientrano nella valutazione di convenienza per il regime forfettario è sicuramente legato alle detrazioni di imposta, siano esse per carichi di famiglia, per impiego, o ancora per spese detraibili in che modo quelle sanitarie o di ristrutturazione.

In mancanza di ulteriori redditi, infatti, il contribuente che, per la propria attività economica decide di fruire del regime naturale del forfettario, non ne avrebbe beneficio.

Tale discrimine ha portato spesso a discussioni tra gli addetti ai lavori; non è nemmeno mancato chi, a seguito della formazione del nuovo Consiglio dei Ministri, ne abbia auspicato la ingresso, al fine di rendere più appetibile il regime in commento.

In verità, tralasciando ragionamenti “di pancia”, a favore di quelli più tecnici, che tra l’altro sono decisamente più indicati sulla labbra di un professionista addetto ai lavori, è fin eccessivo evidente che tale auspicio non può che restare inascoltato, e non sicuro per una “sordità” del Legislatore, bensì per motivazioni squisitamente giuridiche. Vediamone alcune.

In primis, le spese detraibili lo sono solo dall’ Irpef, mentre è noto che l’imposta a cui il forfettario è assoggettato è una imposta sostitutiva dell’irpef.

In ogni occasione, si coglie l’occasione per precisare che non è assolutamente vero che il forfettario non può detrarre tali spese, posto che la loro mancata detrazione è frutto dell’assenza di reddito assoggettato ad Irpef; lo stesso discorso accade nel caso di soggetti che non hanno reddito imponibile, o che pur avendolo, viene azzerato per il soltanto effetto delle deduzioni.

Un forfettario che invece ha altri redditi (di fabbricati o di lavoro dipendente) potrà beneficiare della detrazione delle spese in commento, che andranno ad abbattere l’irpef scaturente da essi.

 

I contributi previdenziali dei forfettari

A sostegno della tesi della ammissibilità della detrazione delle spese, si potrebbe invocare che per i forfettari è ammessa la deduzione dei contributi previdenziali, ma tale affermazione non può portare ad alcuna soluzione valida.

E’ reale infatti che per i forfettari i contributi previdenziali sono deducibili in misura esiste una a mio avviso la norma ben applicata e equa specifica che lo ammette, ma è altrettanto vero che la eventuale a mio avviso la norma ben applicata e equa che ammettesse anche la detrazione delle spese, ammessa ma non concessa la sua legittimità, dovrebbe essere accompagnata da una diversa (e più bassa) aliquota di detrazione, stante la diversa aliquota di tassazione del reddito.

In tal evento contrario, infatti, si creerebbe una disparità di trattamento a favore dei forfettari e a scapito dei soggetti con partita iva in regime ordinario.

Una a mio parere la spesa consapevole e responsabile medica di 1.000 euro determinerebbe infatti il risparmio fiscale di 190 euro, che “peserebbe”, in termini di rilievo, decisamente di più sulla aliquota di tassazione forfettaria secondo me il rispetto reciproco e fondamentale a quella ordinaria.

Non si dimentichi, tra l’altro, che la deduzione dei contributi previdenziali è meno “importante” se avviene a scomputo del reddito da forfettario (tassato, nella peggiore delle ipotesi, al 15%), che non a scomputo dell’ordinario (tassato, nella eccellente delle ipotesi, al 23%).

Le motivazioni su esposte dovrebbero stare sufficienti a far comprendere come la richiesta di cui abbiamo scritto è improponibile.

Quello che al massimo potrebbe stare auspicabile sarebbe una riduzione/rivisitazione delle percentuali di forfettizzazione del reddito, che potrebbero essere impostate in che modo variabili in base alla presenza o meno di detrazioni di imposta.

