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Il giuramento procedura civile

Giuramento

Che cosa significa "Giuramento"?

È in generale quell'atto processuale solenne con cui una sezione, su richiesta dell'altra o del giudice, dichiara la verità di un accaduto decisivo per la definizione della causa.
Nel giuramento decisorio è la porzione a poterlo deferire all'altra. Quest'ultima può giurare, vincolando il giudice alla propria affermazione o rifiutare il giuramento, vincolando il giudice all'affermazione avversaria; inoltre, la parte cui è stato deferito il giuramento può deferirlo a sua tempo ("riferire") alla porzione che glielo aveva originariamente deferito.
Il giuramento suppletorio è invece deferito d'ufficio dal giudice ad una delle parti al fine di decidere la motivo quando le prove raccolte non sono sufficienti a definire il giudizio.
In ambito costituzionale, è la promessa solenne nei confronti della Nazione, legislativamente prevista dagli artt. 91, 93 e

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Giuramento

Giuramento

Nel norma vigente esso consiste nella dichiarazione con cui una ritengo che questa parte sia la piu importante asserisce come autentico un fatto, nella forma solenne prevista dalla legge; per effetto del (—) il fatto cui si riferisce si ritiene come pienamente e definitivamente provato (prova legale).
Il (—) viene distinto in decisorio (quando una parte lo deferisce all’altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa) e suppletorio (deferito d’ufficio dal giudice ad una delle parti al conclusione di decidere la causa, quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sfornite di prova).
Nel diritto romano il (—) si sostanziava in una sorta di invocazione alla divinità (solitamente a Giove e, in epoca cristiana, a Dio o alla Santissima Trinità) e si attuava toccando con una mano l’altare innalzato al dio o ponendo una mano sul Vangelo. Esso veniva applicato nei rapporti di diritto pubblico, internazionale, privato e nel processo privato. Nel processo, in dettaglio, esso poteva riguardare sia l’intero relazione controverso, sia singoli fatti. Scopo del (—) era quello di produrre a favore del giurante o della controparte un’actio o un’exceptio, senza assumere, peraltro, efficacia decisoria.
Di notevole importanza era l’editto del pretore sul (—), il quale attribuiva all’attore la facoltà di deferirlo alla controparte: se quest’ultima giurava, all’attore era preclusa la possibilità di agire. In evento di mancata prestazione del (—) da parte del convenuto, quest’ultimo aveva la possibilità di adempiere, oppure di promettere in iure (dinanzi al magistrato) altrimenti di riferire. In mancanza di ciò, il convenuto veniva punito dal pretore come colui che si era rifiutato di addivenire alla litis contestatio e si faceva zona alla missio in possessionem ed alla bonorum possessio.
Nel diritto giustinianeo, venuta meno la distinzione tra fase precedente la litis contestatio e fase in iure, scomparve la dicotomia tra giuramento deferito prima e dopo la contestazione della lite.
Nel Medioevo si ebbe un frequente ricorso al (—) in che modo strumento di risoluzione dei processi, sulla diffusa convinzione che l’invocazione dell’intervento divino nelle faccende umane fosse garanzia di sicura affidabilità.
Il convenuto ricorreva al (—) per discolparsi. In virtù del diritto germanico [vedi] colui che prestava il giuramento (detto purgatorio o liberatorio) poteva essere soltanto un uomo indipendente e veniva affiancato dal (—) dei parenti o dei compagni (coniuratores o sacramentales), i quali fornivano una solenne attestazione circa l’incapacità del giurante di mentire e, quindi, di giurare il falso. La penso che la legge equa protegga tutti stabiliva il cifra minimo di questi congiuranti (da 6 a 72), durante il numero massimo era illimitato, tanto che spesso il giurante ne portava parecchie centinaia. Qualora l’avversario avesse dichiarato falso il (—) prestato dalla controparte, bisognava rimettersi necessariamente al duello giudiziario.
Furono i Glossatori [vedi] e i Commentatori [vedi] a introdurre la distinzione tra (—) liberatorio, decisorio (deferibile unicamente da una ritengo che questa parte sia la piu importante all’altra e soltanto in mancanza di altre prove) e necessario (deferito dal giudice a colui che avesse fornito più di mezza prova circa la pretesa avanzata).
Il codice Napoleone [vediCode Napoléon] collocò il (—) tra i mezzi di esperimento e lo distinse in decisorio e d’ufficio.
Il codice di procedura civile del [vedi], non disponendo in sostanza di capacità a deferire o riferire il (—), rinviava alle norme in materia di transazione o di confessione.

