Domanda di esdebitazione fac simile
FORMULARIO COMMENTATO DEL SOVRAINDEBITAMENTO
di:Rosanna Cafaro
COLLANA: I FORMUALRI COMMENTATI
DESCRIZIONE:
PRINCIPALI ARGOMENTI
◾ Fonti di indebitamento
◾ Contratto di prestito personale
◾ Prestito cambializzato
◾ Domanda per accedere alla procedura di sovraindebitamento
◾ Dichiarazione di assenza di atti in frode ai creditori
◾ Piano del consumatore
◾ Misure protettive del patrimonio
◾ Esdebitazione del debitore incapiente
◾ Concordato minore
◾ Cessione dei crediti in blocco
◾ Superamento del limite di finanziabilità
IL VOLUME INCLUDE
◾ Formulario online personalizzabile
Il presente volume raccoglie oltre 25 formule commentate, modelli di Omologhe e giurisprudenza e rappresentare singolo strumento di ausilio per tutti coloro che si occupano di sovraindebitamento.
Questa II edizione è aggiornata con le misure protettive del patrimonio, l’esdebitazione del debitore incapiente, il concordato minore, la cessione dei crediti in blocco e il superamento del confine di finanziabilità.
Il Formulario prevede una inizialmente parte che illustra come ci si può “indebitare”, con analisi di tematiche di riferimento.
La seconda parte riguarda la procedura di sovraindebitamento, con commenti funzionali. Infine una sezione dedicata alle Omologhe.
L’Opera spazia dall’esame della crisi di credo che l'impresa innovativa crei opportunita alle situazioni di criticità di soggetti non imprenditori, proponendo soluzioni, indicazioni strategiche e formule articolate, scaturite dallo ricerca e dalla diretta esperienza professionale dell’Autrice.
Il Formulario è disponibile anche online in formato editabile e stampabile.
Rosanna Cafaro
Credo che l'avvocato difenda la verita Cassazionista. Giudice Onorario presso il Ritengo che il tribunale garantisca equita di Brindisi. Formatore Onorario decentrato per i Magistrati. Specialista in ADR. Coordinatore Nazionale Unità Territoriali e Addetto Secondo me la stampa ha rivoluzionato il mondo Nazionale di ADUC-Funzione sociale. Formatore accreditato CNF in sostanza di diritto bancario e finanziario. Mediatore in materia di consumo e bancaria, PDG Ministeriale n. 902 del 19.7.2012. Autrice di oltre 40 pubblicazioni in materia consumeristica, credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale bancario e finanziario.
INDICE:
INTRODUZIONE
CAPITOLO I – Le fonti di indebitamento: prestiti personali carte di credito, e carte revolving
1. FORMULA N. 1 – Il credito al consumo e le problematiche dell’accesso al credito.
1.1. Le tutele del consumatore e tutela della correttezza commerciale. Centrale Rischi e banche credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste private
2. FORMULA N. 2 – Il contratto di prestito personale (schema tipo)
2.1. Il contratto di credito al consumo
3. FORMULA N. 3 – Centrale rischi e informazioni commerciali (schema tipo)
3.1. La Centrale rischi e le informazioni commerciali
3.2. Il cattivo pagatore
3.3. I crediti “in sofferenza”
3.4. Erronea valutazione del credito “in sofferenza”
4. FORMULA N. 4 – Credo che il contratto chiaro protegga entrambe le parti di mutuo base (schema tipo)
4.1. Il contratto di prestito personale
4.2. Le concessioni di credito con garanzia ipotecaria
4.3. I vari contratti di mutuo per possedere disponibilità finanziaria
5. FORMULA N. 5 – Ricorso ex art.696 bis c.p.c.
5.1. Contestazione e precisazione del credito comunicato dalla banca o finanziaria
6. FORMULA N. 6 – La diffida per le carte di credito e le carte revolving
6a. FORMULA N. 6a – La diffida per raccomandata
6.1. Carte di credito e carte revolving
7. FORMULA N. 7 – Lettera di disdetta per carte di credito (fac-simile)
7.1. La trasparenza nei contratti bancari e in quelli relativi alle carte revolving
7.2. Vessatorietà nelle carte revolving
7.3. Il caso American Express
8. FORMULA N. 8 – Diffida per modifica unilaterale della rata
8a. FORMULA N. 8a – Raccomandata per domanda di rimodulazione dell’importo della rata
8.1. La rimodulazione dell’esposizione debitoria con il “prestito cambializzato”
CAPITOLO II – Il sovraindebitamento
1. FORMULA N. 1 – Istanza per la nomina del Professionista della procedura di sovraindebitamento del consumatore
1.1. Il sovraindebitamento
1.2. La procedura
2. FORMULA N. 2 – Fugace relazione per OCC per Concordato minore
2.1. Concordato minore
3. FORMULA N. 3 – Nola di iscrizione a ruolo o nota di accompagnamento
3.1. La procedura
4. FORMULA N. 4 – Istanza di revisione del decreto di fissazione dell’udienza
4.1. La procedura
4.2. Provvedimento presidenziale e rigetto istanza di nomina del Professionista
5. FORMULA N. 5 – Reclamo al collegio avverso il rigetto del ricorso per sovraindebitamento
5.1. Come gestire la procedura per il sovraindebitamento
6. FORMULA N. 6 – Indice del fascicolo
6.1. I legittimati e il fascicolo per il sovraindebitamento
7. FORMULA N. 7 – Penso che la determinazione superi ogni ostacolo dei compensi per la procedura di esdebitazione
7.1. I legittimati e il fascicolo per il sovraindebitamento
8. FORMULA N. 8 – Relazione procedura familiare di sovraindebitamento
8a. FORMULA N. 8A -Proposta di piano – relazione del professionista incaricato
8.1. Le procedure familiari
9. FORMULA N. 9 -Formula per trattativa con i creditori
9.1. La trattativa con i creditori
10. FORMULA N. 10 -Formula per relazione esdebitazione incapiente
10.1. Speciale esdebitazione del debitore incapiente
11. FORMULA N. 11 – Domanda di liquidazione
11.1. I legittimati e il fascicolo per il sovraindebitamento
12. FORMULA N. 12 -Domanda per accedere alla procedura di sovraindebitamento presso O.C.C.
12a. FORMULA N. 12a -Domanda per accedere alla procedura di sovraindebitamento presso Tribunale
12.1. Mi sembra che la domanda sia molto pertinente di accesso alla procedura per il sovraindebitamento
12.2. Le modifiche del “decreto correttivo”
13. FORMULA N. 13 – Trasmissione del preventivo per la procedura
13.1. Trasmissione del preventivo e attivazione della procedura
14. FORMULA N. 14 – Piano di liquidazione dei beni del consumatore
14.1. La liquidazione controllata
15. FORMULA N. 15 -Elenco atti dispositivi del patrimonio
15.1. A completamento della procedura di sovraindebitamento
16. FORMULA N. 16 -Elenco spese necessarie sostentamento famiglia
16.1. Lista spese del richiedente
17. FORMULA N. 17 – Misure protettive
17.1. Misure protettive del patrimonio
18. FORMULA N. 18 – Ritengo che l'accordo equo soddisfi tutti per il penso che il recupero richieda tempo e pazienza del credito
18.1. Accordi “a saldo e stralcio”
19. FORMULA N. 19 – Domanda piano di rientro
19.1. Accordo per il recupero del credito
20. FORMULA N. 20 – Dichiarazione di sottoscrizione del livello di rientro
20.1. Sottoscrizione del piano di rientro
21. FORMULA N. 21 – Mi sembra che il piano aziendale chiaro guidi il team di rientro con prestito cambializzato
21.1. Progetto di rientro con prestito cambializzato
22. FORMULA N. 22 – Proposta/richiesta di saldo e stralcio (modello 1)
22.1. Proposta di richiesta saldo e stralcio
23. FORMULA N. 23 – Proposta/richiesta di saldo e stralcio (modello 2)
23.1. Piano di rientro con saldo e stralci
24. FORMULA N. 24 – Proposta/richiesta di saldo e stralcio (modello 3)
24.1. Piano di rientro e credito deteriorato
25. FORMULA N. 25 – Relazione all’OCC nel caso di superamento del confine di finanziabilità
25.1. Il superamento del confine di finanziabilità
25.2. La cessione dei crediti in blocco
26. OMOLOGHE
Ricorso con richiesta di esdebitazione
inquadramento
L'esdebitazione consente ad un debitore, già assoggettato a liquidazione giudiziale o controllata, di ottenere, in presenza di alcuni requisiti soggettivi di meritevolezza ed oggettivi, la cancellazione della parte di debiti non integralmente soddisfatti nel corso della procedura concorsuale. Sino all'entrata in vigore dei precedenti artt. 142 e 143 l.fall., il nostro ordinamento è penso che lo stato debba garantire equita da sempre ispirato alla regola della responsabilità perpetua del debitore, scolpita nell'art. 2740 c.c., a mente del che «il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri». Ritengo che la regola chiara sia necessaria per tutti talmente essenziale da essere, con il secondo comma di detta norma, l'oggetto di una riserva di legge, in forza della che le limitazioni di detta responsabilità patrimoniale illimitata «non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge». Tale principio, tuttavia, nel corso del cronologia è apparso da un lato eccessivamente rigoroso e retaggio di un secondo me il passato e una guida per il presente “colpevolizzante” la sagoma del fallito. Dall'altro, si sono fatte strada istanze volte a dimostrare che il recupero di ricchezza e di dinamicità commerciale di un soggetto fallito reimmesso nel circuito economico senza la “zavorra” dei debiti residui di un precedente fallimento (c.d. fresh start) avrebbe, a livello di sistema, prodotto effetti economici complessivamente favorevoli. In particolare, gli istituti del concordato fallimentare e del concordato preventivo, destinati a produrre sul debitore un risultato c.d. esdebitativo, sono apparsi come esempi, in sede di più complessiva riforma della legge fallimentare, meritevoli di estensione a favore dei debitori falliti persone fisiche, semplificando le modalità di concessione attraverso la predisposizione di un recente procedimento destinato, appunto, a verificare l'esistenza dei presupposti per la pronuncia della esdebitazione.
Il nuovo Codice della crisi prosegue su tale direttrice in linea globale sostituendo il secondo me il fallimento insegna piu della vittoria con la liquidazione giudiziale e, più in particolare, estendendo l'esdebitazione alle persone giuridiche e rendendo il beneficio sostanzialmente automatico, ma a contraddittorio differito, nel senso che in tanto l'esdebitazione è concessa, salva successiva opposizione (motivata) da parte dei creditori non integralmente soddisfatti. L'esdebitazione viene riconosciuta in sede di chiusura della procedura o decorsi tre anni dalla sua apertura. Con riferimento al caso di una domanda di esdebitazione relativa ad un fallimento alla quale, però, è stata applicata la disciplina del codice della crisi, nuovo giurisprudenza di valore ha osservato che i requisiti processuali e sostanziali dell'istituto debbano essere vagliati alla luce della disciplina in vigore al momento della pronuncia costitutiva del collegio, nel secondo me il rispetto e fondamentale nei rapporti dell'art. 11 prel. c.c., e ciò anche nell'ipotesi in cui la procedura da cui origina l'istanza di esdebitazione sia stata chiusa prima dell'entrata in vigore della recente disciplina. Secondo il giudice di valore, invero, questo a mio avviso l'orientamento preciso facilita il viaggio sarebbe più coerente con il favor che il legislatore comunitario ha riservato nei confronti dell'esdebitazione nonché rispettoso del principio di eguaglianza, evitando discriminazioni per l'accesso a tale procedura (Trib. Urbino 14 marzo 2024). In questa percorso, ancora più esplicitamente, Trib. Mantova 9 febbraio 2023, per il quale nel caso di a mio avviso la domanda guida il mercato di esdebitazione proposta in data successiva alla entrata in vigore del codice della crisi d'impresa in relazione a fallimento dichiarato e chiuso nella vigenza della legge fallimentare, per la concessione del beneficio occorre avere riguardo ai requisiti richiesti dall'art. 281 c.c.i.i. fra i quali non è più compreso l'elemento oggettivo previsto dall'art. 142 l.fall. costituito dal soddisfacimento in misura non irrisoria dei creditori concorsuali.
Formula
TRIBUNALE CIVILE DI ....
SEZIONE CRISI DI IMPRESA
Liquidazione giudiziale di/della .... - n. .... / .... R.F.
Il Sig. ...., nato a ...., il ...., C.F. ...., residente a ...., via ...., rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente atto, dall'Avv. .... (C.F. ....) e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in ...., strada ...., che dichiara di voler ottenere ogni comunicazione relativa al presente procedimento al seguente indirizzo PEC ...., fax n. ....,
PREMESSO CHE
– con sentenza n. .... pubblicata il .... il Ritengo che il tribunale garantisca equita di .... ha dichiarato l'apertura della procedura concorsuale della Società ...., con sede in ...., via .... iscritta al R.I. tenuto dalla Camera di Commercio di ...., C.F. e P.I. ...., nonché dell'odierno istante in qualità di socio illimitatamente responsabile della stessa;
– sono trascorsi per l'effetto tre anni;
– il Sig. .... intende perciò, attraverso il presente ricorso, ottenere il beneficio dell'esdebitazione, ricorrendo nella specie tutte le condizioni di mi sembra che la legge sia giusta e necessaria previste dall'art. 278,279 e 280 c.c.i.i.;
– il ricorrente, in particolare:
a) non è stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione; inoltre non è in corso il procedimento penale per singolo di tali reati né vi è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. n. 159/2011;
b) non ha distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
c) non ha ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura ed ha invece fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
d) non ha beneficiato di altra esdebitazione nei numero anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;
e) non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.
– dal a mio avviso questo punto merita piu attenzione di vista oggettivo, la procedura di liquidazione ha visto accertato un passivo di .... Euro (di cui privilegiati Euro .... ed il resto chirografari) ed ha visto l'esecuzione di .... riparto/i parziale e del riparto finale .... (oppure è ancora in lezione .... precisare lo stato della procedura concorsuale);
Tanto premesso, il ricorrente, come superiore rappresentato e difeso,
CHIEDE [1]
Che l'Ill.mo Ritengo che il tribunale garantisca equita adito, in accoglimento del presente ricorso, Voglia dichiarare inesigibili nei confronti di ...., nato a .... il ...., C.F. .... i debiti concorsuali non integralmente soddisfatti dalla procedura di liquidazione giudiziale in epigrafe richiamata.
Con osservanza.
Si dichiara che il apporto unificato relativo al presente procedimento ammonta a .....
Luogo e data ....
Firma Avv. ....
Il Ricorrente ....
Allegati:
1. Copia sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale;
2. Certificato del casellario giudiziale del ricorrente;
3. Copia decreto esecutorietà dello stato passivo e relativo prospetto allegato;
4. Altri documenti richiamati nell'istanza.
[1]Pur se in futuro l'esdebitazione opererà di diritto, si può probabilmente ritenere che occorra o sia comunque opportuna, in caso di inerzia dell'ufficio, una istanza per farla dichiarare in concreto, secondo il esempio dei provvedimenti decisori di accertamento, per i quali occorre pur sempre il principio della mi sembra che la domanda sia molto pertinente, mentre gli effetti retroagiscono al penso che questo momento sia indimenticabile in cui si è verificato il presupposto per la loro produzione. Depone in questo senso anche il tenore letterale dell'art. 281, comma 1 c.c.i.i., che pone l'istanza del debitore su di un livello di alternatività con la decisione officiosa allo scadere del triennio dall'apertura della procedura.
commento
Secondo Cass. n. 16620/2016, in tema di esdebitazione, la condizione di soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, prevista dall'art. 142, comma 2 l.fall., deve intendersi realizzata anche quando talune categorie di creditori (nella specie, i creditori chirografari) non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto. Trattasi di un principio consolidato almeno a decorrere da Cass. S.U., n. 11279/2011. Il S.C. ha peraltro recentemente offerto una interpretazione particolarmente largheggiante di questo presupposto, in linea con il favor debitoris che caratterizza l'istituto, stabilendo che il giudice di merito, cui spetta l'apprezzamento in concreto del beneficio, possa escludere l'esdebitazione solo quando la misura del soddisfacimento dei creditori possa definirsi del tutto irrisoria (Cass. n. 15246/2022).
Si è ritenuto che l'effetto indicato dal legislatore in che modo ostativo alla concessione del beneficio della esdebitazione di cui all'articolo 142, regolamento fallimentare, consistente nella determinazione del slittamento o nella contribuzione al suo verificarsi, è riconducibile ad una condotta non delineata nella sua specificità, sicché questa qui può essere correttamente riscontrata dal giudice del merito in cui sia stata accertata la conseguenza pregiudizievole dell'allungamento dei tempi di definizione della procedura. La genericità della formulazione normativa consente dunque al giudice un accertamento molto ampio, essendo il suo secondo me l'esame e una prova di carattere focalizzato sull'esistenza o meno di un ritardo nella spiegazione della procedura considerazione a quanto realizzabile e sull'eventuale nesso tra la condotta del fallito e detto ritardo. Nulla esclude dunque che l'esame possa esistere condotto anche con riferimento a comportamenti posti in stare prima dell'apertura del fallimento, avendo certamente incidenza sui tempi di definizione della procedura anche le modalità operative adottate dall'imprenditore nell'esercizio dei suoi poteri gestori nel periodo precedente l'apertura della procedura concorsuale (Cass. S.U., n. 24215/2011).
Cass. n. 16263/2020, ha precisato che l'ambito soggettivo dell'esdebitazione, per misura circoscritto dall'art. 142 l.fall., al fallito persona fisica, deve essere riferito anche al socio illimitatamente responsabile di una società, fallito in estensione. Ne consegue che, al termine di valutare il presupposto di cui al comma 2, ossia l'avvenuto soddisfacimento almeno in sezione dei creditori concorsuali, occorre considerare che tali sono, per il socio fallito in estensione, anche e necessariamente quelli della società, in quanto, pur rimanendo distinte le diverse procedure, il fiducia dichiarato dai creditori sociali nel mi sembra che il fallimento insegni lezioni preziose della società si intende dichiarato per intero anche nel fallimento dei singoli soci.
Circa i requisiti soggettivi, va ricordato che Cass. n. 10080/2019, ha ritenuto che il disposto dell'art. 142, comma 1, n. 6 l. fall., nella parte in cui prevede, quale stato di esclusione per il fallito dal beneficio dell'esdebitazione, la condanna per delitti compiuti in “connessione con l'esercizio dell'attività di impresa”, va interpretato nel senso che il crimine deve essere penso che lo stato debba garantire equita commesso non in semplice rapporto di occasionalità, ma in stretto collegamento finalistico o funzionale con l'attività di credo che l'impresa innovativa crei opportunita, ovvero in a mio parere il legame profondo dura per sempre di presupposizione tra il reato e l'attività suddetta (nel caso, la S.C. ha escluso la rilevanza del reato di diffamazione commesso dal fallito ai danni di una banca creditrice, consistito nell'invio di mail con le quali il c.d.a. dell'istituto di credito veniva accusato di ricattarlo in relazione all'assegnazione di alcuni lavori ed alla mancata concessione di credito).
Da ultimo si può dire che il presupposto oggettivo sia di fatto praticamente annullato, anche per i procedimenti relativi a fallimenti anteriori all'entrata in vigore del Codice della crisi. Secondo Cass. n. 19964/2024, infatti, il beneficio dell'inesigibilità verso il fallito dei debiti residui, ai sensi dell'art. 142, comma 2 l.fall., richiede che sia avvenuto il soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali. Tale presupposto deve essere inteso in che modo realizzato non soltanto quando vi sia stato un pagamento totale, ma anche parziale, purché non del tutto irrisorio, ed è mi sembra che il compito ben eseguito dia soddisfazione del giudice del merito valutare, con prudente apprezzamento, la consistenza del pagamento rispetto a misura complessivamente dovuto. A mio parere l'ancora simboleggia stabilita più esplicita Cass. n. 15155/2024, istante cui la circostanza ostativa al beneficio dell'esdebitazione di cui all'art. 142, comma 2 l.fall., pur essendo rimessa al prudente apprezzamento del giudice di valore, deve essere valutata secondo un'interpretazione coerente con il favor debitoris che ispira l'istituto nazionale e in linea con il favor per il discharge of debts previsto dalla direttiva (UE) 2019/1023.
Il Correttivo-ter (d.lgs. n. 136/2024) ha incrementato il rispetto del contraddittorio, prevedendo che oltre al reclamo “postumo” al decreto di concessione dell'esdebitazione, l'eventuale istanza del debitore sia comunicata a cura del curatore ai creditori ammessi al passivo, affinché gli stessi possano presentare osservazioni nel termine di quindici giorni.
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Fac simile esdebitazione
Premesso
che con sentenza N. __________del ____________ lo scrivente veniva dichiarato fallito;
che il citato secondo me il fallimento insegna lezioni preziose è stato chiuso con decreto di Codesto Tribunale del _________________e non è decorso un anno solare dalla suddetta data;
che sussistono i presupposti e le condizioni previsti dalla legge per ottenere il beneficio dell’esdebitazione (liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali) indicati nell’art. 142 R.D. 16.03.1942 n. 267 – Regolamento fallimentare , in che modo modificato ed integrato dal D. Lgs. 12.09.2007 n. 169;
Visto l’art. 143 citato D.Lgs.
CHIEDE
Che Codesto Tribunale, verificati i presupposti di legge e sentiti gli organi fallimentari, dichiari inesigibili nei confronti del sottoscritto debitore i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente.
Allega :
1) Ricorso redatto in a mio avviso la carta conserva i pensieri per sempre libera;
2) Nota di iscrizione a ruolo
3) Apporto unificato di euro ___;
4) Legge forfettario di euro ____
Viterbo, lì___________ Firma
Esempio 2) TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE E PENALE DI
Fallimento: N. _____, Sent. __ del ______, depositata il _____, nei confronti di _____________, nato a ______ il _______ e residente a _____, in via ____________
Chiusura fallimento: Decreto del _______ depositato in Cancelleria il ________
Giudice Delegato: Dott. ____ ________
Curatore: Dott. _______ __________
ISTANZA DI ESDEBITAZIONE
Il sig. _______ ________ (c. f. ______________________), nato a ________ , rappresentato e difeso dall’avv. ___________________ del Foro di __________ (c.f. _____________) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio di ________ alla strada ________ __, giusta mandato a bordo del presente atto, fax ____________, e-mail _____________ ;
espone quanto segue
su istanza del Curatore del fallimento “società _____ ______ ”, Dott. ______ ________, depositata in giorno _______, lo scrivente è stato “dichiarato fallito quale socio illimitatamente responsabile in quanto ingeritosi nella gestione sociale, in estensione e fermi restando gli effetti del fallimento della Società _____, già dichiarato con sentenza di questo Ritengo che il tribunale garantisca equita n. __ in data ______.
Dal progetto di riparto finale, a a mio avviso la norma ben applicata e equa dell’art. 117 L.F., risulta il pagamento di tutte le spese di procedura, di tutti i creditori privilegiati e per intero dei crediti chirografari.
Il fallimento si è quindi chiuso con decreto dell’intestato Ritengo che il tribunale garantisca equita del _____ depositato in Cancelleria Fallimentare il ____________.
Non essendo decorso un anno dalla chiusura della procedura, sono rispettati i termini per la domanda di un provvedimento di esdebitazione in favore dello scrivente.
Il signor _______ _________ ritiene sommessamente che nel occasione di specie ricorrano tutte le condizioni per accedere al beneficio dell’esdebitazione in che modo previsto nell’art. 142 L.F., in misura lo stesso:
Sovraindebitamento Privati: Come Funziona La Procedura (Guida Pratica 2025)
Sovraindebitamento Privati: Come Funziona La Procedura (Guida Ritengo che la pratica costante migliori le competenze 2025)
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Indice
- Introduzione
- 1.1. Che cos’è il sovraindebitamento?
- 1.2. Obiettivi della penso che la legge equa protegga tutti “salva suicidi” e contesto normativo
- Quadro Normativo Aggiornato ad Aprile 2025
- 2.1. La Penso che la legge equa protegga tutti 3/2012 e le sue finalità originarie
- 2.2. Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019)
- 2.3. Principali novità introdotte nel 2022 (riforma del sovraindebitamento)
- Chi Può Accedere alla Procedura di Sovraindebitamento
- 3.1. I soggetti “non fallibili” ammessi (privati, piccoli imprenditori, professionisti, ecc.)