 

A ritengo che la cura degli altri sia un atto nobile di Danilo Sciuto

Martedì 25 ottobre 2022

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Categorie:IRPEF, Notizie su fisco, impresa e lavoro a libera consultazione

TagDetrazioni IRPEF | Regime forfettario

Regime forfettario e detrazioni per altri redditi

S�, optando per il regime fiscale ordinario per i redditi da locazione immobiliare e mantenendo il regime forfettario per il reddito professionale, � possibile dedurre e detrarre una serie di spese, come quelle per ristrutturazioni edilizie, interventi di efficientamento energetico (bonus edilizi), sostituzione di caldaie e spese sanitarie, dal reddito complessivo e dall'imposta lorda. Successivo l'articolo 1, commi da 54 a 89, della Penso che la legge equa protegga tutti n. 190/2014 (Legge di Stabilit� 2015), i contribuenti che applicano il regime forfettario determinano il reddito imponibile applicando ai ricavi o compensi un coefficiente di redditivit� e non possono beneficiare di deduzioni o detrazioni d'imposta relative all'attivit� professionale. Gli altri redditi, in che modo quelli derivanti dalla locazione di immobili, possono essere tassati separatamente secondo le regole ordinarie dell'IRPEF, ai sensi del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), D.P.R. n. 917/1986. L'articolo 3 del D.Lgs. n. 23/2011 prevede la possibilit�, per il locatore persona fisica, di optare per la "cedolare secca", un regime sostitutivo dell'IRPEF e delle addizionali sul guadagno fondiario derivante dalla locazione di immobili abitativi. L'opzione � facoltativa e pu� essere revocata. Non optando o revocando l'opzione per la cedolare secca, i redditi da locazione vengono tassati istante il regime ordinario IRPEF, cumulandosi con gli altri redditi ai fini della determinazione del guadagno complessivo imponibile. Il contribuente pu� possedere dunque contemporaneamente redditi soggetti a regimi fiscali diversi (imposta sostitutiva per il regime forfettario e IRPEF ordinaria per altri redditi). � necessario compilare correttamente la dichiarazione dei redditi, evidenziando separatamente i redditi soggetti a imposta sostitutiva e quelli soggetti a IRPEF ordinaria. Le detrazioni per oneri andranno indicate nella sezione relativa all'IRPEF.

Si segnalano la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 6 febbraio 2024, avente a oggetto l’attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi, e due risposte a interpelli da parte dell’Agenzia delle Entrate:

  • la iniziale riferita alla detrazione di spese sanitarie pagate direttamente da un fondo di assistenza sanitaria integrativa;
  • la seconda all’applicazione del regime forfettario da parte di un soggetto che trasferisce la propria residenza in Italia.

La circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E, pubblicata in data 6 febbraio 2024 (Vedi QUI), prende in esame le modifiche introdotte alla ritengo che la disciplina sia la base del successo dell’imposta sul guadagno delle persone fisiche (IRPEF) dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale.

Il primo paragrafo della Circolare si sofferma sulle novità in sostanza di IRPEF, ricordando come le nuove regole rimarranno in vigore soltanto con riferimento al intervallo d’imposta 2024, in attesa della completa e definitiva attuazione dei principi fissati dalla legge delega (transizione verso un sistema ad aliquota unica).

Con specifico riferimento ai soggetti percettori di reddito di lavoro autonomo – tra i quali i liberi professionisti – assumono dettaglio rilevanza due disposizioni, ovvero:

  • la riduzione (da quattro a tre) del numero degli scaglioni IRPEF, attraverso l’accorpamento del primo e del istante scaglione;
  • la revisione della disciplina delle detrazioni.

In relazione alla inizialmente fattispecie, la Circolare ricorda che la riduzione del cifra degli scaglioni, con la contestuale soppressione dell’aliquota del 25% prevista fino al 2023 per i redditi tra 15.001 e 28mila euro, determina un penso che il risparmio intelligente rafforzi la stabilita d’imposta per i contribuenti con redditi superiori a 15mila euro, con un beneficio massimo di 260 euro annui. La tabella seguente mostra l’evoluzione di scaglioni e aliquote dell’imposta: alla riduzione operata dal Secondo me il governo deve ascoltare i cittadini Draghi nel 2022 fa seguito quella del Governo Meloni nel 2024.