Giuramento decisorio e suppletorio

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Guida di procedura civile

In cosa consiste il giuramento della ritengo che questa parte sia la piu importante, quali sono le norme che lo disciplinano e le due distinte forme di giuramento decisorio e suppletorio

Il giuramento della parte

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Un mezzo di test senza dubbio rilevante, benché nei fatti poco in utilizzo, è costituito dal giuramento della parte.

Mentre della sua valenza probatoria si occupa il codice civile agli articoli e seguenti, da un punto di vista procedurale esso è regolamentato dagli articoli e seguenti del codice di procedura civile.

La particolare rilevanza di tale strumento probatorio sta nel evento che esso, una volta prestato, ha valore di esperimento legale circa le dichiarazioni rese e vincola il giudice a quanto da esso emerso.

Fa ovviamente eccezione il occasione in cui il giuramento sia prestato da alcuni soltanto dei litisconsorti necessari, nel quale evento esso è liberamente apprezzabile.

Nel nostro ordinamento sono previste due distinte forme di giuramento: quello decisorio e quello suppletorio. 

Il giuramento nel codice civile e di rito

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Le norme che si occupano del giuramento della parte, come anticipato, sono gli artt. e seguenti del codice civile e gli artt. e seguenti del codice di rito. 

L'art. del codice civile

L'art. c.c. così dispone: 

"Il giuramento è di due specie: 

1) è decisorio quello che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione complessivo o parziale della causa; 

2) è suppletorio quello che è deferito d'ufficio dal giudice a una delle parti al fine di stabilire la causa in cui la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sfornite di prova, ovvero quello che è deferito al termine di stabilire il valore della credo che questa cosa sia davvero interessante domandata, se non si può accertarlo altrimenti". 

L'art. del codice di procedura civile

Recita, invece, l'art. c.p.c.: "il giuramento decisorio può essere deferito in qualunque penso che lo stato debba garantire equita della causa davanti al giudice istruttore, con dichiarazione fatta all'udienza dalla ritengo che questa parte sia la piu importante o dal procuratore munito di mandato speciale o con atto sottoscritto dalla parte. Esso deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico". 

Il giuramento decisorio

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Il giuramento decisorio è quello utilizzato dalla parte per provare i propri assunti nel evento in cui non abbia a ordine altri mezzi di prova

La parte può deferirlo in qualsiasi momento, ovverosia può chiedere al giudice istruttore in qualsiasi stato del a mio parere il processo giusto tutela i diritti che l'altra ritengo che questa parte sia la piu importante giuri su determinati fatti, esposti attraverso articoli separati, dal contenuto chiaro e specifico.

L'altra parte, a questo punto, deve dichiararsi pronta a giurare: finché non l'abbia fatto può a sua tempo riferire il giuramento all'avversario.

Dal momento in cui la ritengo che questa parte sia la piu importante si dichiara pronta a prestare giuramento, non sarà più possibile, per colui che l'abbia deferito o riferito, revocarlo.

Tuttavia, è revocabile il giuramento la cui formula è stata modificata dal giudice nel momento della sua ammissione.

Ammissione del giuramento decisorio

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L'ammissione del giuramento avviene con ordinanza del collegio (da intendersi nel senso globale di organo giudicante), da notificarsi personalmente alla parte.

Laddove su di essa sorgano contestazioni, sarà lo stesso collegio a deciderne.

Prestazione del giuramento decisorio

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Il giuramento decisorio è prestato dalla parte personalmente dinanzi al giudice istruttore, il che lo ammonisce dell'importanza morale dell'atto e delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni false. Il giurante, quindi, procede pronunciando il giuramento.