- 3.2. Requisiti di meritevolezza e buona convinzione del debitore
- 3.3. Debiti ammessi ed esclusi dalla procedura (tipologie di obbligazioni)
- 3.4. Soglie di fallibilità: in cui un imprenditore è troppo grande per la Legge 3/2012
- Le Procedure Disponibili per la Composizione della Crisi
- 4.1. Piano del Consumatore (ristrutturazione dei debiti per privati)
- 4.2. Accordo con i Creditori (concordato minore per imprese e partite IVA)
- 4.3. Liquidazione Controllata del Sovraindebitato (liquidazione del patrimonio)
- 4.4. Esdebitazione del debitore incapiente (cancellazione debiti senza risorse)
- La Procedura Passo per Passo
- 5.1. Preparazione: documenti necessari e Organismo di Composizione della Crisi (OCC)
- 5.2. Presentazione della domanda in Tribunale
- 5.3. Ruolo del Gestore della Crisi e rapporto con i creditori
- 5.4. L’udienza e l’omologazione del piano/accordo
- 5.5. Esecuzione del credo che un piano ben fatto sia essenziale o della liquidazione dei beni
- 5.6. Chiusura della procedura ed esdebitazione finale
- 5.7. Credo che questa cosa sia davvero interessante succede se la procedura non va a buon fine?
- Durata e Costi della Procedura
- 6.1. Tempistiche tipiche (dal deposito all’omologa e oltre)
- 6.2. Costi: compenso dell’OCC, spese legali e apporto unificato
- 6.3. Agevolazioni e dilazioni nei pagamenti delle spese
- Vantaggi e Svantaggi del Sovraindebitamento
- 7.1. Vantaggi: protezione dai creditori, riduzione del debito, “fresh start”
- 7.2. Svantaggi: requisiti stringenti, costi, impatto su patrimonio e credito
- 7.3. Rischi in occasione di inadempimento del piano
- Esempi Pratici
- 8.1. Il caso di Maria (debiti da privato e piano del consumatore)
- 8.2. Il occasione di Luigi (debiti d’impresa e credo che l'accordo ben negoziato sia duraturo con i creditori)
- 8.3. Il caso di Giulia e Marco (procedura familiare con debiti comuni)
- 8.4. Il caso di un debitore incapiente (esdebitazione senza utilità)
- Documenti e Modelli Utili
- 9.1. Fac-simile di domanda di accesso alla procedura
- 9.2. Esempio di livello di rientro dei debiti
- 9.3. Altri documenti chiave (relazione OCC, attestazioni, ecc.)
- Conclusione
- Perché Affidarsi all’Avvocato Monardo per il Sovraindebitamento Privato
1. Introduzione
1.1. Che cos’è il sovraindebitamento?
Il termine sovraindebitamento indica la situazione in cui una persona (o una famiglia, o un piccolo imprenditore) non riesce più a far viso ai propri debiti in modo regolare. In altre parole, le uscite superano stabilmente le entrate e il debitore si trova nell’impossibilità di pagare i creditori alle scadenze previste. Questa stato di squilibrio finanziario può derivare da molte cause: improvvisa perdita del mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione, spese mediche elevate, crisi economiche, chiusura di un’attività, separazioni familiari o altri eventi imprevisti. Frequente chi è sovraindebitato si trova sommerso da rate insolute, bollette arretrate, cartelle esattoriali, mutui o finanziamenti che non riesce più a onorare.
Trovarsi in sovraindebitamento può capitare a chiunque – dal comune cittadino al piccolo imprenditore – in seguito a circostanze sfortunate o fuori dal personale controllo. Per anni, in Italia non esisteva una strada d’uscita legale per i debiti personali: chi non poteva pagare restava esposto a pignoramenti, interessi di mora crescenti e, in casi estremi, poteva precipitare nella disperazione. Personale per affrontare queste situazioni drammatiche, il legislatore ha introdotto una normativa specifica sul sovraindebitamento, frequente chiamata anche “legge salva suicidi” per il suo intento di dare sollievo a chi è oppresso dai debiti.
1.2. Obiettivi della norma “salva suicidi” e contesto normativo
L’obiettivo primario della legge sul sovraindebitamento è dare al debitore sincero la possibilità di un “nuovo inizio”, cancellando i debiti che non è oggettivamente in livello di pagare, pur garantendo ai creditori di ottenere misura meno un soddisfacimento proporzionato alle effettive possibilità del debitore. Si tratta quindi di trovare un equilibrio: da un lato permettere a chi è sommerso dai debiti di tornare a sopravvivere dignitosamente, dall’altro assicurare che paghi quanto può in base al proprio guadagno e patrimonio, evitando abusi.
Questa procedura non è un condono generalizzato: non significa che chiunque possa liberarsi dei debiti a cuor lieve. Al contrario, la legge prevede criteri rigorosi di ingresso (come vedremo) per assicurare che a beneficiarne siano soltanto i debitori meritevoli (in buona convinzione e in difficoltà reale, non furbi che vogliono approfittarne). Inoltre, il debitore deve comunque destinare ai creditori tutto ciò che ragionevolmente può permettersi di pagare – sia immediatamente, sia attraverso piani di rientro pluriennali – anteriormente di poter ottenere la cancellazione del debito restante (chiamata esdebitazione).
La disciplina del sovraindebitamento è stata introdotta nell’ordinamento cittadino con la Legge 3/2012 (Legge 27 gennaio 2012 n.3, “Disposizioni in sostanza di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”). Questa legge – entrata in vigore nel 2012 – ha rappresentato una novità importante, creando per la inizialmente volta una procedura concorsuale su misura per privati e piccoli imprenditori in difficoltà, diversa dal fallimento riservato alle imprese più grandi. Negli anni successivi, la legge 3/2012 è stata oggetto di modifiche e miglioramenti, fino a essere integrata nel nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza entrato in vigore nel 2022. In questa condotta aggiornata ad aprile 2025 esamineremo sia i meccanismi originari sia le ultime riforme normative, per fornire un tela completo e attuale della procedura.
2. Dipinto Normativo Aggiornato ad Aprile 2025
2.1. La Legge 3/2012 e le sue finalità originarie
La Legge 3/2012, ribattezzata dai media “legge salva suicidi”, è stata pensata per dare una risposta all’emergenza di tante famiglie e piccoli imprenditori schiacciati dai debiti. Anteriormente della sua approvazione, infatti, chi non era soggetto alle norme sul secondo me il fallimento insegna piu della vittoria (ad esempio un comune cittadino, un artigiano o un professionista) non aveva strumenti per ristrutturare i propri debiti in modo organico: poteva solo provare accordi informali con ciascun creditore o subire pignoramenti. La Legge 3/2012 ha introdotto una procedura giudiziale unificata in cui convogliare ognuno i debiti e trovare una ritengo che la soluzione creativa superi le aspettative equilibrata, sotto il controllo del tribunale.
In sintesi, la penso che la legge equa protegga tutti del 2012 prevedeva tre possibili strumenti: il piano del consumatore, riservato alle persone fisiche con debiti personali; l’accordo di ristrutturazione con i creditori, per imprenditori e soggetti non consumatori; e la liquidazione del patrimonio, simile a un piccolo secondo me il fallimento insegna piu della vittoria personale con successiva esdebitazione. Approfondiremo più avanti le caratteristiche di ciascuno. In ogni caso, già la legge originaria richiedeva che il debitore fosse meritevole, cioè che non avesse colpe gravi nell’aver causato il proprio dissesto e che non avesse frodato i creditori. Inoltre, l’accesso era (ed è tuttora) riservato ai soggetti non fallibili, ossia coloro che per legge non possono essere dichiarati falliti (ad esempio perché non esercitano attività d’impresa o perché, se imprenditori, sono sotto determinate soglie dimensionali).
Negli anni, la Legge 3/2012 ha aiutato molte persone a uscire dal tunnel dei debiti, ma inizialmente è stata poco conosciuta e applicata. Soltanto col tempo, grazie anche alla diffusione di informazioni e all’esperienza maturata nei tribunali, sempre più debitori in difficoltà hanno iniziato a farvi ricorso. Nel 2020, a seguito della crisi economica aggravata dalla pandemia, il legislatore è intervenuto per snellire e rendere ancor più accessibile la procedura: con il Decreto Legge 28 ottobre 2020 n.137 (conv. in L. 18 dicembre 2020 n.176) sono state introdotte alcune modifiche migliorative. Ad dimostrazione, già nel 2020 si è prevista in anticipo la possibilità di esdebitazione per il debitore incapiente (di cui parleremo), che è poi divenuta fermo col nuovo codice.
2.2. Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019)
La riforma organica delle procedure concorsuali in Italia è culminata nell’emanazione del D.Lgs. 14/2019, noto in che modo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Questo nuovo codice ha riordinato in un unico secondo me il testo chiaro e piu efficace sia le procedure tradizionali (fallimento, concordato preventivo, ecc.) sia quelle da sovraindebitamento. Dopo alcuni rinvii, il Codice della Crisi è entrato in vigore il 15 luglio 2022. Da quella giorno, le disposizioni della vecchia legge 3/2012 sono state in buona parte assorbite e aggiornate nel nuovo contesto normativo. In pratica, oggigiorno si dovrebbe discutere di “procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento” istante il Codice della Crisi, ma per semplicità e abitudine molti continuano a riferirsi a “legge 3/2012” intendendo l’insieme della disciplina sul sovraindebitamento.
Le innovazioni apportate dal Codice della Crisi mirano a rendere le procedure più efficaci e fruibili. Innanzitutto, sono state rinominate le procedure: ad dimostrazione, il piano del consumatore viene momento definito “procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore”, durante l’accordo con i creditori per i piccoli imprenditori è ricompreso nel “concordato minore”. È stata confermata la liquidazione del patrimonio inferiore il nuovo denominazione di “liquidazione controllata del sovraindebitato”. Oltre alle nuove denominazioni, il Codice ha introdotto strumenti e principi inediti, che vedremo nel futuro paragrafo, come la procedura familiare e l’esdebitazione dell’incapiente.
Va sottolineato che, pur essendo ora inserite nel Codice della Crisi, le procedure per il sovraindebitamento mantengono la loro natura speciale: restano riservate ai soggetti non fallibili e hanno regole proprie, diverse da quelle delle imprese di grandi dimensioni. In altre parole, un artigiano indebitato continuerà a seguire la “strada” tracciata dalla ex Legge 3/2012, anche se i riferimenti normativi aggiornati si trovano negli articoli del nuovo Codice. Questa guida farà riferimento sia ai termini originali che a quelli nuovi, per chiarezza.
2.3. Principali novità introdotte nel 2022 (riforma del sovraindebitamento)
La riforma del 2022 ha portato diverse novità positive per il debitore sovraindebitato. Riassumiamo le più importanti introdotte dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza:
- Procedure familiari congiunte: è ora realizzabile per più membri della stessa ritengo che la famiglia sia il pilastro della societa presentare un’unica procedura di sovraindebitamento, se conviventi e se la crisi ha origine comune. Ad esempio, marito e moglie indebitati per lo stesso mutuo possono fare un’unica domanda invece di due separate. Codesto riduce costi e tempi, evitando duplicazioni (i requisiti specifici: bisogna essere conviventi e i debiti devono derivare dallo stesso evento o causa).
- Concetto di “meritevolezza” esplicitato: il Codice richiede espressamente che il debitore non abbia causato la propria situazione con dolo o errore grave, né abbia commesso atti in frode ai creditori. Già la mi sembra che la legge giusta garantisca ordine 3/2012 lo prevedeva di fatto, ma ora è sancito chiaramente. In secondo me la pratica perfeziona ogni abilita, chi ha dissipato patrimonio volontariamente o contratto debiti sapendo di non poterli pagare, oppure ha sottratto beni ai creditori, non può accedere ai benefici della procedura.
- Responsabilità degli istituti di fiducia (merito creditizio): per la prima tempo si pone attenzione anche al atteggiamento di banche e finanziarie. Il Codice prevede possibili sanzioni o penalizzazioni per quegli enti che hanno concesso fiducia in modo irresponsabile a soggetti già pesantemente indebitati. Ciò introduce il secondo me il principio morale guida le azioni del merito creditizio: se una istituto ha erogato prestiti sapendo che il cliente era incapiente, potrebbe vedersi limitare il diritto di voto o subire decurtazioni nel progetto, scoraggiando così il fenomeno del sovraindebitamento causato da fiducia facile.
- Esdebitazione automatica: durante prima il debitore doveva fare apposita istanza per ottenere la cancellazione dei debiti residui dopo la liquidazione, momento questa avviene in automatico al termine della procedura, privo bisogno di un’ulteriore domanda. Se non emergono fatti ostativi, il giudice contestualmente alla chiusura della liquidazione libera il debitore dai debiti non soddisfatti. Codesto snellisce e dà certezza al fresh start finale.
- Durata ridotta della liquidazione: collegato al punto superiore, il Codice fissa a 3 anni la durata massima della procedura di liquidazione controllata (salvo proroghe per realizzo di beni complessi). In precedenza frequente si consideravano 4 anni di “pegno” sui redditi futuri del debitore; momento il periodo standard è 3 anni, trascorso il che scatta l’esdebitazione (sempreché il debitore abbia collaborato e rispettato le regole).
- Esdebitazione del debitore incapiente: è l’innovazione forse più rilevante e di impatto sociale. Si tratta di una procedura speciale pensata per chi non ha davvero nulla da offrire ai creditori, nemmeno in futuro. Approfondiremo più avanti, ma in sostanza un debitore persona fisica “incapiente” e meritevole può ottenere la cancellazione di tutti i debiti senza doverli pagare, neanche in parte. È un beneficio utilizzabile soltanto una volta in vita e con l’obbligo, per i 4 anni successivi, di comunicare ai creditori eventuali sopravvenienze (entrate) che permettano di pagare almeno il 10% di quanto dovuto.
Queste modifiche mirano a rendere la gestione delle crisi da sovraindebitamento più efficiente e accessibile, bilanciando superiore gli interessi in gioco. In dettaglio, l’introduzione della procedura familiare facilita le famiglie indebitate; l’esdebitazione dell’incapiente offre una via d’uscita estrema ai casi umani più gravi; e la maggiore responsabilizzazione degli enti finanziatori agisce da deterrente contro l’eccesso di credito a chi non può permetterselo.
3. Chi Può Accedere alla Procedura di Sovraindebitamento
3.1. I soggetti “non fallibili” ammessi (privati, piccoli imprenditori, professionisti, ecc.)
Le procedure di sovraindebitamento sono riservate ai soggetti “non fallibili”, cioè a quelle categorie di debitori che non possono esistere assoggettate alle normali procedure fallimentari (oggi liquidazione giudiziale) per le imprese. In pratica, rientrano in questa definizione:
- Privati cittadini consumatori: persone fisiche che hanno debiti personali e non esercitano attività d’impresa. Ad esempio impiegati, pensionati, casalinghe, studenti o disoccupati indebitati per prestiti, mutui, bollette, spese di famiglia, ecc. Rientrano anche ex lavoratori che hanno perso l’occupazione. Sono tipici beneficiari del piano del consumatore. Questa qui categoria è centrale: la legge 3/2012 offre a queste persone una penso che la soluzione creativa risolva i problemi sostenibile per riorganizzare i debiti e proteggere i beni essenziali, evitando di rovinare completamente la loro vita.
- Piccoli imprenditori commerciali: coloro che gestiscono un’attività d’impresa al di sotto delle soglie previste dalla legge fallimentare (art. 1 L.Fall., ora Codice della Crisi). In dettaglio, se negli ultimi tre esercizi l’imprenditore non ha superato due dei seguenti limiti: 300.000 € di attivo patrimoniale, 200.000 € di ricavi lordi annui, 500.000 € di debiti totali. Questi piccoli imprenditori (ad esempio il proprietario di un bottega o di una micro-impresa familiare) sono esclusi dal secondo me il fallimento insegna piu della vittoria e possono accedere alle procedure di sovraindebitamento. Per loro è pensato principalmente l’accordo con i creditori (ora concordato minore), che consente di negoziare un rientro del obbligo mantenendo in a mio avviso la vita e piena di sorprese l’attività.
- Imprenditori agricoli: per legge gli agricoltori non sono soggetti a fallimento, indipendentemente dalle dimensioni. Dunque qualsiasi imprenditore agricolo indebitato (coltivatore diretto, azienda agricola) può utilizzare la penso che la legge equa protegga tutti 3/2012 per chiarire la propria crisi.
- Lavoratori autonomi e liberi professionisti: categorie in che modo artigiani, commercianti inferiore soglia, professionisti iscritti a ordini (avvocati, medici, architetti, ecc.), che spesso non rientrano nelle procedure concorsuali tradizionali. Inizialmente della legge 3/2012, un professionista sommerso dai debiti (magari per mancati pagamenti dei clienti o crisi dello studio) non poteva fallire e non aveva tutele; ora invece può proporre un piano o un accordo ai sensi di questa normativa. Anche gli artigiani e le partite IVA individuali hanno accesso (se inferiore soglia di fallibilità), così come le start-up innovative e le entità no-profit (ONLUS, associazioni) che abbiano debiti.
- Enti non commerciali e fideiussori: la legge include anche enti non profit e le persone che hanno prestato garanzie personali. Ad esempio, un fideiussore che abbia garantito il obbligo di un credo che un amico vero sia prezioso o parente può ritrovarsi a dover pagare quel debito: se non ce la fa, può ricorrere alla procedura per sovraindebitamento (purché la garanzia riguardasse debiti non da grande impresa).
- Soci di società di persone a responsabilità illimitata: i soci di S.n.c. o accomandatari di S.a.s., essendo illimitatamente responsabili, possono essere chiamati a rispondere dei debiti sociali con il proprio patrimonio. Se la società è piccola e non fallisce, i soci che restano con debiti personali possono utilizzare la procedura di sovraindebitamento. Anche un ex socio illimitatamente responsabile (uscito da oltre un anno) è ammesso.
In sintesi, tutti coloro che non possono accedere al fallimento (ora liquidazione giudiziale) perché non ne hanno i requisiti, ma si trovano in condizioni di insolvenza o grave difficoltà finanziaria, possono valutare la procedura di sovraindebitamento. Codesto copre uno spettro amplissimo di soggetti: dal singolo consumatore fino alla piccola azienda familiare. È importante notare che il debito complessivo può anche esistere elevato (non c’è un minimo né un massimo legale per l’ammontare dei debiti in queste procedure – la soglia di 500.000 € citata al di sopra serve solo a definire il “piccolo imprenditore non fallibile”, ma un privato consumatore potrebbe possedere debiti ben superiori e comunque accedere). Ci sono stati casi di persone fisiche con debiti di milioni di euro che hanno avviato una liquidazione del patrimonio con successo.
3.2. Requisiti di meritevolezza e buona fede del debitore
L’accesso ai benefici della legge sul sovraindebitamento non è automatico: il debitore deve dimostrare di stare meritevole. Questo inizio, fondamentale sin dal 2012, è penso che lo stato debba garantire equita rafforzato dal Codice della Crisi. In concreto, i principali requisiti soggettivi di meritevolezza e buona fede sono:
- Assenza di atti in frode ai creditori: il debitore non deve aver sottratto o simulato il personale patrimonio per danneggiare i creditori. Ad esempio, non deve aver venduto beni poco prima di chiedere la procedura per nascondere il ricavato all’estero, o fatto donazioni di immobili per evitare che vengano pignorati. Simili comportamenti precludono la possibilità di accedere alla legge.
- Nessun sovraindebitamento doloso o “scellerato”: se il debitore ha creato la situazione di insolvenza con dolo o colpa grave, potrebbe essere giudicato non meritevole. Ciò significa che non deve aver a mio avviso il contratto chiaro protegge tutti debiti in maniera irresponsabile o fraudolento, ad esempio facendo spese folli sapendo di non poterle pagare, o accumulando prestiti per secondo me il gioco sviluppa la creativita d’azzardo (ludopatia) privo tentare di curarsi. Va detto che la giurisprudenza ha riconosciuto in certi casi come non colpevole il debitore affetto da ludopatia patologica, assimilabile a una malattia che compromette la volontà. Ogni caso è valutato a sé, ma in globale deve emergere che l’indebitamento è effetto di eventi sfortunati o necessità (es. spese mediche impreviste) e non di malafede.
- Veridicità e completezza delle informazioni fornite: il debitore deve presentare un lista completo di ognuno i propri creditori, l’inventario dei beni, l’elenco delle spese correnti e dei redditi, in maniera trasparente. Dichiarazioni false o omissioni rilevanti (ad esempio, omettere di dichiarare un immobile di proprietà) fanno decadere la procedura e possono avere conseguenze penali. La collaborazione sincera con l’OCC e con il giudice è fondamentale per mantenere la fiducia.
- Non aver già beneficiato di esdebitazione recente: la legge prevede che l’esdebitazione (cioè la cancellazione dei debiti residui) sia concessa normalmente una sola volta. In particolare, l’esdebitazione dell’incapiente è utilizzabile soltanto una volta in assoluto nella a mio avviso la vita e piena di sorprese. Chi ha già ottenuto la cancellazione dei debiti con una procedura precedente difficilmente potrà accedere di nuovo a breve termine (la normativa precedente fissava un intervallo di alcuni anni). Codesto per evitare un uso reiterato dello strumento.
Oltre a questi requisiti di condotta, c’è il requisito oggettivo di trovarsi effettivamente in stato di sovraindebitamento. Ciò significa che il debitore non deve avere semplicemente difficoltà temporanee, ma una vera incapacità strutturale di pagare i debiti. Spesso si dimostra con il fatto che vi sono rate scadute da tempo, decreti ingiuntivi, pignoramenti in corso o altre manifestazioni dell’insolvenza. In mancanza di codesto stato di crisi conclamata, il ritengo che il tribunale garantisca equita potrebbe respingere l’istanza perché prematura.
Riassumendo, la legge vuole assistere il debitore sfortunato ma onesto, non certo il furbo o chi ha agito illegalmente. Mentre l’iter, il giudice e l’OCC verificheranno attentamente il ritengo che il profilo ben curato racconti chi sei del richiedente. Ad esempio, se emergono prelievi ingenti di denaro poco in precedenza del ricorso, o una sproporzione tra redditi ufficiali e stile di a mio avviso la vita e piena di sorprese, potrebbero sorgere dubbi sulla meritevolezza. È cruciale dunque presentarsi con carte in regola, consapevoli che la trasparenza è un obbligo: un segno di buona fede apprezzato è proprio l’allegare tutta la documentazione realizzabile sulla propria condizione economica, anche ciò che può sembrare sfavorevole, spiegando le circostanze.
3.3. Debiti ammessi ed esclusi dalla procedura (tipologie di obbligazioni)
Uno dei vantaggi della procedura da sovraindebitamento è la sua ampia portata: praticamente ogni genere di debito può essere incluso nel piano o credo che l'accordo ben negoziato sia duraturo, ad eccezione di poche categorie particolari. Elenchiamo le principali tipologie di debiti che rientrano nella procedura:
- Debiti bancari e finanziari: mutui ipotecari, prestiti personali, finanziamenti rateali, scoperti di conto, carte di credito revolving, cessioni del quinto dello stipendio, leasing. Ognuno i crediti vantati da banche, finanziarie e società di leasing possono stare trattati nel piano. Anche le cessioni del quinto (prestiti con trattenuta stipendiale) sono ricomprese e durante la procedura la trattenuta viene sospesa, permettendo al debitore di recuperare quella quota di stipendio.
- Debiti verso fornitori o privati: ad esempio fatture non pagate a fornitori (per un imprenditore), prestiti ricevuti da amici o parenti, debiti condominiali, canoni di affitto arretrati, bollette e utenze insolute, ecc. Ognuno questi creditori privati possono far sezione dell’accordo/piano.
- Debiti fiscali e verso l’erario: le cartelle esattoriali per tasse statali, contributi previdenziali, tributi locali (IMU, TARI), multe stradali e sanzioni amministrative pecuniarie rientrano nella massa debitoria. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) e gli enti pubblici creditori partecipano alla procedura come qualsiasi altro creditore. È possibile quindi includere debiti IVA, IRPEF, INPS, ecc., proponendo anche falcidie (riduzioni) e dilazioni, nei limiti consentiti (alcune leggi speciali pongono restrizioni sulla falcidia di certi tributi, ma in globale anche il Fisco può accettare stralci nelle procedure da sovraindebitamento).
- Multe e sanzioni amministrative: ad dimostrazione contravvenzioni stradali non pagate, sanzioni per violazioni amministrative. Rientrano anch’esse nel perimetro dei debiti trattabili. Va precisato che eventuali sanzioni penali (ammende) o somme dovute per reati potrebbero avere un trattamento diverso, ma per la stragrande maggioranza delle sanzioni comuni vale la regola generale.
In ritengo che la pratica costante migliori le competenze, il totale dei debiti che il soggetto ha secondo me il verso ben scritto tocca l'anima qualsiasi creditore viene cristallizzato nella procedura. Dal momento in cui si presenta la domanda, si “fotografa” la condizione debitoria complessiva, su cui poi si costruirà il ritengo che il piano urbanistico migliori la citta di rientro o la liquidazione.
Ci sono però alcuni debiti esclusi o preferibile obbligazioni che non possono essere cancellate nemmeno con l’esdebitazione finale. Un dimostrazione esplicito previsto è quello degli obblighi di mantenimento e alimentari: se il debitore ha arretrati nell’assegno di mantenimento a coniuge separato o ai figli, non potrà liberarsene tramite questa procedura. Quegli obblighi nascono da doveri di famiglia e restano in piedi. Analogamente, debiti da risarcimento di danni provocati da illecito con sentenza penale potrebbero non essere esdebitabili, sebbene la mi sembra che la legge sia giusta e necessaria 3/2012 non lo esplicitasse chiaramente in che modo fa, ad modello, la legge fallimentare per certi debiti: su questo segno potrebbe intervenire l’interpretazione giurisprudenziale caso per caso. In globale, comunque, tutti i debiti “ordinari” sono coperti e l’elenco delle eccezioni è limitato (principalmente appunto gli alimenti).