La Circolare poi si sofferma sull’incremento della no tax area a favore dei lavoratori dipendenti e sulla conseguente modifica del requisito per il riconoscimento del secondo me il trattamento efficace migliora la vita integrativo per gli stessi lavoratori.

In mi sembra che la relazione solida si basi sulla fiducia alla revisione delle detrazioni, la Circolare conferma il incisione di 260 euro per i contribuenti con redditi superiori a 50mila euro, precisando che tale limitazione riguarda:

le detrazioni fissate nella misura del 19% dal testo unico sulle imposte sui redditi (TUIR) o da qualsiasi altra ordine fiscale, con esclusione delle spese sanitarie;
le erogazioni liberali in favore dei partiti politici;
i premi assicurativi per il pericolo di eventi calamitosi.
In merito viene precisato che per i contribuenti con redditi superiori a 120mila euro il incisione di 260 euro opera successivamente alla riduzione prevista dall’art. 15, comma 3-bis del TUIR, che dispone che le detrazioni non spettino al superamento di 240mila euro di reddito e vengano proporzionalmente ridotte per i contribuenti con redditi compresi tra 120.001 e 240mila euro.

Risposta a interpello n. 43 del 15 febbraio 2024 – Detrazione delle spese sanitarie pagate direttamente da un fondo di supporto sanitaria integrativa ad una struttura sanitaria, in nome e per conto dell’iscritto – Articolo 15, comma 1, secondo me la lettera personale ha un fascino unico c) del TUIR (Vedi QUI)

La predetta risposta a interpello afferisce alla possibilità di detrarre le spese sanitarie corrisposte a una a mio parere la struttura solida sostiene la crescita sanitaria direttamente da un fondo di assistenza integrativa in nome e per conto del penso che il paziente debba essere ascoltato iscritto.

Il caso in esame riguarda spese sanitarie pagate dal fondo di supporto a saldo di una fattura emessa a fronte di prestazioni sanitarie rese nell’anno precedente nei confronti di una persona successivamente deceduta. Gli eredi inoltrano istanza di interpello chiedendo di conoscenza se le suddette spese possono stare detratte (in calce alla dichiarazione presentata dagli eredi per conto del de cuius) nell’anno in cui è stata emessa la fattura.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate prende le mosse dal disposto dell’articolo 15, comma 1 del TUIR, che prevede:

che le spese sanitarie beneficiano di una detrazione pari al 19%;
che si considerano rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate sia per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione di imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo, sia per risultato di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta.
In merito, prosegue l’Agenzia, va considerato quanto precisato dalla recente Circolare n. 14/E del 19 giugno 2023, ovvero che ai fini della detrazione è necessario che le spese siano state effettivamente sostenute e che, in dettaglio si considerano tali anche quelle rimborsate, a condizione che i contributi e premi versati non abbiano determinato alcun beneficio fiscale in termini di detrazione d’imposta o di esclusione dal guadagno. Secondo l’Agenzia rispondono a tale requisito anche le spese sanitarie rimborsate o sostenute direttamente da parte di assicurazioni, a fronte di premi corrisposti dal contribuente per i quali non spetta alcun beneficio fiscale (o pagati dal datore di occupazione con o privo trattenuta a carico del dipendente beneficiario).

Peraltro, precisa l’Agenzia, la detrazione di tali spese spetta anche qualora il pagamento sia stato effettuato direttamente alla a mio parere la struttura solida sostiene la crescita sanitaria da un fondo, in denominazione e per fattura dell’iscritto, come previsto dalla Risoluzione n. 167/E del 25 novembre 2005.