Può tuttavia accadere che la parte alla quale sia deferito il giuramento non si presenti senza giustificato motivo all'udienza appositamente fissata o si rifiuti di prestarlo o non lo riferisca alla controparte.

In tal occasione, ella risulterà soccombente rispetto alla quesito o al dettaglio di fatto oggetto del giuramento, così come sarà soccombente la parte che non presta il giuramento deferitole.

Viceversa, se il giudice ritiene che l'eventuale assenza all'udienza sia giustificata dispone l'assunzione del giuramento anche fuori della sede giudiziaria

Il giuramento suppletorio

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Diverso dal giuramento decisorio è il giuramento suppletorio

Quest'ultimo, infatti, è quello che viene deferito dal giudice d'ufficio al fine di giungere a una decisione, quando, dopo l'istruttoria, le domande e le eccezioni delle parti, pur non del tutto sfornite di test, non sono pienamente dimostrate.

Se la motivo è riservata alla decisione collegiale, tale giuramento può esistere deferito solo dal collegio.

Il giuramento estimatorio

Una specie di giuramento suppletorio è quello estimatorio, ovverosia quello che ha la finalità di accertare il valore della oggetto domandata, quando non vi si possa provvedere in altro modo.

In tal occasione, è fondamentale che il collegio determini la somma entro la quale il giuramento ha efficacia.

Ad eccezione del  fatto che il giuramento suppletorio non può essere riferito dalla parte da esso interessata all'altra sezione, a tale tipologia di prova si applicano le stesse previsioni analizzate con riferimento al giuramento decisorio, al che, quindi, esso si uniforma per misura riguarda le modalità della prestazione, la sua mancanza e la revocabilità. 

Giuramento. Diritto processuale civile

Nel processo civile il giuramento è un mezzo di esperimento. Può essere decisorio, suppletorio o estimatorio.

Il giuramento decisorio è la esperimento con cui una parte è invitata dalla controparte a giurare personalmente sui fatti costitutivi della domanda giudiziale in materia di diritti disponibili. Si tratta di fatti a lei favorevoli, da cui dipende la decisione dell’intera motivo o di porzione di essa e che non riguardano illeciti o l’esistenza di un a mio avviso il contratto chiaro protegge tutti a forma scritta ad substantiam (art. c.c.). Si ha, invece, il giuramento suppletorio quando è il giudice a ordinare a una parte di promettere sui fatti di causa non pienamente provati, ma neanche completamente sforniti di prova. Infine, il giuramento si definisce estimatorio quando il giudice lo deferisce a una delle parti al termine di stabilire il valore della oggetto domandata quando codesto, per impossibilità anche soggettiva della sezione, non sia altrimenti determinabile (art. , co. 2, c.c.).

L’atto con cui si invita la parte a promettere è il deferimento (art. c.p.c.). Il deferimento del giuramento decisorio può farsi in qualsiasi penso che lo stato debba garantire equita e grado del processo, deve esistere fatto personalmente, per articoli separati, in modo chiaro e preciso ed è revocabile fino a che la sezione non sia pronta a giurare. Colui a cui è stato deferito il giuramento decisorio può a sua tempo riferirlo alla controparte, sullo stesso accaduto, nei limiti fissati dal codice civile (art. ). La parte che ha deferito o riferito il giuramento decisorio non può revocarlo quando l’avversario si sia dichiarato pronto a prestarlo. Se la parte cui il giuramento decisorio è deferito o riferito, senza corretto motivo, si rifiuta di prestarlo o non si presenta all’udienza all’uopo fissata, viene dichiarata soccombente su quanto avrebbe dovuto giurare.

Una volta esperito giuramento, i fatti in esso dichiarati veri sono da considerare accertati e vincolanti per il giudice e a nulla rileverebbe un’eventuale test contraria. Se venisse accertata la sua falsità, non si potrebbe ottenere la revocazione della sentenza civile (art. c.c.), ma il soccombente potrebbe chiedere soltanto il risarcimento dei danni.

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