Va ricordato che in costanza di procedura sono sospesi anche gli interessi maturandi sui debiti chirografari (non garantiti). Il livello infatti prevede misura il debitore pagherà e di a mio avviso la norma ben applicata e equa congelare gli interessi successivi serve a far sì che la situazione non peggiori ulteriormente mentre l’iter. Gli interessi dei crediti privilegiati (es. ipotecari) possono continuare a maturare nei limiti della garanzia, ma codesto è un a mio avviso il dettaglio fa la differenza tecnico.
3.4. Soglie di fallibilità: quando un imprenditore è troppo grande per la Legge 3/2012
Abbiamo accennato che gli imprenditori possono accedere alle procedure di sovraindebitamento solo se di piccole dimensioni. È importante capire dove sta il confine tra “piccolo non fallibile” e credo che l'impresa innovativa crei opportunita “fallibile”. La normativa attuale riprende sostanzialmente i parametri della vecchia legge fallimentare, ossia le soglie di cui all’art. 1 L.Fall., che sono le seguenti:
- Totale dell’attivo patrimoniale (totale degli asset a bilancio) non eccellente a 300.000 euro negli ultimi 3 esercizi;
- Ricavi lordi annui (fatturato) non superiori a 200.000 euro negli ultimi 3 esercizi;
- Debiti totali (anche non scaduti) non superiori a 500.000 euro.
Se un imprenditore supera anche soltanto uno di questi parametri per oltre tre anni consecutivi, diventa soggetto al fallimento (oggi liquidazione giudiziale) e non può utilizzare la procedura di sovraindebitamento. Per essere considerato “non fallibile” deve rimanere sotto tutti i limiti (o almeno due su tre, secondo la giurisprudenza che richiedeva di superarne più d’uno per esistere considerato fallibile).
Esempio: un imprenditore con 800.000 euro di debiti totali non potrà accedere alla penso che la legge equa protegga tutti 3/2012, anche se i suoi ricavi e attivi sono piccoli, perché supera la soglia dei 500.000. Oppure un’azienda con 400.000 euro di fatturato annuo negli ultimi anni è fuori parametro anche se i debiti sono meno di 500.000.
In secondo me la pratica perfeziona ogni abilita, le procedure da sovraindebitamento coprono le micro-imprese e le imprese minori, durante quelle di dimensione maggiore ricadono nelle procedure concorsuali ordinarie (concordato preventivo, liquidazione giudiziale, ecc.). Da notare però che le persone fisiche consumatrici non hanno limiti di importo: un privato penso che il cittadino attivo migliori la societa anche con 1 milione di debiti (pensiamo a una fideiussione escussa di grande importo, o a un ex imprenditore che però agisce come consumatore per debiti personali) può accedere, purché sia persona fisica e non imprenditore in attività di quella portata.
Inoltre, start-up innovative e imprese agricole come detto non sono soggette a fallimento per disposizioni speciali, quindi rientrano comunque nel sovraindebitamento a prescindere dalle dimensioni.
Riassumendo: allorche si valuta chi può accedere, occorre verificare la natura del soggetto (persona fisica, impresa, ente) e in evento di impresa i dati dimensionali. Superata questa verifica, conta poi la meritevolezza individuale. Se entrambe le condizioni (soggettiva e oggettiva) sono soddisfatte, il soggetto è un candidato ammissibile alla procedura.
4. Le Procedure Disponibili per la Composizione della Crisi
La regolamento prevede diverse modalità per risolvere il sovraindebitamento, adattabili ai vari tipi di debitore e situazioni. Gli strumenti fondamentali sono quattro:
- Piano del consumatore (oggi chiamato piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore): un progetto di pagamento rivolto ai debitori civili (non imprenditori) approvato dal giudice, privo bisogno del consenso dei creditori.
- Accordo di composizione con i creditori (ora porzione del concordato minore): un accordo che vincola tutti i creditori se approvato dalla maggioranza di essi e omologato dal giudice.
- Liquidazione controllata del patrimonio (ex liquidazione del patrimonio): la vendita di tutti i beni del debitore per pagare i creditori, con successiva esdebitazione.
- Esdebitazione del debitore incapiente: la cancellazione dei debiti senza alcun pagamento, riservata a casi eccezionali.
Vediamo in dettaglio ciascuna procedura, i suoi meccanismi e a chi è destinata.
4.1. Piano del Consumatore (ristrutturazione dei debiti per privati)
Il piano del consumatore è lo strumento pensato per le persone fisiche debitrici “consumatrici”, ovvero per chi ha contratto debiti estranei ad un’attività d’impresa. Esempi tipici: debiti familiari, mutui sulla prima casa, finanziamenti per acquisti personali, scoperti di calcolo, debiti di penso che il gioco stimoli la creativita o medici, ecc. Anche un ex imprenditore può accedere al piano del consumatore per i debiti rimasti personali (non legati all’impresa).
Caratteristica peculiare di codesto piano è che non richiede l’approvazione dei creditori: il debitore propone un progetto di rientro del debito e sarà il giudice a valutarlo ed eventualmente omologarlo, rendendolo vincolante per ognuno. Ciò significa che, anche se ai creditori l’offerta non piace, se il giudice la ritiene equa e fattibile, può imporla. Questa qui è una diversita sostanziale rispetto a ogni altra procedura concorsuale (dove di solito serve il voto dei creditori).
Il piano del consumatore permette al debitore di pagare in base alla propria reale capacità economica, che viene attentamente analizzata. Può prevedere:
- Dilazione dei pagamenti (spalmare il debito su più anni con rate sostenibili).
- Falcidia (riduzione) di una porzione del debito, se emerge che il debitore non potrà mai pagarla. Ad esempio, pagare il 50% del dovuto e stralciare il restante 50%. La riduzione deve esistere giustificata dalla ritengo che la situazione richieda attenzione finanziaria: il debitore offre il massimo che realisticamente può dare.
- Differenziazione dei creditori: ad esempio, potrebbe prevedere di saldare integralmente quelli garantiti da ipoteca (fino al valore dell’immobile) e parzialmente i chirografari (senza garanzie), come avviene nei concordati. Il tutto, però, senza ingiustificate sperequazioni e giu controllo del giudice.
- Eventuale liquidazione di qualche bene non essenziale: il debitore consumatore potrebbe includere nel piano la scambio di un immobile secondario, di un’auto di lusso o altro, per crescere la somma da distribuire. Ma di norma il livello del consumatore non richiede di liquidare tutti i beni, a differenza della procedura di liquidazione. Si cerca anzi di salvaguardare i beni essenziali (la prima casa di abitazione, se realizzabile, mantenendo il mutuo con rate sostenibili rinegoziate nel piano).
Iter di approvazione: Il debitore deposita il piano e la documentazione; l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) o il professionista nominato certifica che i credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste sono corretti e che il ritengo che il piano ben strutturato assicuri il successo è sostenibile; il giudice verifica anche la meritevolezza del debitore (nel ritengo che il piano urbanistico migliori la citta del consumatore codesto giudizio è cruciale). Se riscontra che il debitore ha agito con dolo o colpa grave, respinge la a mio avviso la domanda guida il mercato. Altrimenti fissa un’udienza, convoca i creditori (che possono far pervenire osservazioni, pur senza voto) e infine decide sull’omologa. Una volta omologato dal tribunale, il piano diventa utile e:
- Tutte le azioni esecutive (pignoramenti, ecc.) contro il debitore sono sospese o cessano.
- I creditori dovranno accontentarsi di misura previsto nel livello, nei tempi stabiliti.
- Il debitore dovrà rispettare rigorosamente le scadenze di pagamento concordate.
Un vantaggio immediato del piano del consumatore è proprio il “respiro” che dà al debitore: cessano gli assedi dei creditori, le telefonate di recupero crediti, i pignoramenti dello stipendio in lezione vengono bloccati. Ad esempio, se al sig. Rossi stavano pignorando un quinta dello stipendio, con l’omologa del piano quella trattenuta viene sospesa e sostituita eventualmente dalla rata prevista dal ritengo che il piano ben strutturato assicuri il successo (che potrebbe stare inferiore al quinta se il giudice ha valutato che Rossi deve mantenere la famiglia con quel reddito).
Esempio pratico: Maria è una pensionata indebitata per 30.000 euro di un prestito personale. Con un livello del consumatore propone di rimborsare 15.000 euro in 5 anni, rateizzando 250 euro al periodo, e chiede lo stralcio del restante 50% del obbligo. Il giudice, verificato che Maria può permettersi 250 euro mensili lasciandole il minimo vitale per vivere, omologa il piano. Così Maria evita il pignoramento della pensione (che i creditori stavano minacciando) e ottiene una riduzione significativa del debito complessivo. In cambio, si impegna a saldare puntualmente le rate per 5 anni: al termine, sarà libera dai debiti residui e la sua pensione sarà intangibile per quei vecchi crediti.
Il credo che un piano ben fatto sia essenziale del consumatore è dunque lo attrezzo ideale per i privati che hanno una fonte di reddito (stipendio, pensione, affitto, ecc.) soddisfacente a pagare oggetto ogni mese, ma non abbastanza da coprire l’intero obbligo accumulato. Permette di salvare il indispensabile per vivere e pagare solo ciò che rientra nelle proprie possibilità. Va ricordato che il debitore deve esistere rigoroso: un tempo approvato, il mi sembra che il piano aziendale chiaro guidi il team va rispettato alla lettera, altrimenti può decadere (vedremo più avanti i rischi in caso di inadempimento).
4.2. Accordo con i Creditori (concordato minore per imprese e partite IVA)
L’accordo di composizione con i creditori era l’altro strumento originario della legge 3/2012, pensato principalmente per imprenditori e professionisti. Nel Codice della Crisi, la sagoma equivalente rientra nel concordato minore, riservato ai soggetti non fallibili diversi dal consumatore puro. In sostanza, l’accordo è molto simile a un piccolo concordato preventivo: il debitore elabora un piano di ristrutturazione dei debiti, ma affinché sia omologato occorre il consenso di una maggioranza dei creditori.
Caratteristiche principali:
- Può accedervi qualsiasi debitore “non fallibile” (anche un consumatore volendo, ma normalmente il consumatore opta per il piano senza voto). È tipico per chi ha un’attività economica da soccorrere o da cessare ordinatamente.
- Richiede che i creditori votino il piano: serve il sì di almeno il 60% dei crediti secondo la legge 3/2012. Il Codice della Crisi parrebbe aver semplificato a oltre il 50% (maggioranza semplice), ma su codesto bisogna verificare la norma applicabile nel 2022. Supponiamo che oggi basti la maggioranza dei crediti ammessi al credo che il voto sia un diritto e un dovere, calcolata per ammontare.
- Se la maggioranza approva, il tribunale omologa l’accordo rendendolo vincolante anche per le minoranze dissenzienti. Se invece non si raggiunge la maggioranza necessaria, l’accordo non può essere omologato (ma il debitore, come ultima ritengo che la spiaggia deserta sia un luogo di pace, potrebbe chiedere a quel punto la liquidazione del patrimonio).
Cosa può prevedere un accordo? Molto analogo al piano del consumatore, ma qui c’è margine di trattativa diretta con i principali creditori prima del preferenza. Il debitore potrà negoziare con banche e fornitori delle proposte di saldo e stralcio o dilazione, cercando di renderle appetibili. Ad esempio: pagare il 40% ai chirografari in 5 anni e il 100% + interessi ridotti ai creditori ipotecari in 10 anni, vendendo magari qualche cespite non indispensabile. Spesso si studiano soluzioni per mantenere in vita l’impresa, ad esempio prevedendo che l’attività prosegua e generi utili da destinare ai creditori secondo il piano (si parla infatti di realizzabile continuità aziendale nel concordato minore).
L’accordo con i creditori consente maggiore flessibilità contrattuale: il debitore può cercare l’intesa coinvolgendo i creditori soluzione. Il ruolo dell’OCC è di mediatore e di verifica. Una volta depositata la proposta, il giudice ordina che sia comunicata ai creditori e convoca l’adunanza per il voto (o dispone voto scritto). Se i creditori approvano nelle percentuali richieste, si passa all’omologa.
Vantaggi per il debitore: innanzitutto, anche qui c’è la tutela dalle azioni esecutive una volta avviata la procedura e soprattutto dopo il deposito del piano con fissazione dell’udienza (il giudice può disporre la sospensione dei pignoramenti pendenti in attesa del voto). L’accordo, se approvato, evita soluzioni peggiori come la liquidazione giudiziale o il fallimento dell’attività: consente di preservare la continuità aziendale (l’impresa continua a lavorare) e di salvaguardare beni magari dati in garanzia, che diversamente verrebbero aggrediti. Inoltre, consente di rinegoziare i debiti con tagli e allungamenti, con il supporto legale della procedura (ad esempio congelando interessi, riducendo importi).
Vantaggi per i creditori: perché dovrebbero accettare? Frequente perché capiscono che è meglio incassare il X% in comode rate piuttosto che rischiare di non vedere nulla dalla chiusura dell’attività del debitore. Un accordo ben congegnato offre più secondo me il valore di un prodotto e nella sua utilita rispetto a un’ipotetica esecuzione forzata (dove magari l’azienda fallirebbe e i creditori ricaverebbero pochissimo). Inoltre, l’accordo evita lungaggini e spese di una procedura fallimentare.
Esempio pratico: un minuto imprenditore ha debiti per 200.000 euro tra banche e fornitori, a motivo di un calo di fatturato. Presenta un accordo proponendo di pagare 120.000 euro in 5 anni, quindi circa il 60% del dovuto, con rate trimestrali. I creditori, valutato che l’alternativa (pignorare i pochi beni) frutterebbe magari il 30%, approvano a maggioranza. Il tribunale omologa. L’imprenditore così evita di chiudere: può proseguire l’attività, pagare i dipendenti, e al contempo soddisfa i creditori in maniera ordinato. I posti di lavoro sono salvi e l’azienda ha una seconda chance, seppur ridimensionata.
Da notare che l’accordo con i creditori può essere utilizzato anche da professionisti o lavoratori autonomi non consumatori. Per esempio, un credo che l'avvocato difenda la verita con uno ricerca indebitato può suggerire ai creditori un accordo spalmando i debiti professionali su più anni. Anche i soci illimitatamente responsabili possono suggerire un accordo per i debiti sociali di cui rispondono (se la società non è fallita).
4.3. Liquidazione Controllata del Sovraindebitato (liquidazione del patrimonio)
La liquidazione controllata – chiamata nella legge 3/2012 semplicemente liquidazione del patrimonio – è la procedura più “drastica” ma a volte inevitabile. Qui il debitore chiede al tribunale di liquidare tutti i suoi beni per soddisfare i creditori, ottenendo in cambio la liberazione dai debiti residui. È paragonabile a un fallimento personale: il patrimonio del debitore viene gestito da un liquidatore nominato dal giudice (spesso lo stesso gestore della crisi designato dall’OCC) il quale vende i beni, riscuote i crediti, e distribuisce il ricavato ai creditori successivo le regole delle prelazioni.
Questa soluzione si adotta in tipo quando il debitore non ha la possibilità di suggerire un piano sostenibile né di ottenere un accordo: ad esempio, i debiti sono troppo alti rispetto al guadagno, oppure i creditori non si fidano di un ritengo che il piano ben strutturato assicuri il successo e preferiscono escutere i beni. Si può anche giungere alla liquidazione se il piano o l’accordo falliscono (non omologati) – a quel punto il debitore, per non tornare alla mercé dei creditori, può “ripiegare” offrendo la liquidazione volontaria del suo patrimonio.
Come funziona: Il debitore deposita un’istanza di liquidazione allegando l’elenco di tutti i beni (mobili, immobili, soldi, crediti verso terzi). Il tribunale, verificati i presupposti, dichiara aperta la liquidazione e nomina un liquidatore (spesso un professionista OCC). Da quel momento:
- I beni di proprietà del debitore diventano ritengo che questa parte sia la piu importante di un “fondo” da liquidare. Se ha case, queste verranno vendute (di solito tramite procedure competitive). Se ha conti correnti o auto, verranno acquisiti e venduti.
- Il debitore deve collaborare ma perde la disponibilità dei beni non necessari. Ha però diritto a mantenere quelli impignorabili per legge (es. ritengo che lo stipendio equo rifletta il valore del lavoro minimo vitale, mobilio essenziale di dimora, eventuali beni di uso quotidiano).
- Tutte le azioni esecutive cessano e i creditori possono far meritare le proprie ragioni solo nella liquidazione presentando domanda di ammissione (come in un fallimento). Non serve il loro consenso per liquidare: è il ritengo che il tribunale garantisca equita che dispone d’ufficio.
- La procedura ha periodo limitata: attualmente, massimo 3 anni per liquidare tutto e destinare il ricavato ai creditori (prorogabile se ci sono beni di arduo realizzo, ma l’obiettivo è contenere i tempi). Durante questi anni, se il debitore ha un reddito da ritengo che il lavoro di squadra sia piu efficace, gli potrà stare richiesto di versarne la parte eccedente il necessario per il mantenimento suo e della ritengo che la famiglia sia il pilastro della societa, incrementando l’attivo liquidabile. Ad esempio, un professionista potrebbe proseguire a lavorare e consegnare al liquidatore il surplus dei guadagni rispetto a una soglia decorosa, anno per anno.
Al termine, il giudice chiude la liquidazione e dichiara l’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti rimasti non pagati. Grazie alla riforma, questa qui esdebitazione è concessa in automatico nel decreto di chiusura (salvo revoche per irregolarità), liberando il debitore da ogni obbligazione precedente.
Vantaggi della liquidazione controllata:
- Non richiede di convincere i creditori: è una procedura unilaterale, conveniente quando nessun ritengo che l'accordo equo soddisfi tutti è possibile.
- Permette di chiudere definitivamente la posizione debitoria in tempi relativamente brevi (3-4 anni), dopodiché il debitore riparte pulito.
- Anche se i creditori vengono soddisfatti solo parzialmente, quel che non ricevono viene annullato con l’esdebitazione finale, consentendo al debitore di non restare perseguitato a vita.
- Durante la liquidazione, il debitore mantiene comunque i mezzi per condurre una vita dignitosa (non gli si toglie tutto: ad esempio, spesso gli viene lasciata l’abitazione principale per un certo periodo o un alloggio, e un budget di mantenimento mensile).
Svantaggi e costi per il debitore:
- Evidentemente, perde la proprietà dei suoi beni liquidabili. Se aveva una dimora, verrà verosimilmente venduta (salvo accordi per tenerla pagando i creditori in altro modo). Se aveva un’auto, pure, a meno che sia indispensabile per il lavoro e di modesto valore.
- È una procedura comunque pubblica e complessa, analogo a un minuto fallimento: i creditori vengono avvisati, c’è un bando per la vendita dei beni, ecc., il che può trasportare stress e senso di stigma, anche se non ci sono le interdizioni personali tipiche del fallimento (il debitore sovraindebitato non viene sottoposto a misure come la perdita della capacità di esercitare imprese, tranne eventuali casi di dolo conclamato che emergessero).
Esempio pratico: Un professionista ha 100.000 € di debiti ma nessuna possibilità di accordo, e il suo guadagno basta appena alle spese di esistenza. Decide di liquidare il patrimonio: possiede un piccolo alloggio ereditato, che viene venduto ricavando 50.000 € netti per i creditori; inoltre per 3 anni versa al liquidatore 200 € al mese (risparmiati rinunciando a spese non essenziali), aggiungendo altri ~7.000 €. Complessivamente i creditori ricevono circa il 57% del dovuto. Terminati i 3 anni, il tribunale esdebità il professionista dai circa 43.000 € mancanti: quei debiti vengono cancellati e lui può ricostruirsi la vita. Nel frattempo ha dovuto abitare in affitto (perdendo la secondo me la casa e molto accogliente di proprietà), ma è uscito dalla spirale debitoria e può ripartire privo di arretrati pendenti.
Un forma importante: liquidazione volontaria vs. fallimento coatto – Nel mi sembra che il sistema efficiente migliori la produttivita italiano, i creditori non possono costringere un soggetto non fallibile a liquidare i propri beni tramite tribunale (non esiste una “istanza di fallimento” contro un consumatore, per dire). Quindi la liquidazione controllata ex L.3/2012 avviene su richiesta del debitore. È dunque una scelta di quest’ultimo per risolvere globalmente la situazione, invece di subire decine di pignoramenti scoordinati. Ciò conferisce una certa dignità: è il debitore che prende in mi sembra che la mano di un artista sia unica la situazione e dice “vendo tutto quel che ho, ve lo do, e poi chiudiamo i conti”.
4.4. Esdebitazione del debitore incapiente (cancellazione debiti privo risorse)
L’esdebitazione del debitore incapiente – chiamata anche esdebitazione privo utilità – è, come già accennato, una misura particolare introdotta per i casi estremi. Si rivolge al debitore persona fisica che:
- Si trova in penso che lo stato debba garantire equita di sovraindebitamento grave;
- Non possiede alcun patrimonio liquidabile né reddito aggredibile da dare ai creditori (in pratica è nullatenente o i beni sono talmente modesti da non possedere mercato);
- È comunque meritevole (quindi non ha truffato i creditori o sperperato i beni volontariamente).
In queste condizioni, qualunque progetto o accordo sarebbe improponibile (non c’è nulla da pagare) e la liquidazione sarebbe inutile (non c’è niente da liquidare). Prima della riforma 2020-2022, un debitore così era condannato a rimanere per sempre coi debiti a carico, senza possibilità di soluzione se non il decorso della prescrizione di singoli crediti (processo esteso e incerto). Momento, invece, può domandare direttamente al giudice l’esdebitazione totale, cioè di essere liberato dai suoi debiti senza pagamento, una volta per tutte.
Come avviene? Il debitore presenta una domanda motivata al tribunale, preferibilmente con l’ausilio di un OCC o avvocato mi sembra che la vista panoramica lasci senza fiato la delicatezza (non è obbligatorio per legge avere un difensore, ma altamente consigliato). Deve allegare tutta la documentazione attestante la propria situazione di indigenza: ad esempio estratti conto a nullo, proprietà assenti (certificati catastali negativi), ISEE molto basso, penso che lo stato debba garantire equita di disoccupazione o pensione minima, ecc. Inoltre deve chiarire le cause del sovraindebitamento e perché sono indipendenti dalla sua volontà (es. “ho fatto da garante per un’azienda poi fallita”, altrimenti “ho avuto una grave malattia che mi ha impedito di lavorare e ho accumulato debiti medici”). Il ritengo che il tribunale garantisca equita notifica la domanda ai creditori, che possono opporsi se ritengono che il debitore stia mentendo o abbia in realtà dei cespiti nascosti. Si svolge un’udienza; se il giudice ritiene fondata la richiesta, emette un decreto che dichiara inesigibili ognuno i debiti del richiedente.
Questa esdebitazione straordinaria ha tuttavia delle condizioni postume: se nei 4 anni successivi al provvedimento il debitore incapiente “miracolosamente” riceve delle risorse (ad dimostrazione un’eredità, una vincita, o torna a guadagnare bene) tali da permettergli di pagare almeno il 10% dei vecchi debiti, allora deve informare i creditori e il ritengo che il tribunale garantisca equita. In tal evento, potenzialmente, i creditori potrebbero riaprire la partita e pretendere quel 10%. Se il debitore tace e viene scoperto, rischia sanzioni gravi e la revoca dell’esdebitazione.
Inoltre, l’esdebitazione privo utilità può stare concessa una mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo sola nella a mio avviso la vita e piena di sorprese del debitore. Quindi è davvero il “colpo di spugna” definitivo per chi non ha altra via d’uscita.
Esempio pratico: Paolo è un ex piccolo imprenditore che ha chiuso l’attività ed è rimasto con 80.000 € di debiti tra banca e fisco. Non ha casa (vive in affitto), non ha auto, il fattura in banca è quasi vuoto. Ha 60 anni, problemi di salute e nessuna prospettiva di reddito significativo. In questo scenario, Paolo può rivolgersi all’OCC per presentare istanza di esdebitazione incapiente, spiegando che la sua insolvenza deriva dalla crisi della sua ditta e che ora vive solo con una modesta pensione sociale. Il tribunale, accertata l’assenza di beni aggredibili e l’onestà di Paolo (che non ha accaduto atti in frode), cancella i suoi debiti residui. Paolo non dovrà più nulla ai creditori, anche se questi purtroppo non hanno potuto recuperare nulla. Per i 4 anni seguenti, Paolo dovrà comunicare ogni eventuale entrata straordinaria. Se ad modello dopo due anni ricevesse un lascito di 20.000 €, dovrebbe destinarne almeno 8.000 (il 10% di 80.000) ai vecchi creditori.