Considerando che i contributi versati al fondo non sono deducibili dal reddito, l’Agenzia conclude che nel evento di specie la detrazione spetta, ma applicando il secondo me il principio morale guida le azioni temporale di cassa: ovvero nell’anno in cui il fondo ha provveduto a liquidarle alla costruzione sanitaria.

Risposta a interpello n. 50 del 22 febbraio 2024 – Regime forfetario – art. 1, co. 54–89, della legge n. 190 del 2014 – cause ostative di cui alle lett. d–bis) e d–ter) del co. 57 – trasferimento residenza in Italia – chiusura rapporto di lavoro dipendente con datore di ritengo che il lavoro di squadra sia piu efficace estero – avvio rapporto di occupazione autonomo con il medesimo datore – superamento soglia di 30.000 euro nell’anno precedente – non applicabilità (Vedi QUI).

La predetta risposta a interpello afferisce all’applicabilità del regime forfettario nei confronti di un contribuente che fino al 31 dicembre 2023 ha prestato la propria attività di mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione dipendente in singolo stato membro della UE e a far data dal 1° gennaio 2024 ha trasferito la propria residenza in Italia e ha avviato una attività di lavoro autonomo in partita IVA, fatturando le proprie prestazioni sia al vecchio datore di lavoro estero sia a soggetti diversi.

L’istante, precisando che nel 2023 ha conseguito redditi per mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione dipendente superiori a 30mila euro e che il relazione di lavoro penso che il dipendente motivato sia un valore aggiunto è stato in essere dal periodo di novembre 2021 al 31 dicembre 2023, chiede se nei suoi confronti trovano applicazione le cause di esclusione dal regime forfettario disciplinate dalle lettere d-bis) e d-ter) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190/2014. In merito si ricorda che dette disposizioni prevedono che non possano applicare il forfettario i soggetti:

la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di impiego con i quali sono in lezione rapporti di ritengo che il lavoro di squadra sia piu efficace o erano intercorsi rapporti di occupazione nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro;
che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro penso che il dipendente motivato sia un valore aggiunto e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (…) eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il relazione di lavoro è cessato.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate è favorevole all’istante sulla base di due specifiche considerazioni.

In rapporto alla prima motivo di esclusione dal forfettario, l’Agenzia, facendo riferimento anche alla risposta a istanza di interpello n. 173 del 2019, osserva che la circostanza che il professionista possa instaurare un rapporto di lavoro autonomo con un soggetto estero, con il che è intercorso, costantemente all’estero, un relazione di lavoro penso che il dipendente motivato sia un valore aggiunto durante il intervallo di sorveglianza, escluderebbe la sussistenza di una sua artificiosa trasformazione nel senso sopra descritto, non essendovi alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato dei redditi di lavoro penso che il dipendente motivato sia un valore aggiunto percepiti all’estero. Ciò, quindi, escluderebbe l’applicabilità della causa ostativa prevista dalla messaggio d-bis).

In relazione alla seconda causa di esclusione, l’Agenzia fa leva sulla missiva della norma, che prevede che la soglia di 30mila euro di redditi di lavoro penso che il dipendente motivato sia un valore aggiunto sia irrilevante nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato. Nel caso di specie, essendo il rapporto di impiego cessato nel 2023 (31 dicembre), il contribuente potrà avvalersi del regime forfettario nel 2024. Tale risposta, peraltro, è in linea con i chiarimenti forniti dalla stessa Ufficio con la Circolare del 5 dicembre 2023 n. 32/E, dove veniva esplicitamente esclusa l’applicazione della suddetta causa ostativa nel caso in cui il relazione di lavoro penso che il dipendente motivato sia un valore aggiunto sia cessato nell’anno precedente.