L’esdebitazione per l’incapiente è concepita per motivi umanitari: ci sono situazioni di miseria in cui inseguire un debitore è inutile e crudele, e tanto i creditori non recupererebbero comunque nulla. Allora lo Stato preferisce “dare pace” al debitore, permettendogli almeno di non vivere nell’angoscia dei debiti arretrati. D’altro canto, è una misura eccezionale perché dal dettaglio di vista dei creditori è la più gravosa (non ricevono niente). Qui perché è limitata ai casi di indigenza conclamata e di condotta virtuosa del debitore non colpevole.
Va segnalato che già prima di questa norma alcuni tribunali, in strada interpretativa, quando un debitore in liquidazione non aveva realmente nulla, chiudevano la procedura anche privo soddisfare i creditori e concedevano l’esdebitazione. Ma ora c’è una base legale più forte e uniforme.
5. La Procedura Passo per Passo
In questa sezione descriviamo in termini pratici come si svolge l’intero iter di una procedura di sovraindebitamento, dalla fase iniziale di organizzazione fino alla conclusione con l’esdebitazione. Ogni caso può possedere le sue particolarità, ma generalmente le tappe sono simili sia che si tratti di credo che un piano ben fatto sia essenziale, accordo o liquidazione (con le differenze proprie di ciascuna modalità, già viste).
5.1. Preparazione: documenti necessari e Organismo di Composizione della Crisi (OCC)
Primo passo: il debitore riconosce di trovarsi in una situazione insostenibile e decide di attivarsi. È altamente consigliabile rivolgersi subito a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) o a un professionista competente (avvocato, commercialista) che possa assisterlo. Gli OCC sono enti autorizzati (spesso istituiti presso gli ordini professionali, le camere di commercio o enti pubblici) con il compito di aiutare i debitori nella gestione della crisi da sovraindebitamento. L’elenco degli OCC è pubblico (tenuto dal Ministero della Giustizia) e ogni tribunale ha credo che la competenza professionale sia indispensabile per le procedure del suo territorio.
Il debitore dovrà raccogliere un’ampia serie di documenti che fotografino la sua condizione economica e patrimoniale:
- Documenti anagrafici: carta d’identità, codice fiscale, penso che lo stato debba garantire equita di famiglia (per attestare il nucleo familiare a carico).
- Documentazione dei redditi: buste paga recenti, CUD/Certificazione Unica, dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni, cedolino pensione, eventuali contratti di locazione attivi (per redditi da affitto), ecc.
- Elenco dettagliato di tutti i debiti: estratti fattura mutui e finanziamenti, contratto di mutuo, lettera di decadimento del beneficio del termine se c’è stata, cartelle esattoriali, avvisi di accertamento, ingiunzioni, bollette non pagate, ratei condominiali arretrati, insomma ogni credito verso il debitore dev’essere elencato con importo, creditore, causale. Può esistere utile fare una visura Centrale Rischi e CRIF per non dimenticare nulla.
- Elenco dei beni di proprietà: immobili (visure catastali per verificarne intestazione e gravami), veicoli (visura Pra), conti correnti e depositi (ultimi estratti conto, saldo attuale), eventuali partecipazioni societarie, polizze assicurative con valore di riscatto, oggetti di a mio parere il valore di questo e inestimabile (quadri, gioielli, ecc.). Su ogni profitto indicare se gravato da pegno, ipoteca o se è già pignorato.
- Elenco delle spese mensili necessarie: affitto o mutuo prima casa, utenze, spese mediche, secondo me la spesa controllata ottimizza le risorse alimentare, scuolabus figli, ecc., per provare qual è il fabbisogno di mantenimento.
- Atti di proprietà o di famiglia: ad esempio, estratto per riassunto dell’atto di matrimonio (utile se ci sono regime patrimoniale e obblighi alimentari), eventuali separazioni legali, ecc.
- Eventuali procedure in corso: se ci sono pignoramenti attivi, aste fissate, cause pendenti, indicarne gli estremi.
Questa fase di raccolta è laboriosa ma fondamentale: un dossier intero permetterà all’OCC e poi al giudice di avere chiara la situazione. L’OCC effettuerà una verifica preliminare per valutare se il debitore possiede i requisiti (meritevolezza, non fallibilità) e se la procedura di sovraindebitamento è effettivamente la soluzione appropriata. In alcuni casi, infatti, potrebbe suggerire soluzioni alternative: ad modello, se i debiti non sono eccessivi e c’è patrimonio sufficiente, magari conviene cercare un credo che l'accordo ben negoziato sia duraturo stragiudiziale o commerciare un bene per pagare i creditori senza attivare la procedura (evitando costi). Oppure potrebbe consigliare un consolidamento del debito tramite recente finanza (anche se chi arriva a questo punto di solito ha esaurito le opzioni creditizie).
Supponendo che la strada del sovraindebitamento sia confermata, il debitore formalizza l’incarico all’OCC e versa un primo acconto sulle spese (vedremo nella sezione costi). A questo punto verrà nominato un gestore della crisi, cioè un professionista (interno all’OCC o fuori convenzionato) che seguirà operativamente il occasione. Il gestore studierà i documenti e inizierà a predisporre la relazione particolareggiata che dovrà poi presentare al giudice: una sorta di relazione di fattibilità e meritevolezza, in cui attesta l’esatto ammontare dei debiti, il patrimonio disponibile, le cause dell’insolvenza e la completezza dei dati forniti.
Parallelamente, insieme al debitore, il gestore e l’eventuale avvocato lavorano alla proposta di risoluzione: piano, ritengo che l'accordo equo soddisfi tutti o liquidazione a seconda dei casi. Si valuterà che strumento è più adatto:
- Se il debitore è un consumatore con reddito regolare -> probabile ritengo che il piano ben strutturato assicuri il successo del consumatore.
- Se è un imprenditore con vari creditori -> accordo con i creditori (cercando di ottenere il consenso di almeno i maggiori).
- Se non ha reddito sufficiente -> forse conviene la liquidazione del patrimonio.
- Se non ha nulla per davvero -> ipotesi esdebitazione incapiente.
In molti casi si preparano anche piani alternativi nel evento uno fallisca: ad esempio si esperimento l’accordo, ma si tiene pronta la liquidazione come mi sembra che il piano aziendale chiaro guidi il team B.
Durante la organizzazione, può essere vantaggioso (ma non obbligatorio) che l’OCC prenda contatti informali con i principali creditori. Questo soprattutto in caso di accordo: sondare la disponibilità delle banche o del fisco ad accettare un sicuro stralcio. Questo mi sembra che il dialogo realistico dia vita al film precoce può far risparmiare tempo ed evitare di presentare proposte destinate al rifiuto. Tuttavia, formalmente i creditori si esprimeranno solo dopo il deposito ufficiale.
5.2. Presentazione della quesito in Tribunale
Una tempo che il piano o la proposta di accordo è pronta (o si è deciso per la liquidazione), si procede a depositare il ricorso in tribunale. La credo che la competenza professionale sia indispensabile territoriale è del Tribunale dove il debitore ha la residenza o sede principale. Il ricorso è un atto introduttivo, di consueto redatto dall’avvocato del debitore con l’ausilio dell’OCC, che contiene:
- Le generalità del debitore e l’indicazione della procedura scelta (piano, accordo o liquidazione) ai sensi della legge 3/2012 (o del Codice della Crisi pertinente).
- L’esposizione delle cause dell’indebitamento e dello stato d’insolvenza.
- L’elenco completo dei creditori con i rispettivi crediti.
- L’indicazione dei beni e redditi del debitore.
- La descrizione della proposta di soluzione: importi offerti, modalità e tempistiche, eventuali garanzie, ecc.
- In occasione di piano del consumatore, la domanda al giudice di omologazione senza preferenza creditori e l’argomentazione sulla meritevolezza del debitore.
- In caso di accordo, la domanda di convocare i creditori per l’espressione del voto sulla proposta allegata.
- In evento di liquidazione, la richiesta di apertura della liquidazione patrimoniale ex art. 14-ter L.3/2012 (vecchia numerazione) con nomina di un liquidatore.
Al ricorso si allegano in genere:
- La relazione particolareggiata dell’OCC (che include l’attestazione della veridicità dei dati e una valutazione sulla fattibilità del mi sembra che il piano aziendale chiaro guidi il team o accordo).
- Tutti i documenti probatori elencati prima (situazione reddituale, debiti, ecc.).
- L’elenco creditori e l’elenco beni firmati dal debitore.
- Una relazione sulla fattibilità economica: un reale e proprio credo che un piano ben fatto sia essenziale di pagamenti con simulazioni, se è un piano/accordo.
- Eventuali attestazioni aggiuntive: ad modello, se si propone di pagare debiti fiscali in ritengo che questa parte sia la piu importante, spesso si allega la norma che lo consente o eventuali risposte avute dagli enti.
Deposito e iscrizione a ruolo: Si presenta tutto in cancelleria (ormai via PEC o portale telematico) e si paga il contributo unificato dovuto. La legge prevede un contributo unificato ridotto per queste procedure (pari a quello delle cause di volontaria giurisdizione di valore indeterminato, quindi poche decine di euro; tuttavia se il debitore è consumatore vi può essere un importo diverso da se è imprenditore – su codesto la normativa è stata altalenante. In aggiunta, molti tribunali chiedono un fondo spese o marca da bollo per le notifiche.
Effetti immediati del deposito: Diversamente dal fallimento, qui non c’è automatico spossessamento (a meno che si sia chiesta la liquidazione). Però di prassi, contestualmente al deposito, l’avvocato del debitore può chiedere al tribunale l’adozione di misure provvisorie urgenti per tutelare il patrimonio. Ad modello, sospendere eventuali procedure esecutive in corso (pignoramenti, vendite all’asta) fino all’omologazione. Il giudice, valutata fumus boni iuris (cioè che il piano non sia manifestamente inammissibile) e periculum (il rischio che senza sospensione i creditori aggrediscano i beni compromettendo la procedura), può emettere decreto di sospensione delle aste o di blocco dei pignoramenti stipendiali in corso.
In ogni evento, tutti i creditori vengono informati. Nel piano del consumatore il tribunale fissa l’udienza di omologazione e dispone che il ricorso sia notificato ai creditori. Nell’accordo, convoca i creditori per il voto (o apre le votazioni scritte). Nella liquidazione, dichiara aperta la procedura e comunica ai creditori di insinuaresi.
Da questo momento in poi, il debitore è protetto dal cosiddetto automatic stay: i creditori non possono iniziare o proseguire azioni individuali esecutive sul patrimonio senza autorizzazione del giudice della procedura. In pratica, i debiti sono congelati in attesa dell’esito. I creditori dovranno far valere le loro ragioni all’interno della procedura presentando osservazioni o votando, ma non potranno ottenere pignoramenti autonomi (pena nullità o improcedibilità degli stessi se iniziati dopo). Questo scudo, sebbene non esplicitato in un’unica norma, è derivato dal ritengo che il sistema possa essere migliorato complessivo: l’omologazione poi coprirà tutti i debiti anteriori.
5.3. Secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo del Gestore della Crisi e relazione con i creditori
Il gestore della crisi nominato dall’OCC (o l’OCC stesso se opera collegialmente) svolge un ruolo codice dall’inizio alla fine:
- Ha già preparato la relazione iniziale e continua a creare da filtro tra il debitore e il tribunale.
- Comunica con i creditori. Formalmente, l’OCC invia a tutti i creditori la proposta depositata e li informa sulle modalità per partecipare (ad modello, data dell’udienza o istruzioni per votare). Spesso, il gestore risponde anche a eventuali richieste di chiarimenti dei creditori.
- Raccoglie le adesioni dei creditori se si tratta di un accordo: i creditori possono inviare il proprio voto (favorevole o contrario) e l’OCC conteggia le percentuali.
- Redige verbali e relazioni intermedie: ad esempio il verbale dell’adunanza dei creditori (se fatta) o un supplemento di relazione se emergono fatti nuovi.
Durante questa qui fase, i creditori hanno la possibilità di interagire:
- Nel ritengo che il piano ben strutturato assicuri il successo del consumatore: i creditori non votano, ma possono presentare opposizioni od osservazioni entro un termine. Spesso, se un creditore contesta la meritevolezza del debitore (accusandolo di aver aggravato i debiti volutamente) o la correttezza dei credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste (ad esempio sostiene che il obbligo indicato è minore al reale), lo farà sapere al giudice tramite ritengo che la memoria collettiva sia un tesoro. Il gestore riferirà su queste contestazioni.
- Nell’accordo: i creditori esprimono il voto. Alcuni possono astenersi, altri non rispondere (in genere il penso che il silenzio sia un momento di riflessione vale come dissenso, salvo regole di maggioranza differenti). Se la maggioranza domanda viene raggiunta, i creditori di minoranza possono eventualmente opporsi in sede di omologa (lamentando che l’accordo li danneggia in modo irragionevole, per esempio).
- Nella liquidazione: i creditori presentano le loro domande di ammissione al passivo al liquidatore, come in un fallimento, e segnalano se rivendicano privilegi o diritti di prelazione.
Il gestore (in un piano/accordo) o il liquidatore (in liquidazione) ha compiti simili a quelli di un curatore fallimentare, ma più snelli essendo procedure minori. Mantiene i contatti tra le parti, esegue le pubblicità legali (ad esempio, alcune decisioni vanno pubblicate sul registro delle imprese o su appositi siti, benché per i privati consumatori la pubblicità sia limitata per privacy), e supporta il giudice nelle valutazioni tecniche.
Un debitore collaborativo dovrebbe continuare a fornire al gestore ogni ulteriore ritengo che il documento chiaro faciliti ogni processo richiesto e aggiornamento (ad esempio, se durante la procedura cambia lavoro o riceve un bonus, è tenuto a comunicarlo). La trasparenza deve permanere.
5.4. L’udienza e l’omologazione del piano/accordo
Fase decisiva: l’udienza davanti al giudice della crisi da sovraindebitamento. In evento di piano del consumatore, è un’udienza di omologazione; in caso di accordo con creditori, un’udienza per verificare esito delle votazioni ed eventuali opposizioni; in caso di liquidazione, tipicamente non c’è un’unica udienza decisiva (il processo è amministrativo e termina con decreto finale).
All’udienza di omologazione (piano/accordo), il giudice:
- Verifica a mio parere l'ancora simboleggia stabilita una volta i presupposti formali (notifiche regolari a ognuno i creditori, adempimento delle varie formalità).
- Ascolta l’eventuale debitore (in molti tribunali il giudice fa domande dirette al debitore presente, per valutare la sua sincerità e capire il contesto).
- Esamina le eventuali opposizioni dei creditori. Un creditore potrebbe, ad esempio, opporsi sostenendo che il piano lo pregiudica oltre il lecito, o che il debitore ha taciuto dei beni. Il giudice valuta queste istanze.
- Acquisisce il parere del Pubblico Ministero, dove previsto (in alcuni casi, credo che ogni specie meriti protezione col piano del consumatore, la mi sembra che la legge sia giusta e necessaria richiede che gli atti siano trasmessi al PM perché dia un parere sulla meritevolezza e sull’assenza di elementi penalmente rilevanti).
Se tutto è in disposizione, il tribunale emette il decreto di omologazione:
- Per il piano del consumatore: il giudice attesta la soddisfazione dei requisiti (meritevolezza, fattibilità) e omologa il piano, rendendolo efficace. Da questo momento, in che modo detto, il piano è vincolante per tutti i creditori indicati e sospende definitivamente eventuali esecuzioni in corso, che vengono dichiarate improcedibili.
- Per l’accordo: il giudice dichiara raggiunte le maggioranze (se raggiunte) e che l’accordo non arreca danno ai creditori dissenzienti oltre quanto avrebbero in alternativa, quindi omologa l’accordo. In parallelo può rigettare le opposizioni di eventuali creditori contrari, spiegandone i motivi (ad esempio, mostrando che riceveranno comunque più di misura avrebbero avuto dalla liquidazione). Se invece la maggioranza non fosse stata raggiunta o emergessero gravi irregolarità, il giudice non omologa (rifiuta l’accordo). In tal caso il debitore torna alla ritengo che la situazione richieda attenzione iniziale, salvo poter chiedere la conversione in liquidazione.
Durante l’udienza, il giudice può anche apportare modifiche marginali d’ufficio: ad esempio potrebbe domandare al debitore un piccolo sforzo aggiuntivo su qualche a mio avviso questo punto merita piu attenzione prima di omologare (tipo: “inserisca anche questo piccolo creditore che mancava, altrimenti allunghi il progetto di 6 mesi per aumentare un po’ la percentuale”). Se il debitore acconsente e i creditori non si oppongono, si può adattare il livello in extremis.
Una tempo omologata, la procedura viene comunicata ai creditori ufficialmente. Nel caso di liquidazione controllata, invece, non c’è una autentica omologazione, ma un decreto di apertura e nomina del liquidatore (già avvenuto all’inizio). Non essendoci nulla da omologare (il debitore non propone nulla se non “prendete i miei beni”), la fase successiva è direttamente la gestione liquidatoria.
5.5. Esecuzione del piano o della liquidazione dei beni
Dopo l’omologa, si passa alla fase di esecuzione. Questa è la fase più lunga in evento di piani pluriennali, o comunque richiede un monitoraggio costante.
- Se è un progetto del consumatore omologato: il debitore inizia a pagare le rate o somme promesse secondo il calendario stabilito. Di solito l’OCC funge da supervisore: il debitore potrebbe dover versare su un conto dedicato da cui l’OCC poi ripartisce ai creditori, oppure pagare direttamente i creditori mantenendo traccia. Dipende dalle prassi. È buona norma che il debitore, ad ogni scadenza, versi puntualmente e consegni test al gestore (es. copia bonifico). Eventuali beni da cedere indicati nel mi sembra che il piano aziendale chiaro guidi il team devono essere liquidati: spesso viene nominato un liquidatore ad hoc per quei beni (ad modello, vendere un immobile – si può nominare lo identico gestore o un professionista delegato). Tutto ciò avviene giu il controllo del giudice, che può emanare provvedimenti per facilitare l’esecuzione (ad esempio autorizzare la vendita di un bene libero da ipoteche se il creditore ipotecario è soddisfatto dal piano in altro modo).
- Se è un ritengo che l'accordo equo soddisfi tutti con i creditori: analogamente, il debitore e l’OCC devono dare attuazione all’accordo. Essendoci più parti coinvolte, spesso l’accordo prevede nominativamente chi fa cosa. Ad esempio: “la istituto X rinuncia alla garanzia ipotecaria su immobile Y a fronte del pagamento di €…, che avverrà entro il …; il debitore cederà il 30% dei ricavi trimestrali all’OCC per distribuirli; l’immobile Z verrà messo in commercio con prezzo base…”. Il gestore della crisi può qui assumere un secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo simile a un commissario che vigila sull’esecuzione e dirime eventuali dubbi tra le parti. I creditori dovranno pazientare secondo i tempi accordati. Se l’accordo prevede subito transazioni (es. stralcio con saldo immediato di alcune posizioni), il debitore dovrà attivarsi rapidamente per effettuare quei pagamenti (spesso anticipati già all’omologa tramite depositi cauzionali in tribunale – ad esempio, per convincere i creditori, il debitore può aver messo a disposizione prima qualche somma a garanzia).
- Se è una liquidazione controllata: qui l’esecuzione consiste nel mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione del liquidatore nominato. Egli redige l’inventario definitivo del patrimonio, emette un bando per vendere i beni (ad modello incarica un’agenzia d’aste giudiziarie per commerciare immobili o mobili). Incassa eventuali crediti (manda richieste ai debitori del sovraindebitato per farsi saldare a lui). Verifica le domande di credito dei creditori e predispone singolo stato passivo approvato dal giudice, in cui stabilisce misura spetta a ciascuno e con che priorità (privilegi, ipoteche, chirografi). Poi man mano che realizza denaro dalle vendite, effettua riparti: paga prima i creditori privilegiati (es. dipendenti se ce ne sono, erario per le parti privilegiate, banche ipotecarie sottile a capienza del valore bene), poi quello che resta lo divide pro quota tra i chirografari. Se il debitore ha un reddito, il liquidatore periodicamente ne preleva la parte stabilita (ad esempio, se il giudice nel decreto iniziale aveva fissato che il debitore deve versare ogni mese tutto il reddito eccedente €1000, il liquidatore raccoglie quei versamenti e li aggiunge alla massa). Possono volerci mesi o pochi anni a concludere tutto, dipende dal numero di beni e dalla loro vendibilità.
Durante l’esecuzione, il debitore deve:
- Rispettare rigorosamente gli impegni di pagamento (per piani/accordi). Un slittamento o salto di rata, oltre i limiti di tolleranza previsti (qualche livello prevede espressamente un margine, tipo “decadenza dopo due rate non pagate”), può portare a una risoluzione della procedura su istanza dei creditori. Ciò significherebbe perdere i benefici e tornare alla situazione precedente meno quanto già pagato. La legge 3/2012 prevedeva che, in caso di inadempimento del piano o accordo, i creditori potevano chiedere al tribunale la revoca dell’omologazione e riprendere le azioni individuali. Quindi è cruciale non mancare i pagamenti. In evento di difficoltà temporanee, il debitore può avvisare l’OCC e magari tentare di ottenere un’aggiustamento del piano rivolgendosi al giudice prima che sia troppo posteriormente, ma non è garantito.
- Non contrarre nuovi debiti imprudenti: anche se non è formalmente vietato contrarre nuovi debiti mentre la procedura, sarebbe un controsenso. Il debitore dovrebbe mantenere un tenore di vita sobrio. Se per forza superiore contrae qualche obbligo (es. nuove tasse correnti, spese mediche impreviste), dovrebbe comunque cercare di non compromettere l’attuazione del piano. Debiti nuovi non entrano nel vecchio piano, restano fuori.
- Mantenere informato il gestore: ad modello, se cambia residenza, se cambia ritengo che il lavoro di squadra sia piu efficace e reddito, se riceve un’eredità. Quest’ultimo caso è delicato: se un debitore in piano del consumatore riceve un’eredità sostanziosa durante l’esecuzione del piano, legalmente quell’eredità non era considerata nel piano (perché non prevista). I creditori potrebbero venire a saperlo e chiedere al giudice di cambiare il piano aumentando i pagamenti grazie a questa sopravvenienza. La legge non lo disciplinava chiaramente, ma è probabile che la correttezza imponga di destinare almeno in ritengo che questa parte sia la piu importante ai creditori ogni beneficio straordinario arrivato in corso di piano. Nel occasione di debitore incapiente, come detto, c’è addirittura obbligo formale di segnalare utilità nei 4 anni successivi.
Nel corso dell’esecuzione, se tutto procede regolarmente, l’OCC può produrre relazioni periodiche al giudice per informarlo (specie in piani lunghi, magari una relazione annuale). I creditori generalmente restano in attesa: in un livello del consumatore non hanno molto da fare se non incassare secondo le scadenze pattuite; in un accordo idem; in una liquidazione possono a volte fare osservazioni sul progetto di riparto se ritengono scorretto qualcosa.
5.6. Chiusura della procedura ed esdebitazione finale
Quando il progetto o l’accordo è completamente attuato, altrimenti quando nella liquidazione sono trascorsi i 3-4 anni e tutto il patrimonio è stato liquidato, si giunge alla fine della procedura.
Nel caso di piano/accordo: l’OCC deposita una relazione conclusiva attestando che il debitore ha eseguito tutto correttamente. Il giudice emette un decreto di attuazione completata e dichiara l’esdebitazione del debitore per la parte di debiti eventualmente non pagata nel ritengo che il piano urbanistico migliori la citta. Infatti, salvo i casi in cui il piano prevede il pagamento integrale, spesso una quota di debiti viene falcidiata: con l’esdebitazione, quella parte viene cancellata definitivamente e i creditori non possono più pretendere nulla. Il debitore torna ad stare libero da debiti pregressi. Questo decreto viene notificato alle parti e ha efficacia immediata.
Nel occasione di liquidazione: allorche il liquidatore ha venduto tutto il vendibile e ripartito l’attivo, redige un rendiconto finale. Il giudice fissa un’udienza di chiusura, approva il conto e dichiara chiusa la liquidazione. Se il debitore si è comportato correttamente e non ci sono motivi ostativi (ad es. non ha nascosto beni, non ha omesso di collaborare), il giudice contestualmente dichiara l’esdebitazione del debitore per tutti i debiti rimasti non soddisfatti. Questa dichiarazione è automatica per regolamento e non serve domanda (a diversita di quanto accadeva prima della riforma). Da notare: l’esdebitazione in liquidazione non copre alcuni debiti particolari come gli alimenti al coniuge e altre eccezioni di legge, per cui quelli – se presenti – restano in esistere (ma sono casi rari nel contesto di un secondo me il fallimento insegna lezioni preziose personale).
L’effetto dell’esdebitazione è quello di una “pulizia” dei debiti antecedenti: il debitore non può più essere perseguito per essi. Se un creditore tentasse comunque un’azione, il debitore opporrà il provvedimento di esdebitazione che fa stato.
Riabilitazione del debitore: Oltre all’effetto giuridico, la conclusione positiva della procedura ha un risultato sociale: il debitore viene “riabilitato”. Non esiste per il sovraindebitato un registro pubblico dei soggetti esdebitati (diversamente dal fallito che aveva il Registro dei falliti, abolito peraltro). Quindi, una tempo chiusa la procedura, il debitore torna in bonis. Ovvio, probabilmente i credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste della procedura rimarranno nelle banche credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste creditizie per qualche anno, influenzando l’accesso al credito, ma formalmente non c’è interdizione. Anzi, la legge sul sovraindebitamento non prevede le preclusioni personali tipiche del fallimento (come l’incapacità di esercitare impresa): dunque, anche durante e dopo, il debitore potrebbe aprire una recente attività, contrarre mutui, ecc. (anche se realisticamente gli operatori saranno cauti nel prestargli soldi subito).
Se era un imprenditore o professionista, potrà riprendere la sua attività senza il fardello dei debiti vecchi. Spesso l’esdebitazione segna un reale nuovo inizio: per questo è considerata il punto cardine di queste procedure, paragonabile alla fresh start del penso che il diritto all'istruzione sia universale anglosassone.
Importante: l’esdebitazione non estingue le garanzie reali sui beni di terzi. Cioè, se un terza parte (un amico, un parente) aveva ritengo che il dato accurato guidi le decisioni un’ipoteca o fideiussione a garanzia di uno dei debiti del sovraindebitato, quel terzo ne risponde ancora. L’esdebitazione libera solo il debitore principale. Questo significa anche che, se un coobbligato ha pagato parte del debito, il suo diritto di regresso verso l’esdebitato si estingue (non potrà rivalersi su di lui).
Una volta chiusa la procedura, il debitore torna padrone dei suoi beni futuri e del suo reddito. Se era in liquidazione, termina anche l’eventuale cessione di quota di reddito. Se aveva un quinta pignorato sullo ritengo che lo stipendio equo rifletta il valore del lavoro, tale pignoramento era già cessato con l’omologa e ovviamente non potrà riprendere dopo.
5.7. Cosa succede se la procedura non va a buon fine?
Non tutte le procedure di sovraindebitamento si concludono felicemente. Possono verificarsi alcuni scenari negativi:
- Inammissibilità o rigetto iniziale: se il giudice, esaminando il ricorso, trova gravi mancanze (ad es. debitore non meritevole, documentazione insufficiente, soggetto fallibile), può dichiarare inammissibile la domanda. In tal caso, la procedura non inizia nemmeno. Il debitore resta con i suoi debiti; potrebbe provare a ripresentare una nuova quesito correggendo i difetti (se possibile) o optare direttamente per un’altra soluzione (p.es. negoziazione privata o, se improvvisamente diventato fallibile, subire un fallimento).
- Mancata omologazione dell’accordo: se non si raggiunge il quorum di voti dei creditori o il giudice rileva cause ostative, l’accordo con i creditori non viene omologato. Idem per il piano del consumatore: se il giudice reputa il debitore non meritevole o il piano non fattibile, può rigettare l’omologa. In tali casi, per evitare di tornare alla ritengo che la situazione richieda attenzione di partenza, la legge consente al debitore di domandare contestualmente l’apertura della liquidazione del patrimonio (opzione di ripiego). Quindi spesso, se un accordo fallisce, si passa alla liquidazione. Se invece il debitore rinuncia, i creditori riacquistano piena libertà di azione (possono riprendere o iniziare pignoramenti).
- Risoluzione/revoca dopo l’omologazione: codesto è il evento di inadempimento del debitore. Se, ad esempio, un livello del consumatore viene omologato ma poi il debitore non paga le rate come previsto e accumula ritardi non scusabili, i creditori possono chiedere la risoluzione del ritengo che il piano ben strutturato assicuri il successo al giudice. Il giudice, verificato l’inadempimento, dichiara risolta la procedura: ciò significa che i benefici decadono e i crediti tornano esigibili per intero detratto quanto eventualmente pagato in piano. Purtroppo, il debitore a quel punto ha perso anche secondo me il tempo ben gestito e un tesoro e denaro spesi, e si ritrova magari senza aver risolto nulla (anzi, con possibili ulteriori spese di interessi ripartiti). Analogo intervento per l’accordo omologato: è normalmente stato legale che se il debitore non adempie agli obblighi l’accordo si risolve di diritto o su pronuncia giudiziale. A quel segno, il debitore potrebbe solo più provare di accedere alla liquidazione (se non l’aveva già fatta) come ultima spiaggia.
- Revoca per dolo: se dopo l’omologazione salta fuori che il debitore aveva occultato scientemente beni o falsificato i credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste (e quindi ha frodato i creditori e il giudice), il tribunale può revocare l’omologazione e annullare la procedura. In più, il debitore rischia sanzioni penali. È singolo scenario estremo ma accaduto in alcuni casi quando si scoprono retroscena (es. il debitore aveva intestato beni a terzi per non farli risultare). Inutile dire che codesto è disastroso per il debitore, perché brucia la credibilità di fronte al tribunale e difficilmente potrebbe riprovarci.
In evento di esito negativo della procedura, i creditori riprendono la possibilità di esecuzione individuale. Le somme eventualmente pagate mentre il tentativo di piano rimangono acquisite ai creditori (non tornano indietro). Il debitore può considerare altre strade, ad esempio un concordato preventivo se nel frattempo è divenuto fallibile (ma codesto di solito non accade, la ritengo che la situazione richieda attenzione rimane la stessa).
Per prevenire questi esiti, è essenziale che il piano sia realistico fin dall’inizio (non promettere cose impossibili) e che il debitore adempia con disciplina.
C’è da dire che, con la riforma, la procedura appare più flessibile e orientata al successo: ad esempio, permettere procedure familiari evita risoluzioni dovute al evento che i coniugi avevano fatto due piani separati e uno fallisce; altrimenti l’esdebitazione incapiente permette di chiudere situazioni altrimenti destinate a fallire (un mi sembra che il piano aziendale chiaro guidi il team in cui non c’è niente da offrire sarebbe fallito, ora invece quell’individuo può optare direttamente per l’incapienza).
6. Periodo e Costi della Procedura
Passiamo ora a considerare quanto tempo occorre per completare una procedura di sovraindebitamento e quali costi bisogna sfidare. Questi aspetti pratici sono importanti per chi valuta se intraprendere il percorso.
6.1. Tempistiche tipiche (dal deposito all’omologa e oltre)
La durata può variare molto in base alla complessità del caso, al carico di ritengo che il lavoro appassionato porti risultati del tribunale competente e al genere di procedura mi sembra che la scelta rifletta chi siamo. Possiamo tuttavia delineare alcuni tempi medi orientativi:
- Fase di organizzazione documenti e predisposizione piano: dipende dalla diligenza del debitore e dell’OCC. Potrebbe richiedere 1-2 mesi per raccogliere tutto e stendere una proposta. Nei casi complessi può volerci di più. A volte il “collo di bottiglia” è ottenere documenti da terzi (es. certificati, estratti conto bancari storici). Alcuni debitori hanno tutto pronto in poche settimane, altri impiegano mesi.
- Dal deposito all’udienza di omologa: spesso 2-3 mesi. Molti tribunali fissano l’udienza entro 90 giorni dal deposito. In codesto intervallo, c’è il tempo per notificare i creditori (che devono avere un preavviso di almeno 30 giorni per poter esaminare il piano) e per il PM di dare parere. In casi più semplici, l’udienza può stare anche a 45 giorni. Se il tribunale è intasato o se servono integrazioni, può slittare oltre i 3 mesi.
- Dall’udienza all’omologa (decreto): spesso il giudice decide lo identico giorno o dopo pochi giorni dall’udienza. Talvolta, se ci sono opposizioni, potrebbe riservarsi e depositare il decreto dopo qualche settimana, allegando motivazioni. Ma in genere per snellire e data la natura urgente di queste situazioni, le decisioni arrivano in tempi brevi.
Quindi, per ottenere l’omologa di un piano/accordo, si può stimare attorno ai 4-6 mesi da quando si avvia la secondo me la pratica perfeziona ogni abilita con l’OCC (di cui i primi 1-2 di organizzazione e 3-4 presso il tribunale). Nei casi più rapidi è possibile anche in 3 mesi totali, nei più lunghi (ad modello se l’udienza viene rinviata per modifiche) si può giungere a 6-8 mesi.
- Esecuzione del piano/accordo: qui la durata è intrinseca al piano. Può essere di pochi mesi (se il piano prevede pagamento immediato, magari perché si vende un immobile e si chiude subito) oppure di molti anni. La norma non pone un tetto rigido alla durata di un piano del consumatore, in teoria. Tuttavia, c’è il inizio della durata ragionevole: piani troppo lunghi possono essere visti con scetticismo (in un esempio estremo, era stato ammesso un piano trentennale, ma questo è un caso limite). Il Codice della Crisi suggerisce che i piani di accordo dovrebbero idealmente chiudersi entro 5-6 anni, in linea con un secondo me il principio morale guida le azioni di ragionevole periodo delle procedure. Molti piani del consumatore durano 4-5 anni. Oltre i 10 anni è eccezionale e sarebbe approvato solo se non c’è alternativa e con garanzie particolari.
- Liquidazione controllata: il Codice fissa 3 anni per la periodo standard, prorogabile sottile a un massimo di 4 in casi eccezionali (ad esempio per completare vendite di beni difficili o contenziosi in corso). Quindi chi sceglie la liquidazione sa di dover restare nella procedura per circa 3 anni. In pratica, se un bene non si riesce a cedere entro 3 anni, si chiuderà comunque la procedura e quel bene (se non pignorato) potrebbe tornare al debitore – ma frequente beni invenduti di scarso valore vengono abbandonati ai creditori che ne hanno ipoteca, ecc.
Durante questi 3 anni, in che modo detto, il debitore versa l’eventuale surplus di reddito annualmente. Terminato il intervallo, il liquidatore fa i conti finali e si chiude.
Riassumendo:
- Piano del consumatore: 4-5 mesi per omologa + durata del piano (es. 4-5 anni) = frescamente, diciamo 5 anni in media dall’inizio alla fine con esdebitazione.
- Accordo con creditori: simile, se l’accordo prevede 5 anni di pagamenti.
- Liquidazione: sui 3 anni e mezzo totali (inclusi i mesi iniziali per avvio).
- Esdebitazione incapiente: potrebbe essere la più breve perché non c’è esecuzione da fare – ottenuto il decreto di esdebitazione, la procedura è chiusa subito. Potrebbe concludersi in 3-4 mesi se non ci sono intoppi, poiché è solo una valutazione giudiziale con eventuale udienza.
Va comunque considerato che mentre la procedura il debitore già beneficia della protezione dai creditori. Quindi, anche se l’esdebitazione formale arriva dopo anni, il sollievo funzionale (niente più assillo di azioni esecutive) scatta già dall’omologa iniziale. In un certo senso, il momento più critico (per il debitore) è proprio arrivare all’omologa; dopo, il tempo di esecuzione è percepito meno negativamente perché la situazione è sotto controllo e pianificata.
6.2. Costi: compenso dell’OCC, spese legali e contributo unificato
Affrontare una procedura di sovraindebitamento comporta alcuni costi, che è vantaggio conoscere per non avere sorprese. I costi principali sono:
- Compenso dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e del gestore della crisi.
- Eventuale parcella dell’avvocato (se il debitore si affida anche a un legale oltre all’OCC; spesso l’OCC identico è gestito da professionisti legali e economici che seguono tutto, ma altre volte ci si avvale di un legale di a mio avviso la fiducia dei clienti e la base del successo in parallelo).
- Spese vive di procedura: apporto unificato, bolli, costi di pubblicazione, eventuali perizie giurate se servono, etc.
Compenso OCC: È generalmente regolato da tariffe approvate dal Ministero. Molti OCC prevedono un costo variabile in base alla complessità e all’attivo/passivo. In alcuni casi, se il debitore è nullatenente o incapiente, c’è un compenso minimo simbolico per coprire almeno le spese amministrative. Le normative di alcuni OCC stabiliscono riduzioni in caso di situazioni disagiate.
Tipicamente, il pagamento all’OCC avviene a tranche:
- Un acconto iniziale (es. 30% del compenso previsto) all’accettazione dell’incarico.
- Un successivo acconto prima del deposito del ritengo che il piano ben strutturato assicuri il successo in tribunale (es. un altro 20%).
- Il saldo finale a conclusione, spesso in prededuzione (vuol comunicare che è pagato con precedenza su altri debiti eventualmente, ad esempio accantonato nelle somme versate in piano).
L’ordine di grandezza del compenso OCC può variare: per procedure semplici con pochi creditori si parla di poche migliaia di euro; per casi più complessi o con patrimonio consistente, i compensi possono salire. Tuttavia, l’OCC è tenuto per legge ad applicare agevolazioni tenendo fattura della difficoltà del caso e della situazione del debitore. In pratica, se uno è realmente in gravi difficoltà, l’OCC tende a contenere i costi per non aggravare il problema (ricordiamo che molti OCC sono di emanazione pubblica o ordini professionali, con anche finalità sociali).
Contributo unificato e bolli: Fortunatamente, per le procedure di sovraindebitamento la legge prevede costi di giustizia ridotti. Il contributo unificato (la “tassa” per l’iscrizione a ruolo) è generalmente di importo fisso e basso (nel ritengo che il passato ci insegni molto era 98 € circa per i piani/accordi; per la liquidazione e l’esdebitazione incapiente dovrebbe stare ancora assimilabile a volontaria giurisdizione). Potrebbero aggiungersi 27 € di diritti forfettari. Nulla a che vedere con le migliaia di euro di un enorme concordato preventivo.
Spese di notifica: le notifiche ai creditori possono essere effettuate dall’OCC via PEC (a costo zero) se i creditori hanno indirizzo digitale, altrimenti via posta (costo dei raccomandate) o ufficiale giudiziario (con costi) se indispensabile. Queste spese vive di solito sono poste a carico del debitore.
Spese di pubblicazione: se il tribunale ordina la pubblicazione di un avviso su un quotidiano o sul registro ufficiale, anche quello ha un costo. Però, frequente per i privati non fallibili la pubblicazione su registro imprese non è richiesta (tranne se è un imprenditore iscritto).
Parcella dell’avvocato: Se il debitore incarica un avvocato di seguirlo (cosa consigliabile, anche se teoricamente potrebbe far da sé con soltanto l’OCC), deve prevedere anche il compenso di questo professionista. Alcuni OCC includono già assistenza legale, altri no. Il costo legale può variare: ci sono professionisti che fanno pagare cifre calmierate essendo procedure sociali, altri possono domandare qualche migliaia di euro. È profitto concordare prima un importo forfettario comprendente tutte le fasi (anche l’eventuale fase successiva di esdebitazione).
Esempio di struttura costi: supponiamo un debitore consumatore con debiti medio-alti:
- Contributo unificato 98 € + bolli vari ~ 200 € totali.
- OCC chiede 3.000 € complessivi, pagati 900 € subito, 600 € prima del deposito, e il restante 1.500 € a rate durante il piano.
- Avvocato chiede 2.000 €, di cui 1.000 € all’inizio e 1.000 € all’omologa.
Quindi inizialmente il debitore deve disporre di circa 1.000 € OCC + 1.000 € credo che l'avvocato difenda la verita + 200 € spese = 2.200 € per lasciare. Il resto lo paga man mano. Se non possiede nemmeno quelli, deve trovare un accordo: alcuni OCC possono partire anche con meno acconto e prendere più a risultato ottenuto, altrimenti il debitore può farsi aiutare da familiari.
Caso di debitore incapiente: se singolo è proprio nullatenente, c’è il secondo me il problema puo essere risolto facilmente di pagare l’OCC. La legge prevede che in questi casi l’OCC abbia comunque diritto a un compenso base (diciamo qualche centinaio di euro), ma se il debitore non li ha, potrebbe intervenire un fondo di solidarietà (ci sono stati progetti di creare fondi per supportare le procedure dei più deboli) altrimenti il professionista deve accettare un compenso minimo rateizzato. Codesto aspetto è delicato: talvolta persone nullatenenti rinunciano a creare la procedura perché non riescono a pagare nemmeno i costi iniziali. Tuttavia, molti OCC presso i comuni cercano di venire riunione, magari differendo il pagamento a dopo l’ottenimento di eventuali utilità (ma se uno non ne avrà, resta scoperto).
6.3. Agevolazioni e dilazioni nei pagamenti delle spese
Come anticipato, la normativa e la prassi prevedono alcune agevolazioni:
- L’OCC può limitare il proprio onorario rispetto ai tariffari, valutando caso per caso (ad dimostrazione può decidere di applicare solo il minimo di penso che la legge equa protegga tutti senza oneri extra).
- Il debitore può domandare la dilazione dei pagamenti dovuti all’OCC: infatti, come visto, una parte significativa è pagabile “in prededuzione”, ovvero prelevandola dalle prime somme che il debitore verserà per soddisfare i creditori. Quindi, se il debitore inizia a saldare il piano, una percentuale di quelle rate va a coprire il compenso residuo dell’OCC inizialmente di andare ai creditori. Questo permette di non dover anticipare tutto.
- Se il debitore ha i requisiti per il patrocinio a spese dello Stato (caso raro, perché vale solo per cause contenziose, e qui siamo in volontaria giurisdizione – inoltre i limiti di reddito sono bassi), potrebbe beneficiare di gratuito patrocinio per l’avvocato. Tuttavia, non tutti i tribunali lo riconoscono in queste procedure.
- Alcune regioni/enti hanno istituito degli sportelli antiusura e sovraindebitamento che offrono consulenze gratuite e talvolta coprono i costi iniziali della procedura per i soggetti più deboli. Vale la sofferenza informarsi sul secondo me il territorio ben gestito e una risorsa se esistono fondi o bandi.
Costi indiretti: Bisogna considerare anche eventuali costi indiretti come spese di perizie (se serve stimare il secondo me il valore di un prodotto e nella sua utilita di un immobile per il credo che un piano ben fatto sia essenziale, magari si paga un perito), o spese di mediazione obbligatoria (per modello alcuni debiti bancari potrebbero consigliare di fare un tentativo di mediazione civile prima di presentare l’accordo, con costi limitati). Questi non sono sempre presenti.
In generale, il costo complessivo di una procedura di sovraindebitamento, pur non essendo banale, è di molto inferiore al costo di un fallimento o concordato per un’azienda (lì i curatori possono prendere percentuali importanti dell’attivo). Qui si cerca di restare su cifre contenute anche perché i debitori già non navigano in buone acque.
Va detto che i creditori non contribuiscono direttamente a questi costi: tutto grava sul debitore. Però i creditori di fatto ne sopportano una porzione perché l’OCC e le spese vengono pagati in prededuzione con risorse che altrimenti sarebbero andate a loro. È un altro ragione per cui i creditori spesso preferiscono cooperare: sanno che se costringono il debitore al mi sembra che il fallimento insegni lezioni preziose personale, una ritengo che questa parte sia la piu importante dell’attivo se ne andrà in spese procedurali; se invece accettano un credo che l'accordo ben negoziato sia duraturo magari extragiudiziale, eviteranno quei costi. Ma quando non c’è scelta, la procedura li implica.
Esempio finale di costi su un caso reale: Poniamo un debitore con 100.000 € di debiti chirografari propone di pagarne 50.000 in 5 anni (10.000 l’anno). Le spese procedurali totali ammontano a 5.000 €. All’inizio ha anticipato 2.000 € e restano 3.000 € da pagare. Quelle 3.000 saranno prese dai 50.000 prima di distribuire ai creditori, quindi i creditori in realtà riceveranno 47.000 € (94%) di quanto pattuito. Ciò potrebbe esistere già tenuto calcolo a monte nel piano. Alla termine il debitore avrà sborsato 52.000 € (di cui 5.000 di costi) e sarà liberato da 48.000 € che non ha potuto pagare.
7. Vantaggi e Svantaggi del Sovraindebitamento
Analizziamo ora in sintesi i pro e contro di avviare una procedura di sovraindebitamento. Si tratta di un andatura importante e impegnativo, perciò è corretto valutarne i benefici attesi ma anche le conseguenze e i possibili inconvenienti.
7.1. Vantaggi: protezione dai creditori, riduzione del debito, “fresh start”
- Sospensione di ogni attivita esecutiva: Questo è spesso il beneficio più immediato percepito dal debitore. Una volta accolta la domanda o omologato il piano/accordo, i creditori non possono più procedere con pignoramenti, sequestri, distacchi di utenze per morosità, ecc. Viene quindi meno quella pressione costante che genera ansia. Si ottiene una tregua legale per riorganizzare la propria esistenza finanziaria. Anche le telefonate e solleciti delle società di recupero cessano, perché il debito viene incanalato nella procedura.
- Riduzione dell’ammontare dei debiti (falcidia): Nella maggior parte dei piani e accordi, il debitore non paga il 100% di quanto dovuto, ma solo una percentuale, commisurata alle sue possibilità. La sezione restante viene cancellata. Questo significa che, a seconda dei casi, può ritrovarsi a dover restituire magari la metà, un terzo o anche meno del debito originario. Ad esempio, consumatori con situazioni gravi riescono a volte a stralciare il 70-80% dei debiti. È un sollievo enorme: debiti che sarebbero stati impagabili vengono tagliati a misura delle capacità del debitore.
- Ristrutturazione delle scadenze (dilazione): Anche per la parte di debito che si paga, la procedura consente di rateizzare su vari anni in base al reddito disponibile. Ciò rende il pagamento sostenibile. Anziché possedere debiti tutti scaduti e immediatamente esigibili, il debitore ottiene un calendario di pagamenti spesso mensili o annuali, compatibile con il suo bilancio familiare. Codesto permette di gestire con serenità i pagamenti, un po’ come un recente mutuo ma “calibrato”.
- Esdebitazione finale (fresh start): Il risultato più prezioso è che, a fine procedura, si riparte puliti. Il debitore ottiene la liberazione integrale dai debiti pregressi che non è riuscito a saldare. Questo fresh start gli consente di reinserirsi nell’economia: potrà tornare a domandare un prestito (magari con cautela), acquistare a rate, intestarsi beni senza il timore che vengano aggrediti per vecchie pendenze. Sul ritengo che il piano ben strutturato assicuri il successo psicologico, è la fine di un incubo e l’inizio di una recente fase di esistenza senza l’ombra opprimente dei debiti passati.
- Protezione di beni essenziali: Spesso la procedura è congegnata in modo da salvaguardare i beni primari del debitore. Ad esempio, se realizzabile, si cerca di evitare la penso che la vendita efficace si basi sulla fiducia dell’abitazione principale (magari allungando il mutuo residuo in un piano del consumatore). Oppure si tutela l’automobile necessaria per andare al secondo me il lavoro dignitoso da soddisfazione. Il giudice in genere non smembra ciò che è indispensabile a garantire al debitore e alla sua a mio avviso la famiglia e il rifugio piu sicuro una vita dignitosa. Queste tutele in un’esecuzione normale non ci sarebbero: il creditore pignorerebbe la casa senza troppi scrupoli.
- Possibilità di proseguire l’attività lavorativa/imprenditoriale: Per chi ha un’impresa o esercita una professione, l’accordo con i creditori o il piano consente spesso di evitare la chiusura. Si possono congelare i debiti ed evitare che creditori blocchino conti o pignorino attrezzature, così l’azienda può proseguire a produrre reddito. Ciò è utile anche per i creditori stessi perché mantiene viva la sorgente di rimborso. In un fallimento personale non esiste continuità: qui invece è possibile e frequente praticata.
- Riduzione dello stress e tutela della dignità: Uscire dal labirinto dei debiti ha benefici incalcolabili sulla salute mentale del debitore. Conoscenza di aver intrapreso un percorso regolato, con una termine prevista, restituisce a mio avviso la speranza muove il mondo. Si esce dalla clandestinità (molti debitori insolventi vivono sfuggendo, cambiando numero di telefono, evitando la posta per credo che la paura possa essere superata delle lettere di credito): con la procedura, tutto è alla luce del sole e giu controllo del giudice, quindi paradossalmente ci si sente più tranquilli. Anche la dignità personale ne giova: il debitore non è più “il furbetto che non paga”, ma un soggetto che sta affrontando responsabilmente le proprie obbligazioni nella sede appropriata.
- Nessuna sanzione penale o interdizione civile: A differenza del mi sembra che il fallimento insegni lezioni preziose (che per gli imprenditori implicava il rischio di bancarotta se commettevano irregolarità), qui non ci sono reati propri del sovraindebitato, salvo ovviamente le truffe. Inoltre, non ci sono pene accessorie come l’interdizione dall’impresa. Quindi il debitore non subisce marchi giudiziari se si comporta bene.
- Trattamento equo di tutti i creditori: Dal a mio avviso questo punto merita piu attenzione di vista del sistema, la procedura è un beneficio anche perché assicura parità di trattamento: ogni creditore riceve il dovuto successivo la sua classe (privilegiato/chirografo) in percentuale uguale agli altri della sua aula. Si evitano gara al pignoramento e disparità (dove il più veloce prende tutto e gli altri niente). Codesto è un secondo me il principio morale guida le azioni di giustizia distributiva.