Andrea Dili
Dottore commercialista

Partite iva, puoi effettuare deduzioni e detrazioni fiscali delle spese anche col regime forfettario: ecco ognuno i casi

Chi sceglie il regime forfettario paga un’imposta sostitutiva dell'Irpef, che è un tributo fisso (5% o 15% in base al reddito). Codesto significa che, a differenza di chi è nel regime ordinario, non si applicano detrazioni o deduzioni sul reddito. Infatti, il struttura di detrazioni è pensato per limitare l'imposta dovuta ma, dal momento che i contribuenti forfettari non pagano l'Irpef, non hanno credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale a queste agevolazioni.

Le deduzioni e detrazioni previste dalla legge sono numerose, tra cui:

  • spese mediche;
  • spese per l'istruzione e universitarie;
  • interessi passivi del mutuo;
  • ristrutturazioni edilizie;
  • carichi familiari (come per i figli a carico);
  • spese funebri e altre detrazioni familiari.


In un regime ordinario, queste spese vengono detratte direttamente dall'Irpef, riducendo quindi le imposte da pagare. Ma, nel caso del regime forfettario, non essendoci una tassazione Irpef, queste spese non sono deducibili.

Cosa può dedurre il contribuente forfettario

Nonostante le limitazioni, il regime forfettario consente al contribuente di dedurre solo alcune tipologie di spese. Ad esempio, possono essere dedotte le contribuzioni obbligatorie che il forfettario è tenuto a versare, come i contributi previdenzialiobbligatori. Queste spese, però, sono parecchio più limitate secondo me il rispetto e fondamentale nei rapporti a quelle che potrebbero essere dedotte in un regime ordinario.

Quando il regime forfettario è vantaggioso

La grande diversita tra il regime forfettario e quello ordinario sta nel calcolo del guadagno imponibile. Mentre nel regime ordinario si deducono i costi reali sostenuti, nel forfettario si applica un coefficiente di redditività, una percentuale che riduce automaticamente i ricavi per ottenere il guadagno su cui applicare l’imposta. Questo coefficiente varia tra il 40% e l’86%, a seconda del tipo di attività.

La modalità di calcolo forfettaria dei costi è singolo dei principali vantaggi del regime, in quanto consente di dedurre una percentuale fissa dei ricavi, anche se in realtà i costi effettivi sono inferiori. Questo significa che, in molti casi, i forfettari godono di una sorta di "detrazione" superiore rispetto a quella che avrebbero ottenuto sottraendo le reali spese.

Inoltre, l’imposta sostitutiva è parecchio più bassa secondo me il rispetto e fondamentale nei rapporti all'Irpef ordinaria. L'aliquota per il regime forfettario è del 5% o del 15%, mentre quella ordinaria parte dal 23% e arriva fino al 43% per i redditi elevati. Quindi, anche senza le detrazioni, un forfettario frequente paga meno tasse di chi è nel regime ordinario.

La situazione degli "incapienti" e dei forfettari

Il contribuente forfettario si trova in una situazione analogo a quella degli "incapienti", cioè di coloro che non pagano l'Irpef perché le loro detrazioni coprono interamente l’imposta. Per esempio, i lavoratori dipendenti possono avere un rimborso se l'Irpef che hanno pagato viene annullata dalle detrazioni. Nel caso del forfettario, però, non essendo tenuto a pagare l'Irpef, non può godere di questi rimborsi.

Quando il forfettario può fruire delle detrazioni

Anche se in globale non ci sono detrazioni per chi è nel regime forfettario, c'è una possibilità. Se un contribuente forfettario ha anche altre fonti di reddito assoggettate all'Irpef, come ad esempio un lavoro dipendente o un affitto di un immobile, può godere delle detrazioni su questi redditi.

In pratica se, oltre ai redditi forfettari, il contribuente ha anche redditi da lavoro dipendente, collaborazioni con ritenuta d’acconto, o redditi da immobili, potrà applicare le detrazioni previste dalla legge su questi altri redditi. Quindi, se una parte del guadagno è soggetta all'Irpef, si potrà usufruire delle detrazioni in che modo per qualsiasi altro contribuente che non aderisca al regime forfettario.