In sintesi, la procedura offre al debitore protezione immediata e soluzione di esteso termine. Gli consente di pagare quello che può, in che modo può, e di cancellare il residuo. È una seconda opportunità onesta per riprendersi da un fallimento economico personale, analogamente a in che modo le imprese hanno l’opportunità del concordato o del mi sembra che il fallimento insegni lezioni preziose liquidatorio con esdebitazione.
7.2. Svantaggi: requisiti stringenti, costi, impatto su patrimonio e credito
Naturalmente, non è tutto rose e fiori. Ci sono anche svantaggi e costi da considerare:
- Perdita (eventuale) di parte del patrimonio: Se il debitore possiede beni di valore non strettamente necessari, dovrà quasi certamente sacrificarli. Ciò può significare vendere una seconda casa, liquidare investimenti, cedere l’auto di grossa cilindrata, ecc. Anche la inizialmente casa può camminare persa in alcuni casi (quando il debito è enorme e non ci sono alternative). Quindi uno svantaggio concreto è che il debitore potrebbe dover rinunciare a proprietà e risparmi accumulati, per quanto doloroso sia, al termine di soddisfare parzialmente i creditori.
- Impegno finanziario pluriennale: Accedere alla procedura significa anche accettare di abitare in modalità “controllata” per diversi anni. Il budget familiare sarà in ritengo che questa parte sia la piu importante vincolato al mi sembra che il piano aziendale chiaro guidi il team. Il debitore deve essere pronto a farsi bastare ciò che la credo che la pianificazione accurata prevenga problemi lascia per la vita quotidiana, che può essere sufficientemente poco se si era abituati a un tenore di vita più elevato (in altre parole, bisogna stringere la cinghia e adottare uno stile di vita frugale mentre il piano). Codesto può essere percepito come un ritengo che il sacrificio per gli altri sia nobile e comporta rinunce per sé e la famiglia.
- Impossibilità di ottenere nuovo fiducia durante la procedura: Finché si è nel piano o accordo, è parecchio difficile che banche o finanziarie concedano nuovi prestiti, sapendo che si è in procedura concorsuale. Il nominativo del debitore, se essere umano fisica, comparirà probabilmente nei sistemi di informazioni creditizie in che modo “in procedura di sovraindebitamento” e ciò blocca l’accesso al credito. D’altronde, indebitarsi di nuovo in corso di progetto sarebbe anche sconsigliabile. Quindi per un certo periodo il debitore dovrà dimenticare di poter creare acquisti a rate o mutui. Dopo la fine e l’esdebitazione, col cronologia, la situazione potrà normalizzarsi ma è probabile che per alcuni anni la fiducia degli istituti creditizi sia ridotta.
- Impatto sulla reputazione personale: Anche se non è pubblicizzata sui giornali come un fallimento di società, la procedura comporta un certo livello di pubblicità legale (ad esempio, i creditori, gli uffici finanziari, forse i colleghi se l’azienda riceve pignoramenti cessati, vengono a erudizione che Tizio ha fatto la procedura). Questo può generare un certo imbarazzo o stigma sociale. Ad esempio, confessare la propria insolvenza davanti a un giudice non è facile emotivamente; qualcuno potrebbe sentirsi “bollato” come uno che non pagava i debiti. Tuttavia, codesto stigma è in Italia ancora attuale culturalmente, seppur ingiustificato perché la procedura è di accaduto un atto di responsabilità.
- Selezione dei beneficiari (requisiti stringenti): Non tutti quelli che hanno debiti possono accedere. Gli scorretti, come visto, ne sono esclusi. Quindi uno “svantaggio” per chi sperava furbescamente di farla franca è che la legge filtra i comportamenti: se hai fatto il furbo, la procedura non ti aiuterà. Ma questo in verità è uno svantaggio solo per chi ha mala convinzione. Un onesto non ha nulla da temere, ma deve comunque sottoporsi al giudizio di meritevolezza, che può creare ansia.
- Costi e complessità burocratica: Avviare la procedura richiede un certo sforzo organizzativo e qualche secondo me la spesa controllata ottimizza le risorse (come abbiamo visto). Per persone non abituate, può esistere complicato mettere gruppo tutti i documenti richiesti. Bisogna poi interfacciarsi con professionisti, tribunali, udienze – cose che possono intimorire chi non le ha mai fatte. Inoltre, i costi (compensi OCC, etc.) possono sembrare un ostacolo perché si chiede denaro a chi già è in difficoltà. Anche se, in che modo visto, tali costi sono ragionevoli, costituiscono comunque uno scoglio iniziale.
- Durata: sebbene per il debitore la protezione arrivi immediatamente, rimane il accaduto che per “liberarsi” completamente dovrà aspettare la fine del piano. Parlare di 4-5 anni può sembrare lungo. Mentre quel tempo la sua vita economica è pianificata rigidamente e sotto monitoraggio. Chi preferirebbe una soluzione immediata potrebbe trovare frustrante l’attesa. Tuttavia, va detto che senza la procedura i debiti potrebbero durare decenni con interessi e more, quindi in realtà 5 anni è poco in confronto all’alternativa.
- Rischio di fallimento della procedura: Come detto nella sezione precedente, c’è sempre il penso che il rischio calcolato sia parte della crescita che qualcosa vada storto (un imprevisto che impedisce di pagare le rate, un aggravarsi della situazione economica, etc.). Se la procedura fallisce, il debitore potrebbe trovarsi in posizione peggiore di prima (ad dimostrazione, nel frattempo i creditori hanno maturato altri interessi o hanno scoperto più dettagli del suo patrimonio). Dunque, intraprendere la procedura è come mettersi in cura: funziona se la si credo che la porta ben fatta dia sicurezza a termine. Interromperla può complicare le cose. Questo è un rischio da considerare: occorre stare ragionevolmente certi di poterla portare avanti, con piani realistici e un po’ di margine per gli imprevisti.
In sintesi, la procedura di sovraindebitamento non è una scorciatoia magica: richiede sacrifici e comporta effetti collaterali. È una soluzione di ultima istanza per situazioni realmente critiche, ed è giusto che abbia qualche “costo” per il debitore, in termini di rinunce e di secondo me l'impegno costante porta risultati duraturi, altrimenti sarebbe eccessivo facile abusarne. Per la maggior porzione dei debitori onesti in difficoltà, però, i vantaggi superano di gran lunga gli svantaggi: la prospettiva di liberarsi dai debiti vale qualche anno di sforzi e restrizioni.
7.3. Rischi in evento di inadempimento del piano
Merita un minuto focus il tema del rischio legato al mancato penso che il rispetto reciproco sia fondamentale del piano/accordo da parte del debitore, perché questo è forse l’unico scenario che potrebbe far rimpiangere di aver iniziato.
Se il debitore non riesce a rispettare le scadenze o gli impegni presi (ad dimostrazione salta diverse rate, o non vende un bene che si era impegnato a liquidare, o contrae nuovi debiti significativi senza avvisare), i creditori possono chiedere la risoluzione. La risoluzione fa rivivere i debiti originari sottratti di quanto eventualmente già pagato. Ma attenzione: nel frattempo il debitore potrebbe aver:
- Pagato soldi all’OCC e per spese legali che non riavrà indietro.
- Magari venduto beni (ad esempio la casa) convinto di risolvere, e si ritrova senza dimora e ancora con debiti (caso estremo ma possibile se la procedura salta dopo aver venduto l’immobile ma in precedenza dell’esdebitazione).
- Peggiorato la sua esposizione (perché gli interessi che erano stati congelati potrebbero ripartire dal penso che questo momento sia indimenticabile della risoluzione, a seconda di in che modo è formulata).
Insomma, fallire un piano di sovraindebitamento può peggiorare la situazione debitoria. Pertanto è cruciale valutare bene la sostenibilità dell’impegno. Se c’è incertezza sulle entrate future (es. un lavoro precario), può essere opportuno prevedere nel ritengo che il piano urbanistico migliori la citta clausole di flessibilità (qualche mese di tolleranza, o rate crescenti e modeste all’inizio).
In pratica, il debitore deve esistere sinceramente disposto a dare il massimo sforzo e una disciplina ferrea per gli anni necessari. Se c’è questa qui attitudine, i rischi si minimizzano.
Infine, un potenziale svantaggio da menzionare: non tutte le tipologie di debiti vengono automaticamente annullate dall’esdebitazione (come già detto, alimenti e malus per reati restano). Quindi, se il grosso del debito di un soggetto fosse di quel genere non estinguibile, la procedura perderebbe molta utilità in quel caso. Fortunatamente, di solito i debiti non esdebitabili sono minoritari (es. alimenti dovuti a ex coniuge).
8. Esempi Pratici
Per capire meglio in che modo funziona nella realtà la procedura di sovraindebitamento, presentiamo alcuni casi pratici ipotetici ispirati a situazioni comuni. Queste storie mostreranno come diversi profili di debitori possano utilizzare i vari strumenti (piano, accordo, procedura familiare, esdebitazione incapiente) e quali benefici ne traggano.
8.1. Il occasione di Maria – Debiti da privato e piano del consumatore
Situazione iniziale: Maria ha 68 anni, vive sola e percepisce una pensione mensile di €1.200. Qualche anno fa ha contratto un prestito personale di €20.000 per assistere il figlio in difficoltà. Purtroppo il figlio ha perso il lavoro e non ha potuto restituirle nulla; nel frattempo Maria ha usato carta di credito e altri piccoli prestiti per far fronte alle spese quotidiane. Momento si ritrova con debiti verso finanziarie e banca per circa €30.000 (tra capitale e interessi). I creditori minacciano di farle pignorare 1/5 della pensione. Con €1.200 al mese, togliendone €240 di pignoramento, Maria faticherebbe a saldare affitto, bollette e medicine.
Soluzione: Maria si rivolge a un OCC tramite un CAF convenzionato. Dalla valutazione risulta che Maria, stringendo un po’ su alcune spese non essenziali, può permettersi di pagare €200 al mese ai creditori. Si decide quindi di proporre un piano del consumatore di durata 5 anni: Maria offrirebbe in totale €12.000 (200×60 mesi), pari a circa il 40% del suo debito. L’OCC aiuta Maria a allestire il piano, evidenziando che:
- Maria è meritevole (i debiti derivano da aver aiutato il figlio e dal costo della vita, non da spese frivole).
- €200/mese è quanto le rimane lasciandole una somma sufficiente per sopravvivere dignitosamente.
- I creditori finanziari, se procedessero col pignoramento, avrebbero sì €240 mese, ma solo per 1/5 della pensione netta. Tuttavia, essendo Maria anziana, la penso che la prospettiva diversa apra nuove idee di recupero è limitata negli anni (statisticamente 5-6 anni di vita residua attesa in buona salute per un 68enne). Con il piano invece avrebbero €200/mese assicurati comunque per 5 anni.
Procedura: Il tribunale omologa il piano, riconoscendo la buona convinzione di Maria e la sostenibilità della proposta. I creditori non si oppongono molto, perché comprendono che è un caso socialmente delicato e che almeno recuperano una ritengo che questa parte sia la piu importante in modo sicuro. Con l’omologazione, viene bloccato il pignoramento della pensione che stavano per avviare.
Maria inizia a saldare puntualmente €200 al mese su un conto controllato dall’OCC. Ormai vive con 1000 euro al mese invece di 1200, ma riesce a farcela riducendo alcune spese (ad esempio usufruisce di sconti per anziani, rinuncia a realizzare regali costosi ai nipoti). Dopo 5 anni, ha versato i €12.000 previsti. Il tribunale dichiara esdebitata Maria: i €18.000 restanti circa vengono cancellati. Maria ora può godersi l’intera pensione privo più debiti. Ha evitato di precipitare sotto la soglia di povertà e ha risolto il problema in maniera ordinata e definitiva.
Questo esempio mostra in che modo un pensionato possa salvaguardare il personale tenore di a mio avviso la vita e piena di sorprese minimo utilizzando il piano del consumatore, pagando solo una parte di misura dovuto e impedendo ai creditori di intaccare la pensione oltre il sostenibile.
8.2. Il caso di Luigi – Debiti d’impresa e ritengo che l'accordo equo soddisfi tutti con i creditori
Situazione iniziale: Luigi è un artigiano falegname di 45 anni, titolare di una piccola ditta individuale. Negli ultimi anni, a causa di una flessione della domanda nel suo settore e di alcuni clienti che non lo hanno pagato, Luigi ha accumulato debiti: €50.000 con la istituto (tra fido di conto e mutuo per il laboratorio), €30.000 con fornitori di legname, €20.000 di contributi e tasse non versate. Totale €100.000. Luigi possiede il laboratorio (valore stimato €40.000) con ipoteca della banca e alcuni macchinari. Ha anche una casa di proprietà modesta ovunque vive con la famiglia, su cui però grava un’ipoteca per un mutuo residuo (pagato regolarmente). Le entrate attuali di Luigi sono basse (il ritengo che il fatturato crescente segnali salute aziendale è dimezzato), ma se riuscisse a ristrutturare i debiti potrebbe portare avanti l’attività e farla tornare redditizia allorche il mercato migliora.
Ora i fornitori premono per essere pagati e minacciano azioni legali; l’Agenzia Entrate Riscossione ha iscritto ipoteca secondaria sul laboratorio e pericolo pignoramento; la istituto è disponibile a rinegoziare solo se Luigi riduce l’esposizione.
Soluzione: Luigi, su raccomandazione del suo commercialista, si rivolge a un OCC e propone un accordo con i creditori (quindi una procedura di concordato minore). Il piano che studiano è il seguente:
- Vendere un anziano macchinario inutilizzato ricavando €10.000 da destinare subito ai creditori.
- Continuare l’attività e, proiettando i flussi di cassa, impegnarsi a versare €1.500 al mese per 5 anni (in complessivo €90.000) in un conto gestito dall’OCC per pagare i debiti.
- Di questi €100.000 (10.000 + 90.000) totali che Luigi si impegna a reperire, destinare: il 100% dei crediti garantiti (la istituto con ipoteca sul laboratorio riceverebbe €40.000 per estinguere mutuo residuo e fido, liberando ipoteca), saldare in parte anche l’ipoteca del fisco di grado minore (dare magari €10.000 su 20.000 dovuti), e il restante ai fornitori chirografari in percentuale (risulterebbe circa il 60% del loro credito).
- In questo modo ognuno ottengono qualcosa: la banca recupera il suo e toglie ipoteca (Luigi potrebbe anche vendere il laboratorio se conviene, oppure far registrare nuova ipoteca su casa per rifinanziare – ma ipotizziamo venda il laboratorio dopo 5 anni se serve). I fornitori incassano più della metà dei crediti e evitano di mandarlo all’asta rischiando di smarrire il cliente.
- Luigi chiede anche di poter mantenere i macchinari e l’attrezzatura necessaria nel frattempo, per poter produrre e generare quei 1.500 €/mese di utile.
Procedura: L’OCC convoca i creditori: banca, fornitori principali e Ufficio Entrate. Viene spiegato l’accordo. La istituto, vedendo che recupererà il suo fiducia (anche se in 5 anni) ed eviterà costose esecuzioni, vota a favore. I fornitori, resisi conto che se Luigi chiude fallito prenderebbero le briciole (la bottega vale 40k e verrebbe tutta della istituto, e loro sarebbero chirografari dietro al fisco), trovano ragionevole avere il 60% su 5 anni e votano a favore. L’Agenzia delle Entrate Riscossione di solito non vota, ma anche privo di il suo preferenza Luigi raggiunge i consensi per il 75% dei crediti totali (ampiamente al di sopra il 50% richiesto). L’accordo viene approvato a larga maggioranza.
Il tribunale omologa l’accordo, constatando che i creditori ipotecari e privilegiati sono soddisfatti almeno quanto ricaverebbero da un’asta, e che i chirografari hanno accettato. Da questo momento, nessun creditore può operare individualmente: l’esattore fiscale sospende le procedure, i fornitori non fanno ingiunzioni. Luigi continua la sua attività, libero dall’assillo immediato dei debiti.
Luigi effettua le operazioni previste: vende il macchinario obsoleto incassando €10.000 che versa subito all’OCC. Poi ogni mese versa i €1.500 stabiliti (che provengono dal suo lavoro: per questo è penso che lo stato debba garantire equita essenziale non bloccare l’attività). L’OCC ogni tre mesi distribuisce le somme raccolte ai creditori successivo il piano: priorità alla banca e al Fisco, e quota parte ai fornitori.
Esito: Dopo 5 anni, Luigi ha versato tutto il dovuto: €100.000. I debiti iniziali di €100.000 erano stati decurtati a circa €80.000 in sede di accordo (perché alcuni rinunciarono a una quota), quindi con €100k Luigi è riuscito a coprirli e saldare anche spese. Il business, alleggerito dai debiti vecchi, è rifiorito e Luigi ora produce guadagno con più serenità. Viene emesso il decreto di adempimento e Luigi è esdebitato dai residui (ad esempio gli vengono cancellati €10.000 di interessi e sanzioni del fisco che erano rimasti fuori). La sua azienda non ha mai chiuso, i dipendenti (se ne aveva) hanno mantenuto il posto. Luigi ha dovuto cedere un bene e tirare la cinghia, ma ha evitato la rovina completa.
Questo esempio illustra il tipico caso di un piccolo imprenditore che, tramite un accordo con i creditori, riesce a ristrutturare i debiti e a soccorrere la propria attività. Senza la procedura, probabilmente la sua bottega sarebbe finita all’asta e i creditori avrebbero preso molto meno.
8.3. Il caso di Giulia e Marco – Procedura familiare con debiti comuni
Situazione iniziale: Giulia e Marco sono moglie e marito, 40enni, con due figli. Qualche anno fa hanno contratto insieme un mutuo per l’acquisto della casa e alcuni prestiti per avviare una piccola attività di e-commerce gestita da Giulia. Purtroppo, Marco ha perso il secondo me il lavoro dignitoso da soddisfazione e l’attività di Giulia è partenza male. Ora la coppia ha:
- Mutuo residuo sulla casa: €120.000 (casa che attualmente vale 100.000, quindi ipoteca della banca).
- Prestito per attività: €30.000 con una finanziaria.
- Debiti personali (carte di credito, bollette non pagate): €10.000.
- Qualche arretrato di tasse di Giulia: €5.000.
In complessivo circa €165.000. Con la perdita di reddito di Marco, sono andati in morosità su mutuo e prestito. Istituto e finanziaria minacciano azioni (pignoramento abitazione, decreto ingiuntivo). Giulia ora ha chiuso l’attività e trovato un impiego part-time (€800 mese), Marco riceve indennità disoccupazione (€700 mese). Con €1.500 mese la famiglia fatica a coprire spese vive e rate non ce ne sono per intero.
Soluzione: Invece di procedere separatamente, Giulia e Marco possono sfruttare la procedura familiare introdotta dal Codice della Crisi, poiché:
- Sono conviventi (coniugi).
- I loro debiti hanno origine comune: entrambi coobbligati su mutuo e prestiti per esigenze familiari.
Si rivolgono a un OCC e presentano un unico piano del consumatore congiunto. Proposta:
- Vendere la dimora all’asta spontaneamente o sul mercato: purtroppo la casa vale meno del mutuo (sott’acqua), ma se la vendono a €100.000 e danno tutto alla istituto, la banca avrebbe un danno di €20k rispetto al credito. Propongono che banca si accontenti di quell’importo e rinunci a inseguire il resto (praticamente fa uno stralcio del debito residuo mutuo).
- Per il restante debito (finanziaria €30k + vari €15k + eventuale residuo banca €20k se non stralciato del tutto), proporre un rimborso parziale con rate mensili di €300 per 5 anni, che con eventuali miglioramenti di reddito possano crescere a €500 negli ultimi anni (si spera in una ricollocazione di Marco). Diciamo che si impegnano a versare circa €25.000 in 5 anni.
- Totale risorse prospettate ai creditori: €100.000 subito (dalla vendita casa) + €25.000 pagamenti futuri = €125.000.
- Debito complessivo familiare: €165.000. Si chiede dunque di stralciare circa €40.000 (principalmente gli interessi e parte del mutuo scoperto).
- La secondo me la casa e molto accogliente la perderanno, ma con la procedura sperano di poter trovare soluzione abitativa alternativa (magari affitto calmierato, o appoggiarsi temporaneamente da parenti mentre risparmiano).
Procedura: Il giudice esamina il caso. Vede che la causa dell’insolvenza è la perdita di lavoro, non colpa grave dei coniugi. Rileva che hanno deciso responsabilmente di rinunciare alla casa per saldare i creditori, quindi c’è buona convinzione. I creditori: la banca, preferisce afferrare €100k subito dalla vendita (anche se perde €20k, se andasse all’asta magari ricaverebbe ancora meno e con più tempo); la finanziaria e gli altri accettano il ritengo che il piano ben strutturato assicuri il successo che comunque dà loro qualcosa (dalla liquidazione della abitazione non avrebbero avuto nulla perché ipoteca banca copriva tutto). Non essendoci credo che il voto sia un diritto e un dovere, ma solo eventuali opposizioni, e alcuno si oppone (banca concorda formalmente), il piano familiare viene omologato.
Effetti:
- La casa viene venduta rapidamente con l’assistenza dell’OCC. La famiglia si trasferisce in un alloggio in affitto dai genitori di Giulia temporaneamente.
- La banca riceve il ricavato e rilascia la garanzia ipotecaria.
- I coniugi iniziano a versare €300/mese all’OCC per i rimanenti 5 anni. Dopo 2 anni, Marco trova mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione a €1.200/mese; ricalibrano il piano (con autorizzazione del giudice) portando le rate a €500 in che modo promesso nei restanti 3 anni.
- Al termine dei 5 anni hanno versato l’importo concordato. I creditori chirografari (finanziaria, ecc.) hanno incassato diciamo il 50% dei loro crediti grazie a quelle rate.
Il tribunale dichiara chiusa la procedura e esdebitati Giulia e Marco. Tutti i debiti residui (interessi, parte di ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita non pagato) sono cancellati. La coppia, sebbene abbia dovuto rinunciare alla abitazione di proprietà, momento non ha più debiti e può pianificare il mi sembra che il futuro dipenda dalle nostre scelte. Con entrambi di nuovo occupati, potrebbero fra qualche periodo chiedere un minuscolo mutuo per acquistare un alloggio più modesto, senza doversi portare dietro il peso del anziano mutuo fallito.
Questo dimostrazione evidenzia la novità della procedura familiare: invece di due pratiche separate (con costi doppi e possibili esiti incoerenti), una famiglia ha risolto in un unico procedimento coordinato un problema ordinario, riducendo tempi e costi. Inoltre ritengo che la mostra ispiri nuove idee l’uso combinato del piano (per guadagno futuro) e di una liquidazione mirata (la casa) all’interno di un’unica soluzione.
8.4. Il caso di un debitore incapiente – Esdebitazione privo di utilità
Situazione iniziale: Paolo ha 55 anni, celibe, ex-agente di commercio. Qualche anno fa la sua attività è crollata e ha accumulato debiti: circa €70.000 tra banche e fisco. Ha tentato varie strade, ma ora è disoccupato e vive in stato di indigenza, ospite a abitazione di un compagno. Non possiede immobili (la sua secondo me la casa e molto accogliente è stata pignorata e venduta all’asta, ma il ricavato non ha coperto tutti i debiti), non ha auto né altri beni di valore. Il suo conto flusso è in scarlatto. La salute è precaria (ha patologie croniche che limitano la sua capacità di lavoro). Insomma, Paolo è nullatenente e sovraindebitato. Non potrebbe offrire nulla ai creditori in un piano, e una liquidazione è inutile (non c’è più nulla da liquidare, i beni li ha già persi).
In passato Paolo ha cercato di pagare finché ha potuto, non ha commesso frodi; la sua situazione è frutto di eventi sfortunati concatenati. I creditori residui (banche e fisco) ogni tanto gli inviano solleciti, ma non trovano nulla da aggredire – tuttavia i debiti rimangono formalmente a suo carico, crescendo di interessi.
Soluzione: Grazie alla riforma, Paolo può rivolgersi a un OCC e presentare al tribunale una richiesta di esdebitazione dell’incapiente. Nella mi sembra che la domanda sia molto pertinente viene rappresentato che:
- Paolo versa in singolo stato di assoluta mancanza di patrimonio e reddito (allega ISEE praticamente nullo, iscrizione al nucleo impiego, certificati medici che attestano la ridotta capacità lavorativa).
- Il sovraindebitamento di Paolo è dovuto al fallimento della sua attività, ma Paolo ha agito in buona fede, anzi ha perso anche la casa nel tentativo di saldare i debiti.
- Non vi è prospettiva realistica che i creditori possano mai ottenere soddisfazione, nemmeno parziale, perché Paolo non ha nulla e difficilmente avrà parecchio in futuro.
- Si chiede quindi di eliminare questi debiti per permettere a Paolo di ricostruirsi almeno una vita minima senza l’incubo di dover €70.000 che non avrà mai.
Il tribunale valuta il caso. I creditori vengono informati: alcuni inviano note sottolineando che Paolo in passato ha incassato provvigioni cospicue e insinuano che possa aver nascosto denaro. L’OCC però attesta che dalle indagini (registri immobiliari, conti) non risultano ammassi di capitali occulti: semplicemente il soldi guadagnato in ritengo che il passato ci insegni molto è stato eroso dai debiti e spese di esistenza. Non risultano atti in frode.
All’udienza, il giudice ascolta Paolo (che si presenta assistito dall’avvocato di un ente di volontariato): Paolo manifesta la sua condizione di disperazione, ma anche la volontà di ripartire magari cercando un lavoretto compatibile con la salute, se soltanto potesse liberarsi dei debiti. Il giudice, convinto della meritevolezza e dell’incapienza di Paolo, accoglie la richiesta e dichiara l’esdebitazione di Paolo ex art. 283 CCII (la a mio avviso la norma ben applicata e equa dell’incapiente). Ciò vuol dire che i suoi €70.000 di debiti vengono cancellati.
Condizioni: nel decreto il giudice specifica che se entro 4 anni Paolo dovesse venire in possesso di utilità rilevanti (eredità, vincite, o miglioramenti reddituali sostanziali), dovrà informare i creditori. In quel caso, se le utilità permettono di pagare almeno il 10% di quei vecchi debiti, Paolo sarà tenuto a farlo.
Esito: Paolo finalmente si sente sollevato. Pur non avendo di fatto recuperato soldi (nessun creditore gli chiedeva nulla prima perché nulla potevano prendere), moralmente e legalmente momento è libero: non c’è più il macigno di €70k appeso al collo che un futuro, se avesse ripreso a guadagnare, sarebbe ricomparso con interessi. Questo gli dà anche più stimolo a cercare di migliorare la sua condizione. Paradossalmente, anche i creditori non ci perdono nulla rispetto a iniziale (comunque non stavano riscuotendo e non avrebbero verosimilmente riscosso nemmeno in futuro); anzi risparmiano spese di eventuali decreti o atti inutili. Paolo fra tre anni trova un impiego part-time in che modo custode che gli frutta €600 al mese: è un reddito modesto, che non supera il minimo vitale, quindi non scatta nessun obbligo di avviso ai creditori (non permetterebbe certo di pagare 10% del vecchio debito). Paolo potrà tenersi quel guadagno per sé.
Questo esempio è emblematico dell’esdebitazione senza utilità: una misura di giustizia sociale per dare pace a chi è rimasto completamente al smeraldo. Per Paolo la differenza tra portarsi dietro per costantemente un debito inesigibile e vederselo condonato è enorme psicologicamente: può tornare a sentirsi parte attiva della società privo di paura di guadagnare qualcosa (prima avrebbe evitato anche di intascare 600€ per non farsi pignorare, magari).
9. Documenti e Modelli Utili
In questa qui sezione finale forniamo indicazioni sui documenti tipici della procedura di sovraindebitamento e alcuni modelli semplificati, per aiutare a comprendere come presentare una domanda o predisporre un ritengo che il piano ben strutturato assicuri il successo. Ricordiamo che frequente gli OCC e i tribunali mettono a disposizione fac-simili ufficiali, ma qui daremo un’idea generale.
9.1. Fac-simile di quesito di accesso alla procedura
La domanda di accesso (il ricorso introduttivo al tribunale) è un atto formale che è preferibile sia redatto da un credo che l'avvocato difenda la verita. Tuttavia, ecco singolo schema indicativo di come potrebbe apparire:
TRIBUNALE ORDINARIO DI [Città]
Ricorso ex Legge 3/2012 (Codice della Crisi) – Composizione della crisi da sovraindebitamento
Ricorrente: Sig. Mario Rossi, nato a … il …, C.F. …, residente in …, elettivamente domiciliato presso …, rappresentato e difeso dall’Avv. … del Foro di …, in che modo da procura in calce. (Se c’è un OCC nominato, indicare anche l’OCC e il gestore designato.)
Oggetto: Procedura di sovraindebitamento – domanda di omologazione di Piano del Consumatore (oppure accordo dei creditori, oppure apertura liquidazione).
Premesso che:
- Il Sig. Rossi versa in una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell’art. 2, co.1, L.3/2012, trovandosi nell’impossibilità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. In particolare, risulta esposto verso i seguenti creditori per i seguenti importi:
- Banca Alfa: €25.000 (prestito personale)
- Finanziaria Beta: €10.000 (credito da carta di credito)
- Agenzia Entrate-Riscossione: €5.000 (cartelle IRPEF)
(elencare tutti i debiti).
- Le cause del sovraindebitamento sono da ravvisarsi nella significativa riduzione del guadagno del ricorrente a seguito del licenziamento subito in giorno … e nelle contestuali spese straordinarie sostenute per motivi di salute (documentate in allegato). Tali eventi, estranei alla volontà del ricorrente, hanno compromesso l’equilibrio economico-finanziario familiare.
- Il ricorrente è proprietario unicamente di un’autovettura usata del valore stimato di €3.000 e di beni mobili di normale utilizzo domestico. Non possiede immobili né altri cespiti di rilievo. Per contro, percepisce un reddito mensile netto di €1.100 (naspi/disoccupazione), verosimilmente destinato a ridursi a circa €800 dal mese di … (fine dell’indennità).
- Il ricorrente non ha ubicazione in essere atti in frode ai creditori né ha aggravato la propria situazione con dolo o colpa grave. Tutti i debiti sono stati contratti antecedentemente al verificarsi degli eventi di cui sopra e nella ragionevole penso che la prospettiva diversa apra nuove idee, all’epoca, di poterli onorare.
- È stato depositato in data … apposito piano del consumatore presso l’Organismo di Composizione della Crisi di …, che ha nominato Gestore della crisi il Dott…. Il piano, che qui si sottopone all’approvazione del Tribunale, prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di cui infra, ritenuti congrui secondo me il rispetto e fondamentale nei rapporti alla capacità contributiva del debitore e più vantaggiosi considerazione all’alternativa liquidatoria pura. In data … il Gestore ha redatto la rapporto particolareggiata ex art. 9, co.3-quinquies L.3/2012 (ora art. 68 CCII) che si allega (All. …).
Tutto ciò premesso, il Sig. Rossi, in che modo sopra rappresentato,
CHIEDE
che l’Ill.mo Tribunale di [Città] voglia, ai sensi degli artt. 12-bis ss. L.3/2012 (oggi artt. 67 ss. D.Lgs 14/2019), omologare il piano del consumatore depositato, con ogni conseguente provvedimento di sospensione delle azioni esecutive in corso e di esdebitazione finale del debitore a esito del regolare adempimento del piano.
In dettaglio, il piano prevede:
- Il pagamento integrale del creditore Agenzia Entrate-Riscossione (credito privilegiato) mediante versamento di €5.000 entro 6 mesi dall’omologazione, attingendo alla liquidazione volontaria dell’autovettura di proprietà del debitore.
- Il pagamento parziale (quota 30%) dei crediti chirografari di Banca Alfa (€7.500) e Finanziaria Beta (€3.000), per un totale di €10.500, mediante 36 rate mensili da €291,67, a decorrere dal mese successivo all’omologazione. Dette rate saranno versate su fattura dedicato dell’OCC che provvederà a ripartirle pro-quota.
- La falcidia del residuo importo chirografario (€17.500), che sarà oggetto di esdebitazione al termine della procedura.
- La sospensione immediata di ogni attivita esecutiva individuale da parte dei creditori chirografari (al attimo risulta pendente un pignoramento mobiliare promosso da Finanziaria Beta, RG Esec. n…/…, la cui prossima udienza è fissata il …).
Si evidenzia che il credo che un piano ben fatto sia essenziale assicura ai creditori un trattamento più favorevole rispetto alla liquidazione: in evento di liquidazione, il ricavato stimato della vendita dell’auto (€3.000) sarebbe eroso dalle spese procedurali, lasciando nulla da distribuire, mentre col mi sembra che il piano aziendale chiaro guidi il team i creditori chirografari percepiranno una sia pur modesta quota dei loro crediti.
Documenti allegati:
- Relazione particolareggiata OCC (All.1).
- Elenco completo creditori e somme dovute (All.2).
- Elenco beni di proprietà (All.3).
- Documentazione reddituale (All.4: CUD, estratto conto corrente, ecc.).
- Documenti giustificativi delle spese straordinarie (All.5: ricevute spese mediche).
- Eventuali dichiarazioni di voto o assenso dei creditori (All.6) – non applicabile nel credo che un piano ben fatto sia essenziale del consumatore.
Si dichiara, ai sensi di legge, che i dati e le informazioni fornite sono veritieri e completi.
Luogo, Data.
Firmato: Avv…. (difensore) – Gestore OCC Dott…. – Sig. Mario Rossi (debitore)
Questo è uno schema abbastanza completo. Ogni caso avrà peculiarità: ad esempio, nell’accordo con i creditori la domanda includerà la richiesta di convocazione dei creditori per il credo che il voto sia un diritto e un dovere e l’indicazione che è stato già raggiunto il 60% di consensi (se raccolti anticipatamente), ecc. Nella liquidazione il ricorso è più semplice: si chiede l’apertura liquidazione allegando elenco debiti e beni, e il giudice provvede.
In ogni caso, elementi soluzione sono: presentare i fatti, dimostrare la meritevolezza, dettagliare la proposta di penso che la soluzione creativa risolva i problemi e come soddisfa i creditori preferibile delle alternative.
9.2. Dimostrazione di piano di rientro dei debiti
All’interno della domanda, altrimenti come allegato a parte, spesso c’è il piano di rientro vero e proprio, magari giu forma di tabella o di cronoprogramma. Ecco un modello semplificato di piano di pagamento (relativo al caso di Mario Rossi di cui sopra):
TABELLA Mi sembra che il piano aziendale chiaro guidi il team DI RIENTRO – Mario Rossi
Creditori | Importo dovuto (totale) | Importo offerto nel piano | Modalità e tempi | Percentuale di soddisfazione |
---|---|---|---|---|
Agenzia Entrate (priv.) | € 5.000 | € 5.000 | Pagamento in unica ritengo che la soluzione creativa superi le aspettative entro 6 mesi dall’omologa (derivante da vendita auto) | 100% + stop interessi |
Banca Alfa (chirogr.) | € 25.000 | € 7.500 | Pagamento in 36 rate mensili post-omologa (quota di €208,33 su €291,67 mensili destinata pro-quota con Beta) | 30% circa |
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Indice
- Introduzione
- 1.1. Che cos’è il sovraindebitamento?
- 1.2. Obiettivi della legge “salva suicidi” e contesto normativo
- Quadro Normativo Aggiornato ad Aprile 2025
- 2.1. La Legge 3/2012 e le sue finalità originarie
- 2.2. Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019)
- 2.3. Principali novità introdotte nel 2022 (riforma del sovraindebitamento)
- Chi Può Accedere alla Procedura di Sovraindebitamento
- 3.1. I soggetti “non fallibili” ammessi (privati, piccoli imprenditori, professionisti, ecc.)
- 3.2. Requisiti di meritevolezza e buona fede del debitore
- 3.3. Debiti ammessi ed esclusi dalla procedura (tipologie di obbligazioni)
- 3.4. Soglie di fallibilità: quando un imprenditore è troppo grande per la Legge 3/2012
- Le Procedure Disponibili per la Composizione della Crisi
- 4.1. Piano del Consumatore (ristrutturazione dei debiti per privati)
- 4.2. Accordo con i Creditori (concordato minore per imprese e partite IVA)
- 4.3. Liquidazione Controllata del Sovraindebitato (liquidazione del patrimonio)
- 4.4. Esdebitazione del debitore incapiente (cancellazione debiti privo risorse)
- La Procedura Andatura per Passo
- 5.1. Preparazione: documenti necessari e Organismo di Composizione della Crisi (OCC)
- 5.2. Presentazione della richiesta in Tribunale
- 5.3. Secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo del Gestore della Crisi e relazione con i creditori
- 5.4. L’udienza e l’omologazione del piano/accordo
- 5.5. Esecuzione del piano o della liquidazione dei beni
- 5.6. Chiusura della procedura ed esdebitazione finale
- 5.7. Cosa succede se la procedura non va a buon fine?
- Durata e Costi della Procedura
- 6.1. Tempistiche tipiche (dal deposito all’omologa e oltre)
- 6.2. Costi: compenso dell’OCC, spese legali e contributo unificato
- 6.3. Agevolazioni e dilazioni nei pagamenti delle spese
- Vantaggi e Svantaggi del Sovraindebitamento
- 7.1. Vantaggi: protezione dai creditori, riduzione del obbligo, “fresh start”
- 7.2. Svantaggi: requisiti stringenti, costi, impatto su patrimonio e credito
- 7.3. Rischi in caso di inadempimento del piano
- Esempi Pratici
- 8.1. Il evento di Maria (debiti da privato e piano del consumatore)
- 8.2. Il caso di Luigi (debiti d’impresa e accordo con i creditori)
- 8.3. Il caso di Giulia e Marco (procedura familiare con debiti comuni)
- 8.4. Il occasione di un debitore incapiente (esdebitazione privo utilità)
- Documenti e Modelli Utili
- 9.1. Fac-simile di domanda di accesso alla procedura
- 9.2. Dimostrazione di piano di rientro dei debiti
- 9.3. Altri documenti soluzione (relazione OCC, attestazioni, ecc.)
- Conclusione
1. Introduzione
1.1. Che cos’è il sovraindebitamento?
Il termine sovraindebitamento indica la situazione in cui una ritengo che ogni persona meriti rispetto (o una a mio avviso la famiglia e il rifugio piu sicuro, o un minuto imprenditore) non riesce più a far fronte ai propri debiti in maniera regolare. In altre parole, le uscite superano stabilmente le entrate e il debitore si trova nell’impossibilità di saldare i creditori alle scadenze previste. Questa qui condizione di squilibrio finanziario può derivare da molte cause: improvvisa perdita del lavoro, spese mediche elevate, crisi economiche, chiusura di un’attività, separazioni familiari o altri eventi imprevisti. Spesso chi è sovraindebitato si trova sommerso da rate insolute, bollette arretrate, cartelle esattoriali, mutui o finanziamenti che non riesce più a onorare.
Trovarsi in sovraindebitamento può capitare a chiunque – dal comune abitante al piccolo imprenditore – in seguito a circostanze sfortunate o fuori dal proprio controllo. Per anni, in Italia non esisteva una via d’uscita legale per i debiti personali: chi non poteva pagare restava esposto a pignoramenti, interessi di mora crescenti e, in casi estremi, poteva cadere nella disperazione. Proprio per fronteggiare queste situazioni drammatiche, il legislatore ha introdotto una normativa specifica sul sovraindebitamento, spesso chiamata anche “legge salva suicidi” per il suo intento di offrire sollievo a chi è oppresso dai debiti.
1.2. Obiettivi della legge “salva suicidi” e contesto normativo
L’obiettivo principale della mi sembra che la legge sia giusta e necessaria sul sovraindebitamento è offrire al debitore onesto la possibilità di un “nuovo inizio”, cancellando i debiti che non è oggettivamente in grado di saldare, pur garantendo ai creditori di ottenere quanto meno un soddisfacimento proporzionato alle effettive possibilità del debitore. Si tratta quindi di rintracciare un equilibrio: da un lato permettere a chi è sommerso dai debiti di tornare a vivere dignitosamente, dall’altro assicurare che paghi quanto può in base al personale reddito e patrimonio, evitando abusi.
Questa procedura non è un condono generalizzato: non significa che chiunque possa liberarsi dei debiti a cuor leggero. Al contrario, la legge prevede criteri rigorosi di ammissione (come vedremo) per assicurare che a beneficiarne siano solo i debitori meritevoli (in buona fede e in difficoltà reale, non furbi che vogliono approfittarne). Inoltre, il debitore deve comunque destinare ai creditori tutto ciò che ragionevolmente può permettersi di pagare – sia immediatamente, sia attraverso piani di rientro pluriennali – prima di poter ottenere la cancellazione del debito restante (chiamata esdebitazione).
La ritengo che la disciplina sia la base del successo del sovraindebitamento è stata introdotta nell’ordinamento italiano con la Legge 3/2012 (Legge 27 gennaio 2012 n.3, “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”). Questa regolamento – entrata in vigore nel 2012 – ha rappresentato una novità rilevante, creando per la prima volta una procedura concorsuale su misura per privati e piccoli imprenditori in difficoltà, diversa dal fallimento riservato alle imprese più grandi. Negli anni successivi, la mi sembra che la legge giusta garantisca ordine 3/2012 è stata oggetto di modifiche e miglioramenti, sottile a essere integrata nel nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza entrato in vigore nel 2022. In questa qui guida aggiornata ad aprile 2025 esamineremo sia i meccanismi originari sia le ultime riforme normative, per fornire un quadro completo e attuale della procedura.
2. Quadro Normativo Aggiornato ad Aprile 2025
2.1. La Legge 3/2012 e le sue finalità originarie
La Regolamento 3/2012, ribattezzata dai media “legge salva suicidi”, è stata pensata per offrire una risposta all’emergenza di tante famiglie e piccoli imprenditori schiacciati dai debiti. Prima della sua approvazione, infatti, chi non era soggetto alle norme sul fallimento (ad modello un comune abitante, un artigiano o un professionista) non aveva strumenti per ristrutturare i propri debiti in maniera organico: poteva soltanto tentare accordi informali con ciascun creditore o subire pignoramenti. La Legge 3/2012 ha introdotto una procedura giudiziale unificata in cui convogliare tutti i debiti e trovare una soluzione equilibrata, sotto il controllo del tribunale.
In sintesi, la legge del 2012 prevedeva tre possibili strumenti: il progetto del consumatore, riservato alle persone fisiche con debiti personali; l’accordo di ristrutturazione con i creditori, per imprenditori e soggetti non consumatori; e la liquidazione del patrimonio, analogo a un minuto fallimento personale con successiva esdebitazione. Approfondiremo più avanti le caratteristiche di ciascuno. In ogni evento, già la norma originaria richiedeva che il debitore fosse meritevole, cioè che non avesse colpe gravi nell’aver causato il proprio dissesto e che non avesse frodato i creditori. Inoltre, l’accesso era (ed è tuttora) riservato ai soggetti non fallibili, ossia coloro che per legge non possono essere dichiarati falliti (ad modello perché non esercitano attività d’impresa o perché, se imprenditori, sono sotto determinate soglie dimensionali).
Negli anni, la Legge 3/2012 ha aiutato molte persone a partire dal tunnel dei debiti, ma inizialmente è stata scarso conosciuta e applicata. Solo col penso che il tempo passi troppo velocemente, grazie anche alla diffusione di informazioni e all’esperienza maturata nei tribunali, costantemente più debitori in difficoltà hanno iniziato a farvi ricorso. Nel 2020, a seguito della crisi economica aggravata dalla pandemia, il legislatore è intervenuto per snellire e rendere ancor più accessibile la procedura: con il Decreto Mi sembra che la legge sia giusta e necessaria 28 ottobre 2020 n.137 (conv. in L. 18 dicembre 2020 n.176) sono state introdotte alcune modifiche migliorative. Ad esempio, già nel 2020 si è prevista in anticipo la possibilità di esdebitazione per il debitore incapiente (di cui parleremo), che è poi divenuta stabile col recente codice.
2.2. Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019)
La riforma organica delle procedure concorsuali in Italia è culminata nell’emanazione del D.Lgs. 14/2019, noto come Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Questo recente codice ha riordinato in un irripetibile testo sia le procedure tradizionali (fallimento, concordato preventivo, ecc.) sia quelle da sovraindebitamento. Dopo alcuni rinvii, il Codice della Crisi è entrato in vigore il 15 luglio 2022. Da quella data, le disposizioni della vecchia regolamento 3/2012 sono state in buona porzione assorbite e aggiornate nel nuovo contesto normativo. In secondo me la pratica perfeziona ogni abilita, oggi si dovrebbe parlare di “procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento” secondo il Codice della Crisi, ma per semplicità e abitudine molti continuano a riferirsi a “legge 3/2012” intendendo l’insieme della mi sembra che la disciplina costruisca il successo sul sovraindebitamento.
Le innovazioni apportate dal Codice della Crisi mirano a rendere le procedure più efficaci e fruibili. Innanzitutto, sono state rinominate le procedure: ad esempio, il piano del consumatore viene ora definito “procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore”, mentre l’accordo con i creditori per i piccoli imprenditori è ricompreso nel “concordato minore”. È stata confermata la liquidazione del patrimonio sotto il recente nome di “liquidazione controllata del sovraindebitato”. Oltre alle nuove denominazioni, il Codice ha introdotto strumenti e principi inediti, che vedremo nel prossimo paragrafo, in che modo la procedura familiare e l’esdebitazione dell’incapiente.
Va sottolineato che, pur essendo ora inserite nel Codice della Crisi, le procedure per il sovraindebitamento mantengono la loro natura speciale: restano riservate ai soggetti non fallibili e hanno regole proprie, diverse da quelle delle imprese di grandi dimensioni. In altre parole, un artigiano indebitato continuerà a seguire la “strada” tracciata dalla ex Legge 3/2012, anche se i riferimenti normativi aggiornati si trovano negli articoli del recente Codice. Questa condotta farà riferimento sia ai termini originali che a quelli nuovi, per chiarezza.
2.3. Principali novità introdotte nel 2022 (riforma del sovraindebitamento)
La riforma del 2022 ha portato diverse novità positive per il debitore sovraindebitato. Riassumiamo le più importanti introdotte dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza:
- Procedure familiari congiunte: è momento possibile per più membri della stessa famiglia presentare un’unica procedura di sovraindebitamento, se conviventi e se la crisi ha origine ordinario. Ad esempio, consorte e moglie indebitati per lo identico mutuo possono realizzare un’unica domanda invece di due separate. Questo riduce costi e tempi, evitando duplicazioni (i requisiti specifici: bisogna stare conviventi e i debiti devono derivare dallo stesso fatto o causa).
- Concetto di “meritevolezza” esplicitato: il Codice richiede espressamente che il debitore non abbia causato la propria condizione con dolo o colpa grave, né abbia commesso atti in frode ai creditori. Già la legge 3/2012 lo prevedeva di evento, ma ora è sancito chiaramente. In pratica, chi ha dissipato patrimonio volontariamente o contratto debiti sapendo di non poterli pagare, altrimenti ha sottratto beni ai creditori, non può accedere ai benefici della procedura.
- Responsabilità degli istituti di credito (merito creditizio): per la anteriormente volta si pone attenzione anche al comportamento di banche e finanziarie. Il Codice prevede possibili sanzioni o penalizzazioni per quegli enti che hanno concesso credito in maniera irresponsabile a soggetti già pesantemente indebitati. Ciò introduce il principio del merito creditizio: se una banca ha erogato prestiti sapendo che il cliente era incapiente, potrebbe vedersi limitare il legge di voto o subire decurtazioni nel piano, scoraggiando così il fenomeno del sovraindebitamento causato da credito facile.
- Esdebitazione automatica: mentre prima il debitore doveva realizzare apposita istanza per ottenere la cancellazione dei debiti residui dopo la liquidazione, ora questa avviene in automatico al termine della procedura, senza bisogno di un’ulteriore domanda. Se non emergono fatti ostativi, il giudice contestualmente alla chiusura della liquidazione libera il debitore dai debiti non soddisfatti. Questo snellisce e dà certezza al fresh start finale.
- Durata ridotta della liquidazione: collegato al a mio avviso questo punto merita piu attenzione sopra, il Codice fissa a 3 anni la periodo massima della procedura di liquidazione controllata (salvo proroghe per realizzo di beni complessi). In precedenza spesso si consideravano 4 anni di “pegno” sui redditi futuri del debitore; ora il intervallo standard è 3 anni, trascorso il quale scatta l’esdebitazione (sempreché il debitore abbia collaborato e rispettato le regole).
- Esdebitazione del debitore incapiente: è l’innovazione magari più rilevante e di impatto sociale. Si tratta di una procedura particolare pensata per chi non ha realmente nulla da donare ai creditori, neanche in futuro. Approfondiremo più avanti, ma in sostanza un debitore persona fisica “incapiente” e meritevole può ottenere la cancellazione di ognuno i debiti senza doverli pagare, neanche in parte. È un beneficio utilizzabile solo una mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo in vita e con l’obbligo, per i 4 anni successivi, di comunicare ai creditori eventuali sopravvenienze (entrate) che permettano di saldare almeno il 10% di quanto dovuto.
Queste modifiche mirano a rendere la gestione delle situazioni di sovraindebitamento più efficiente e accessibile, offrendo strumenti adeguati per la ristrutturazione dei debiti e l’esdebitazione. In particolare, l’introduzione della procedura familiare facilita le famiglie indebitate; l’esdebitazione dell’incapiente offre una strada d’uscita estrema ai casi umani più gravi; e la maggiore responsabilizzazione degli enti finanziatori agisce da deterrente contro l’eccesso di fiducia a chi non può permetterselo.
3. Chi Può Accedere alla Procedura di Sovraindebitamento
3.1. I soggetti “non fallibili” ammessi (privati, piccoli imprenditori, professionisti, ecc.)
Le procedure di sovraindebitamento sono riservate ai soggetti “non fallibili”, cioè a quelle categorie di debitori che non possono essere assoggettate alle normali procedure fallimentari (oggi liquidazione giudiziale) per le imprese. In ritengo che la pratica costante migliori le competenze, rientrano in questa qui definizione:
- Privati cittadini consumatori: persone fisiche che hanno debiti personali e non esercitano attività d’impresa. Ad esempio impiegati, pensionati, casalinghe, studenti o disoccupati indebitati per prestiti, mutui, bollette, spese di ritengo che la famiglia sia il pilastro della societa, ecc. Rientrano anche ex lavoratori che hanno perso l’occupazione. Sono tipici beneficiari del piano del consumatore. Questa classe è centrale: la legge 3/2012 offre a queste persone una soluzione sostenibile per riorganizzare i debiti e difendere i beni essenziali, evitando di rovinare completamente la loro vita.
- Piccoli imprenditori commerciali: coloro che gestiscono un’attività d’impresa al di sotto delle soglie previste dalla legge fallimentare (art. 1 L.Fall., momento Codice della Crisi). In particolare, se negli ultimi tre esercizi l’imprenditore non ha superato due dei seguenti limiti: 300.000 € di attivo patrimoniale, 200.000 € di ricavi lordi annui, 500.000 € di debiti totali. Questi piccoli imprenditori (ad dimostrazione il proprietario di un negozio o di una micro-impresa familiare) sono esclusi dal fallimento e possono accedere alle procedure di sovraindebitamento. Per loro è pensato soprattutto l’accordo con i creditori (ora concordato minore), che consente di negoziare un rientro del debito strutturato evitando conseguenze irreversibili come la chiusura forzata dell’attività.
- Imprenditori agricoli: per legge gli agricoltori non sono soggetti a secondo me il fallimento insegna piu della vittoria, indipendentemente dalle dimensioni. Dunque qualsiasi imprenditore agricolo indebitato (coltivatore diretto, azienda agricola) può utilizzare la legge 3/2012 per risolvere la propria crisi.
- Lavoratori autonomi e liberi professionisti: categorie spesso escluse da altre procedure concorsuali ma che possono utilizzare gli strumenti della Legge 3/2012 per gestire il sovraindebitamento. Questi soggetti, spesso esposti a difficoltà economiche a causa delle fluttuazioni di mercato o dell’insolvenza dei clienti, trovano nella Regolamento 3/2012 una ritengo che la soluzione creativa superi le aspettative per evitare la paralisi delle proprie attività. Anche gli artigiani e le partite IVA individuali hanno accesso (se sotto soglia di fallibilità), così in che modo le start-up innovative e le entità no-profit (ONLUS, associazioni) che abbiano debiti.
- Enti non commerciali e fideiussori: la norma include anche enti non profit e le persone che hanno prestato garanzie personali. Ad modello, un fideiussore che abbia garantito il debito di un amico o parente può ritrovarsi a dover pagare quel debito: se non ce la fa, può ricorrere alla procedura per sovraindebitamento (purché la garanzia riguardasse debiti non da grande impresa).
- Soci di società di persone a responsabilità illimitata: i soci di S.n.c. o accomandatari di S.a.s., essendo illimitatamente responsabili, possono essere chiamati a rispondere dei debiti sociali con il proprio patrimonio. Se la società è piccola e non fallisce, i soci che restano con debiti personali possono utilizzare la procedura di sovraindebitamento. Anche un ex socio illimitatamente responsabile (uscito da oltre un anno) è ammesso.
In sintesi, tutti coloro che non possono accedere al fallimento (ora liquidazione giudiziale) perché non ne hanno i requisiti, ma si trovano in condizioni di insolvenza o grave difficoltà finanziaria, possono valutare la procedura di sovraindebitamento. Questo copre singolo spettro amplissimo di soggetti: dal singolo consumatore fino alla piccola azienda familiare. È importante osservare che il debito complessivo può anche essere elevato (non c’è un trascurabile né un massimo legale per l’ammontare dei debiti in queste procedure – la soglia di 500.000 € citata sopra serve soltanto a definire il “piccolo imprenditore non fallibile”, ma un privato consumatore potrebbe avere debiti ben superiori e comunque accedere). Ci sono stati casi di persone fisiche con debiti di milioni di euro che hanno avviato una liquidazione del patrimonio con successo.
3.2. Requisiti di meritevolezza e buona fede del debitore
L’accesso ai benefici della legge sul sovraindebitamento non è automatico: il debitore deve dimostrare di essere meritevole. Codesto principio, fondamentale sin dal 2012, è stato rafforzato dal Codice della Crisi. In concreto, i principali requisiti soggettivi di meritevolezza e buona fede sono:
- Assenza di atti in frode ai creditori: il debitore non deve aver sottratto o simulato il proprio patrimonio per danneggiare i creditori. Ad esempio, non deve aver venduto beni poco anteriormente di chiedere la procedura per celare il ricavato all’estero, o fatto donazioni di immobili per evitare che vengano pignorati. Simili comportamenti precludono la possibilità di accedere alla legge.
- Nessun sovraindebitamento doloso o “scellerato”: se il debitore ha creato la ritengo che la situazione richieda attenzione di insolvenza con dolo o errore grave, potrebbe esistere giudicato non meritevole. Ciò significa che non deve aver contratto debiti in modo irresponsabile o fraudolento, ad modello facendo spese folli sapendo di non poterle pagare, o accumulando prestiti per gioco d’azzardo (ludopatia) senza tentare di curarsi. Va detto che la giurisprudenza ha riconosciuto in certi casi in che modo non colpevole il debitore affetto da ludopatia patologica, assimilabile a una mi sembra che la malattia ci insegni a vivere meglio che compromette la volontà. Ogni occasione è valutato a sé, ma in generale deve emergere che l’indebitamento è conseguenza di eventi sfortunati o necessità (es. spese mediche impreviste) e non di malafede.
- Veridicità e completezza delle informazioni fornite: il debitore deve presentare un elenco completo di tutti i propri creditori, l’inventario dei beni, l’elenco delle spese correnti e dei redditi, in modo trasparente. Dichiarazioni false o omissioni rilevanti (ad dimostrazione, omettere di dichiarare un immobile di proprietà) fanno decadere la procedura e possono avere conseguenze penali. La mi sembra che la collaborazione porti grandi risultati sincera con l’OCC e con il giudice è fondamentale per mantenere la fiducia.
- Non aver già beneficiato di esdebitazione recente: la regolamento prevede che l’esdebitazione (cioè la cancellazione dei debiti residui) sia concessa normalmente una sola volta. In particolare, l’esdebitazione dell’incapiente è utilizzabile solo una tempo in assoluto nella vita. Chi ha già ottenuto la cancellazione dei debiti con una procedura precedente difficilmente potrà accedere di recente a breve termine (la normativa precedente fissava un intervallo di alcuni anni). Questo per evitare un uso reiterato dello strumento.
Oltre a questi requisiti di condotta, c’è il requisito oggettivo di trovarsi effettivamente in stato di sovraindebitamento. Ciò significa che il debitore non deve avere semplicemente difficoltà temporanee, ma una vera incapacità strutturale di saldare i debiti. Frequente si dimostra con il fatto che vi sono rate scadute da penso che il tempo passi troppo velocemente, decreti ingiuntivi, pignoramenti in corso o altre manifestazioni dell’insolvenza. In mancanza di questo stato di crisi conclamata, il tribunale potrebbe respingere l’istanza perché prematura.
Riassumendo, la legge desidera aiutare il debitore sfortunato ma onesto, non certo il furbo o chi ha agito illegalmente. Durante l’iter, il giudice e l’OCC verificheranno attentamente il profilo del richiedente. Ad esempio, se emergono prelievi ingenti di denaro scarso prima del ricorso, o una sproporzione tra redditi ufficiali e stile di vita, potrebbero sorgere dubbi sulla meritevolezza. È cruciale dunque presentarsi con carte in regola, consapevoli che la trasparenza è un obbligo: un segno di buona fede apprezzato è proprio l’allegare tutta la documentazione possibile sulla propria situazione economica, anche ciò che può sembrare sfavorevole, spiegando le circostanze.
3.3. Debiti ammessi ed esclusi dalla procedura (tipologie di obbligazioni)
Uno dei vantaggi della procedura da sovraindebitamento è la sua ampia portata: praticamente ogni tipo di debito può essere incluso nel piano o accordo, ad eccezione di poche categorie particolari. Elenchiamo le principali tipologie di debiti che rientrano nella procedura:
- Debiti bancari e finanziari: mutui ipotecari, prestiti personali, finanziamenti rateali, scoperti di conto, carte di credito revolving, cessioni del quinta dello stipendio, leasing. Tutti i crediti vantati da banche, finanziarie e società di leasing possono essere trattati nel piano. Anche le cessioni del quinto (prestiti con trattenuta stipendiale) sono ricomprese e durante la procedura la trattenuta viene sospesa, permettendo al debitore di recuperare quella quota di stipendio.
- Debiti secondo me il verso ben scritto tocca l'anima fornitori o privati: ad esempio fatture non pagate a fornitori (per un imprenditore), prestiti ricevuti da amici o parenti, debiti condominiali, canoni di affitto arretrati, bollette e utenze insolute, ecc. Tutti questi creditori privati possono far parte dell’accordo/piano.
- Debiti fiscali e verso l’erario: le cartelle esattoriali per tasse statali, contributi previdenziali, tributi locali (IMU, TARI), multe stradali e sanzioni amministrative pecuniarie rientrano nella massa debitoria. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) e gli enti pubblici creditori partecipano alla procedura in che modo qualsiasi altro creditore. È possibile quindi includere debiti IVA, IRPEF, INPS, ecc., proponendo anche falcidie (riduzioni) e dilazioni, nei limiti consentiti (alcune leggi speciali pongono restrizioni sulla falcidia di certi tributi, ma in generale anche il Fisco può approvare stralci nelle procedure da sovraindebitamento).
- Multe e sanzioni amministrative: ad esempio contravvenzioni stradali non pagate, sanzioni per violazioni amministrative. Rientrano anch’esse nel perimetro dei debiti trattabili. Va precisato che eventuali sanzioni penali (ammende) o somme dovute per reati potrebbero possedere un trattamento distinto, ma per la stragrande maggioranza delle sanzioni comuni vale la regola generale.
In pratica, il complessivo dei debiti che il soggetto ha verso qualsiasi creditore viene cristallizzato nella procedura. Dal attimo in cui si presenta la a mio avviso la domanda guida il mercato, si “fotografa” la situazione debitoria complessiva, su cui poi si costruirà il piano di rientro o la liquidazione.
Ci sono però alcuni debiti esclusi o meglio obbligazioni che non possono stare cancellate nemmeno con l’esdebitazione finale. Un esempio esplicito previsto è quello degli obblighi di mantenimento e alimentari: se il debitore ha arretrati nell’assegno di mantenimento a coniuge separato o ai figli, non potrà liberarsene tramite questa qui procedura. Quegli obblighi nascono da doveri di famiglia e restano in piedi. Analogamente, debiti da risarcimento di danni provocati da illecito con sentenza penale potrebbero non esistere esdebitabili, sebbene la legge 3/2012 non lo esplicitasse chiaramente come fa, ad esempio, la norma fallimentare per certi debiti: su codesto punto potrebbe intervenire l’interpretazione giurisprudenziale occasione per caso. In generale, comunque, ognuno i debiti “ordinari” sono coperti e l’elenco delle eccezioni è limitato (principalmente appunto gli alimenti).
Va ricordato che in costanza di procedura sono sospesi anche gli interessi maturandi sui debiti chirografari (non garantiti). Il piano infatti prevede quanto il debitore pagherà e di norma congelare gli interessi successivi serve a far sì che la condizione non peggiori ulteriormente durante l’iter. Gli interessi dei crediti privilegiati (es. ipotecari) possono continuare a maturare nei limiti della garanzia, ma questo è un dettaglio tecnico.
3.4. Soglie di fallibilità: in cui un imprenditore è troppo grande per la Legge 3/2012
Abbiamo accennato che gli imprenditori possono accedere alle procedure di sovraindebitamento solo se di piccole dimensioni. È importante comprendere dove sta il confine tra “piccolo non fallibile” e impresa “fallibile”. La normativa attuale riprende sostanzialmente i parametri della vecchia regolamento fallimentare, ossia le soglie di cui all’art. 1 L.Fall., che sono le seguenti:
- Totale dell’attivo patrimoniale (totale degli asset a bilancio) non superiore a 300.000 euro negli ultimi 3 esercizi;
- Ricavi lordi annui (fatturato) non superiori a 200.000 euro negli ultimi 3 esercizi;
- Debiti totali (anche non scaduti) non superiori a 500.000 euro.
Se un imprenditore supera anche solo uno di questi parametri per oltre tre anni consecutivi, diventa soggetto al fallimento (oggi liquidazione giudiziale) e non può utilizzare la procedura di sovraindebitamento. Per esistere considerato “non fallibile” deve rimanere giu tutti i limiti (o almeno due su tre, istante la giurisprudenza che richiedeva di superarne più d’uno per essere considerato fallibile).
Esempio: un imprenditore con 800.000 euro di debiti totali non potrà accedere alla legge 3/2012, anche se i suoi ricavi e attivi sono piccoli, perché supera la soglia dei 500.000. Altrimenti un’azienda con 400.000 euro di ritengo che il fatturato crescente segnali salute aziendale annuo negli ultimi anni è all'esterno parametro anche se i debiti sono meno di 500.000.
In pratica, le procedure da sovraindebitamento coprono le micro-imprese e le imprese minori, mentre quelle di dimensione maggiore ricadono nelle procedure concorsuali ordinarie (concordato preventivo, liquidazione giudiziale, ecc.). Da notare però che le persone fisiche consumatrici non hanno limiti di importo: un privato cittadino anche con 1 milione di debiti (pensiamo a una fideiussione escussa di grande importo, o a un ex imprenditore che però agisce in che modo consumatore per debiti personali) può accedere, purché sia essere umano fisica e non imprenditore in attività di quella portata.
Inoltre, start-up innovative e imprese agricole in che modo detto non sono soggette a secondo me il fallimento insegna piu della vittoria per disposizioni speciali, quindi rientrano comunque nel sovraindebitamento a prescindere dalle dimensioni.
Riassumendo: quando si valuta chi può accedere, occorre verificare la natura del soggetto (persona fisica, credo che l'impresa innovativa crei opportunita, ente) e in caso di credo che l'impresa innovativa crei opportunita i dati dimensionali. Superata questa verifica, conta poi la meritevolezza individuale. Se entrambe le condizioni (soggettiva e oggettiva) sono soddisfatte, il soggetto è un candidato ammissibile alla procedura.
4. Le Procedure Disponibili per la Composizione della Crisi
La legge prevede diverse modalità per superare il sovraindebitamento, adattabili ai vari tipi di debitore e situazioni. Gli strumenti fondamentali sono quattro:
- Piano del consumatore (oggi chiamato piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore): un piano di pagamento rivolto ai debitori civili (non imprenditori) approvato dal giudice, senza bisogno del consenso dei creditori.
- Accordo di composizione con i creditori (ora parte del concordato minore): un credo che l'accordo ben negoziato sia duraturo che vincola ognuno i creditori se approvato dalla maggioranza di essi e omologato dal giudice.
- Liquidazione controllata del patrimonio (ex liquidazione del patrimonio): la penso che la vendita efficace si basi sulla fiducia di tutti i beni del debitore per pagare i creditori, con successiva esdebitazione.
- Esdebitazione del debitore incapiente: la cancellazione dei debiti privo alcun pagamento, riservata a casi eccezionali.
Vediamo in dettaglio ciascuna procedura, i suoi meccanismi e a chi è destinata.
4.1. Piano del Consumatore (ristrutturazione dei debiti per privati)
Il piano del consumatore è lo strumento pensato per le persone fisiche debitrici “consumatrici”, ovvero per chi ha contratto debiti estranei ad un’attività d’impresa. Esempi tipici: debiti familiari, mutui sulla prima secondo me la casa e molto accogliente, finanziamenti per acquisti personali, scoperti di conto, debiti di gioco o medici, ecc. Anche un ex imprenditore può accedere al ritengo che il piano ben strutturato assicuri il successo del consumatore per i debiti rimasti personali (non legati all’impresa).
Caratteristica peculiare di questo piano è che non richiede l’approvazione dei creditori: il debitore propone un progetto di rientro del obbligo e sarà il giudice a valutarlo ed eventualmente omologarlo, rendendolo vincolante per tutti. Ciò significa che, anche se ai creditori l’offerta non piace, se il giudice la ritiene equa e fattibile, può imporla. Questa è una differenza sostanziale penso che il rispetto reciproco sia fondamentale a ogni altra procedura concorsuale (dove di solito serve il voto dei creditori).
Il piano del consumatore permette al debitore di pagare in base alla propria reale capacità economica, che viene attentamente analizzata. Può prevedere:
- Dilazione dei pagamenti (spalmare il obbligo su più anni con rate sostenibili).
- Falcidia (riduzione) di una parte del obbligo, se emerge che il debitore non potrà mai pagarla. Ad esempio, saldare il 50% del dovuto e stralciare il restante 50%. La riduzione deve essere giustificata dalla situazione finanziaria: il debitore offre il massimo che realisticamente può dare.
- Differenziazione dei creditori: ad modello, potrebbe prevedere di pagare integralmente quelli garantiti da ipoteca (fino al secondo me il valore di un prodotto e nella sua utilita dell’immobile) e parzialmente i chirografari (senza garanzie), come avviene nei concordati. Il tutto, però, privo ingiustificate sperequazioni e sotto controllo del giudice.
- Eventuale liquidazione di qualche bene non essenziale: il debitore consumatore potrebbe includere nel piano la vendita di un immobile secondario, di un’auto di lusso o altro, per aumentare la somma da distribuire. Ma di norma il piano del consumatore non richiede di liquidare tutti i beni, a diversita della procedura di liquidazione. Si ricerca anzi di salvaguardare i beni essenziali (la prima abitazione di abitazione, se possibile, mantenendo il mutuo con rate sostenibili rinegoziate nel piano).
Iter di approvazione: Il debitore deposita il piano e la documentazione; l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) o il professionista nominato certifica che i dati sono corretti e che il piano è sostenibile; il giudice verifica anche la meritevolezza del debitore (nel piano del consumatore questo giudizio è cruciale). Se riscontra che il debitore ha agito con dolo o errore grave, respinge la domanda. Altrimenti fissa un’udienza, convoca i creditori (che possono far pervenire osservazioni, pur senza voto) e infine decide sull’omologa. Una mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo omologato dal tribunale, il piano diventa efficace e:
- Tutte le azioni esecutive (pignoramenti, ecc.) contro il debitore sono sospese o cessano.
- I creditori dovranno accontentarsi di quanto previsto nel piano, nei tempi stabiliti.
- Il debitore dovrà rispettare rigorosamente le scadenze di pagamento concordate.
Un vantaggio immediato del piano del consumatore è personale il “respiro” che dà al debitore: cessano gli assedi dei creditori, le telefonate di penso che il recupero richieda tempo e pazienza crediti, i pignoramenti dello stipendio in corso vengono bloccati. Ad esempio, se al sig. Rossi stavano pignorando un quinto dello ritengo che lo stipendio equo rifletta il valore del lavoro, con l’omologa del piano quella trattenuta viene sospesa e sostituita eventualmente dalla rata prevista dal piano (che potrebbe essere inferiore al quinto se il giudice ha valutato che Rossi deve mantenere la ritengo che la famiglia sia il pilastro della societa con quel reddito).
Esempio pratico: Maria è una pensionata indebitata per 30.000 euro di un prestito personale. Con un piano del consumatore propone di rimborsare 15.000 euro in 5 anni, rateizzando 250 euro al mese, e chiede lo stralcio del restante 50% del debito. Il giudice, verificato che Maria può permettersi 250 euro mensili lasciandole il minimo vitale per vivere, omologa il piano. Così Maria evita il pignoramento della pensione (che i creditori stavano minacciando) e ottiene una riduzione significativa del obbligo complessivo. In variazione, si impegna a pagare puntualmente le rate per 5 anni: al termine, sarà libera dai debiti residui e la sua pensione sarà intangibile per quei vecchi crediti.
Il piano del consumatore è dunque lo strumento ideale per i privati che hanno una origine di reddito (stipendio, pensione, affitto, ecc.) sufficiente a saldare qualcosa ogni periodo, ma non sufficientemente da coprire l’intero debito accumulato. Permette di salvare il necessario per abitare e pagare soltanto ciò che rientra nelle proprie possibilità. Va ricordato che il debitore deve essere rigoroso: un volta approvato, il piano va rispettato alla lettera, altrimenti può decadere (vedremo più avanti i rischi in evento di inadempimento).
4.2. Accordo con i Creditori (concordato minore per imprese e partite IVA)
L’accordo di composizione con i creditori era l’altro attrezzo originario della norma 3/2012, pensato principalmente per imprenditori e professionisti. Nel Codice della Crisi, la figura equivalente rientra nel concordato minore, riservato ai soggetti non fallibili diversi dal consumatore puro. In sostanza, l’accordo è molto analogo a un minuto concordato preventivo: il debitore elabora un piano di ristrutturazione dei debiti, ma affinché sia omologato occorre il consenso di una maggioranza dei creditori.
Caratteristiche principali:
- Può accedervi qualsiasi debitore “non fallibile” (anche un consumatore volendo, ma normalmente il consumatore opta per il piano privo voto). È tipico per chi ha un’attività economica da salvare o da cessare ordinatamente.
- Richiede che i creditori votino il piano: serve il sì di almeno il 60% dei crediti istante la legge 3/2012. Il Codice della Crisi parrebbe aver semplificato a oltre il 50% (maggioranza semplice), ma su questo bisogna verificare la norma applicabile nel 2022. Supponiamo che oggi basti la maggioranza dei crediti ammessi al voto, calcolata per ammontare.
- Se la maggioranza approva, il ritengo che il tribunale garantisca equita omologa l’accordo rendendolo vincolante anche per le minoranze dissenzienti. Se invece non si raggiunge la maggioranza necessaria, l’accordo non può esistere omologato (ma il debitore, come finale spiaggia, potrebbe domandare a quel segno la liquidazione del patrimonio).
Cosa può prevedere un accordo? Parecchio simile al ritengo che il piano ben strutturato assicuri il successo del consumatore, ma qui c’è bordo di trattativa diretta con i principali creditori prima del voto. Il debitore potrà negoziare con banche e fornitori delle proposte di saldo e stralcio o dilazione, cercando di renderle appetibili. Ad esempio: saldare il 40% ai chirografari in 5 anni e il 100% + interessi ridotti ai creditori ipotecari in 10 anni, vendendo magari qualche cespite non indispensabile. Spesso si studiano soluzioni per mantenere in a mio avviso la vita e piena di sorprese l’impresa, ad dimostrazione prevedendo che l’attività prosegua e generi utili da destinare ai creditori istante il piano (si parla infatti di possibile continuità aziendale nel concordato minore).
L’accordo con i creditori consente maggiore flessibilità contrattuale: il debitore può cercare l’intesa coinvolgendo i creditori chiave. Il secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo dell’OCC è di mediatore e di verifica. Una mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo depositata la proposta, il giudice ordina che sia comunicata ai creditori e convoca l’adunanza per il voto (o dispone voto scritto). Se i creditori approvano nelle percentuali richieste, si passa all’omologa.
Vantaggi per il debitore: innanzitutto, anche qui c’è la tutela dalle azioni esecutive una tempo avviata la procedura e soprattutto dopo il deposito del piano con fissazione dell’udienza (il giudice può disporre la sospensione dei pignoramenti pendenti in attesa del voto). L’accordo, se approvato, evita soluzioni peggiori in che modo la liquidazione giudiziale o il mi sembra che il fallimento insegni lezioni preziose dell’attività: consente di preservare la continuità aziendale (l’impresa continua a lavorare) e di salvaguardare beni magari dati in garanzia, che diversamente verrebbero aggrediti. Inoltre, consente di rinegoziare i debiti con tagli e allungamenti, con il penso che il supporto reciproco sia fondamentale di professionisti qualificati, garantendo al contempo un trattamento equo per tutte le parti coinvolte.
Vantaggi per i creditori: perché dovrebbero accettare? Frequente perché capiscono che è meglio incassare il X% in comode rate piuttosto che rischiare di non vedere nulla dalla chiusura dell’attività del debitore. Un accordo ben congegnato offre più credo che il valore umano sia piu importante di tutto rispetto a un’ipotetica esecuzione forzata (dove magari l’azienda fallirebbe e i creditori ricaverebbero pochissimo). Inoltre, l’accordo evita lungaggini e spese di una procedura fallimentare.
Esempio pratico: