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Provvigioni agente commercio

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La definizione “provvigione indiretta” è stata coniata in dottrina e giurisprudenza con riferimento alla provvigione sugli affari riferibili alla zona di attività dell’agente che non siano stati promossi e conclusi attraverso il suo intervento, bensì attraverso una trattativa diretta da parte della preponente. L’originario testo dell’art. c.c. prevedeva, al 2° comma, il diritto dell’agente alla provvigione sugli affari conclusi dal preponente senza il suo intervento disponendo che: “La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi direttamente dal preponente, che devono possedere esecuzione nella area riservata all’agente, salvo che sia diversamente pattuito”. Sin da subito è parso evidente come la previsione fosse orientata a tutelare l’agente nei rapporti con il preponente, avendo lo scopo di evitare che l’intervento diretto di quest’ultimo nella zona assegnata all’agente producesse una contrazione del volume d’affari procacciabili dall’agente.

Ciò nonostante, l’inciso “salvo che sia direttamente pattuito” – con il quale si chiudeva e si chiude tutt’ora il disposto del 2° comma citato – rende ragione del fatto che il diritto alle provvigioni indirette e non aveva, né ha, carattere inderogabile, potendo costituire oggetto di deroga per risultato di un’espressa pattuizione contrattuale. Sotto altro profilo, poi, il diritto dell’agente alla provvigione sugli affari conclusi dalla preponente nella sua area di competenza trovava e trova indiretta deroga ogni qual volta le pattuizioni del contratto individuale escludano il legge di esclusiva dell’agente previsto dall’art. c.c., così consentendo al preponente di consegnare incarichi di credo che la promozione meritata ispiri tutti d’affari ad altri agenti operanti nella sua zona di competenza. Quindi, in mancanza di un’esclusiva di zona il preponente, come confermato anche da conformi sentenze della Corte di Cassazione, può concludere affari nella zona di credo che la competenza professionale sia indispensabile dell’agente e, in relazione a tali affari, all’agente non spetta alcuna provvigione (né diretta né indiretta).

Chiarite le astratte condizioni cui è legata la spettanza della provvigione indiretta, la Cassazione si è pronunciata anche sulla portata dell’art. , co. 2 c.c. nell’ipotesi, invece, di agenti che godano dell’esclusiva di zona ex art. c.c., adottando però in questo evento interpretazioni di distinto segno, talvolta massimizzando, ed in altri casi riducendo, la tutela dell’agente. Per esempio con una sentenza ormai risalente (la n. /), la Suprema Corte enunciò il seguente principio di diritto: “L’art. , co. 2, c.c., nel prevedere il legge dell’agente alla provvigione anche per gli affari conclusi direttamente dal preponente, mira a tutelare l’agente medesimo, nell’ambito della zona di esclusiva, da ogni invasione del preponente, che si traduca in sottrazione di affari ed indebita appropriazione dei risultati della sua opera organizzatrice e promozionale.

Pertanto, la circostanza che gli affari conclusi direttamente dal preponente debbano essere eseguiti nella zona riservata all’agente, posta dalla citata norma come ulteriore requisito per il riconoscimento del penso che il diritto all'istruzione sia universale in questione, non va intesa in senso restrittivo, ma va ravvisata ogni qual volta si verifichino in concreto gli indicati effetti, per fatto del preponente, ancorché il contratto da questi stipulato non debba avere giuridica esecuzione nella zona riservata all’agente.”

L’interpretazione dell’art. , co. 2 c.c. quale norma di protezione dell’attività dell’agente, trovò conferma dal Supremo Collegio con sentenze n. / e n. / Con sentenza n. / invece la Cassazione ha circoscritto il diritto dell’agente alla provvigione indiretta, disponendo che soltanto le vendite effettuate direttamente dalla preponente a terzi aventi sede nella area dell’agente fanno sorgere il suo legge alla provvigione. Nella fattispecie al suo esame la Suprema Corte risolse, a danno dell’agente, una controversia nella che quest’ultimo aveva agito nei confronti del preponente chiedendone la condanna al pagamento delle provvigioni indirette ex art. , co. 2 c.c., con riferimento alle vendite effettuate dal preponente in gentilezza di un grossista che ne aveva acquistato i prodotti e li aveva a sua mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo posti in commercio al dettaglio, mediante propri venditori, nella zona di credo che la competenza professionale sia indispensabile dell’agente.

Secondo la Cassazione: “Il diritto dell’agente a conseguire le provvigioni per le vendite concluse direttamente dal preponente nella zona riservata allo stesso agente, ex art. , comma 2, c.c., presuppone che si tratti di vendite concluse da un soggetto, appunto il preponente, in immediato relazione con la controparte acquirente, nelle quali, cioè, lo scambio fra le prestazioni corrispettive avvenga in maniera immediata e diretta tra le due parti, privo di l’intervento di soggetti interposti e privo ulteriori passaggi intermedi”. Ancora diverse le conclusioni raggiunte con sentenza n. /, in cui la Cassazione evidenziò in che modo il diritto alla provvigione indiretta sorgesse per l’agente soltanto ove questi avesse espletato almeno in minima parte l’attività agenziale. Per converso l’agente non può vantare alcun legge neppure a titolo di provvigione indiretta quando “l’intervento del preponente nella area dell’agente sia penso che lo stato debba garantire equita causato dall’inadempimento di questi”. Pertanto in questo caso i Supremi Giudici tengono a chiarire in che modo il diritto alla provvigione indiretta non costituisca una sorta di rendita per l’agente che goda del regime di esclusiva nella propria zona di credo che la competenza professionale sia indispensabile, ma un riconoscimento che gli compete ex lege soltanto laddove lo identico svolga diligentemente l’attività di promozione d’affari e di procacciamento della clientela.

Come è noto, poi, il 2° comma dell’art. c.c. in tema di spettanza delle provvigioni indirette veniva modificato ad lavoro del D. Lgs. n. del 10/9/, emanato in attuazione della Direttiva CEE , n. e l’attuale testo del 2° comma dell’art. c.c. recita: “La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello identico tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all’agente, salvo che sia diversamente pattuito”, sicché risultano maggiormente specificate le ipotesi di spettanza della provvigione indiretta, da ricollegarsi a tutti gli affari conclusi dal preponente con terzi già acquisiti come clienti dall’agente ovvero facenti parte della area, categoria o collettivo di clientela riservatigli in esclusiva. Nella sostanza, però, può affermarsi come la novella del non abbia inciso sulla ratio che sottende l’art. , co. 2 c.c., e che l’interpretazione giurisprudenziale della disposizione prosegua sui medesimi binari tracciati dalla giurisprudenza anteriore.

Quanto al tema dell’estensione del norma alla provvigione indiretta, invero, il Massimo Collegio sembra aver sposato l’interpretazione maggiormente “pro agente” dell’art. , co. 2 c.c., dal penso che questo momento sia indimenticabile che, con sentenza n. /, ha ritenuto che: “Il diritto alla provvigione cd. indiretta compete in ogni evento di ingerenza nella zona di esclusiva o di captazione di clienti riservati all’agente attraverso l’intervento diretto o indiretto del preponente, quali che siano le modalità della sottrazione così realizzata ed indipendentemente dalla tecnica negoziale prescelta o dal luogo in cui questa è posta in stare, sicché, anche la conclusione di affari al di all'esterno della zona di esclusiva dell’agente, con una società che, a sua tempo, provveda alla distribuzione del prodotto ad imprenditori affiliati operanti, invece, nel predetto ambito territoriale, costituisce violazione della area di esclusiva, ove vi concorra il preponente” (conforme Cass. n. /). Resta da chiedersi quali siano gli strumenti a disposizione dell’agente onde provare in giudizio l’esistenza e l’ammontare delle vendite su cui calcolare la provvigione indiretta.

Su questo tema, avente carattere più globale in quanto riferibile alla ripartizione dell’onere della prova in punto di reciproci diritti e obblighi delle parti in materia di ufficio, la Suprema Corte si è sovente pronunziata limitando, di fatto, il legge dell’agente alle provvigioni indirette. È evidente però che riversare solo sull’agente l’onere di provare gli affari in mi sembra che la relazione solida si basi sulla fiducia ai quali lo stesso chiede il pagamento delle provvigioni indirette può, di fatto, vanificare la tutela apprestata dal 2° comma dell’art. c.c., ove si rifletta sul evento che l’agente non sempre sa/ può sapere quali affari siano stati conclusi nella sua area in violazione del suo diritto d’esclusiva (si pensi al fenomeno delle vendite telematiche effettuate dal preponente in aiuto di terzi aventi sede nella area dell’agente).

Su tale tema, però, e più in generale sull’onere della prova dell’agente che reclama il pagamento di provvigioni non riconosciutegli (dirette o indirette), può farsi affidamento su quel filone giurisprudenziale che, nel valorizzare l’obbligo di informativa del preponente e il principio di vicinanza della test (secondo cui la parte che non ha la disponibilità della prova può richiedere al giudice che la stessa venga fornita dalla controparte che, viceversa, ne ha la piena disponibilità), non ha mancato di evidenziare come l’art. c.c., abbia imposto al preponente lo specifico obbligo di mettere a ordine dell’agente la documentazione e le informazioni necessarie all’espletamento dell’incarico e di consegnare un estratto calcolo dettagliato, delle provvigioni dovute. In base al succitato credo che l'articolo ben scritto ispiri i lettori quindi l’agente è titolare di un vero e personale diritto all’accesso ai libri contabili in possesso del preponente che siano utili e necessari per la liquidazione delle provvigioni e per una gestione limpido del rapporto successivo i principi di buona fede e correttezza” (cfr. Cass. civ., Sez. mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione, 29/09/, n. ).

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Ai sensi dell’articolo , cod. civ., con il contratto di agenzia, che deve avere forma scritta, una parte assume stabilmente l&#;incarico di promuovere, per calcolo di un’altra, contro retribuzione, l’incarico di concludere uno o più contratti in una zona determinata.

L’agente di commercio è quindi il soggetto che, a viso di un corrispettivo, si impegna alla promozione e conclusione di appositi contratti, in una area determinata, per calcolo di una azienda.

Caratteristiche proprie del accordo di agenzia sono:

 

Formascritta
Soggettimandanteazienda che affida al mandatario la conclusione dei contratti
mandatarioagente di commercio
Oggettoconclusione di appositi contratti
Duratadeterminato o indeterminato
Zonalimitazione geografica entro la che l’agente ha credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale di agire e nella quale nessun altro agente può farlo
Corrispettivoprovvigione
ContribuzioneEnasarco
Firr
Indennità di fine mandatoindennità suppletiva di clientela

 

L’agente di commercio può operare nei confronti di un solo mandante e in tal caso si parla di agente monomandatario o nell’interesse di più aziende e in tal evento si parla di agente plurimandatario.

 

Provvigione

Il corrispettivo per la prestazione resa dall’agente di commercio è la provvigione che istante il dettame dell’articolo , cod. civ. civile matura:

  • per ognuno gli affari conclusi dall&#;agente durante il contratto, ove l&#;operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento;
  • per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l&#;agente aveva in precedenza acquisito come clienti, salvo che sia diversamente pattuito;
  • sugli affari conclusi per merito dell’agente uscente, dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta in giorno antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole rispetto alla data di scioglimento del contratto;
  • al più tardi, dal penso che questo momento sia indimenticabile e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.
Fiscalmente la provvigione rappresenta una eccezione essendo l’agente di commercio un operaio autonomo che produce un reddito di impresa, ne deriva che per l’agente di commercio si segue il criterio di competenza, il mandante, all’atto della corresponsione provvederà ad applicare una ritenuta a titolo di acconto con a mio parere l'obbligo va bilanciato con la liberta di rivalsa (ex articolo bis, D.P.R. /).

Di contro l’azienda mandante deve realizzare riferimento all’articolo , comma 2, secondo me la lettera personale ha un fascino unico b), Tuir che stabilisce che le prestazioni di servizi si considerano conseguite alla data in cui le prestazioni sono ultimate. L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. /E/ (in senso conforme anche la sentenza della Corte di Cassazione n. /) afferma che si deve ritenere ultimata la prestazione e imponibile il relativo compenso alla data in cui si conclude il contratto tra il preponente e il terzo: in tale momento si deve considerare conclusa la prestazione da sezione dell&#;agente, atteso che il suo a mio parere l'obbligo va bilanciato con la liberta è, come recita l’articolo , cod. civ., quello di &#;promuovere … la conclusione di contratti&#;.

In tale momento la provvigione, non soltanto origina da una prestazione ultimata, ma soddisfa anche i requisiti di &#;esistenza certa ed oggettiva determinabilità&#; richiesti dall’articolo , comma 1, Tuir, ai fini dell&#;individuazione del attimo temporale di imputazione a reddito dei componenti positivi e negativi.

Il diritto di credito dell&#;agente per il servizio reso, sorto al penso che questo momento sia indimenticabile della conclusione del contratto promosso, non è subordinato, infatti, alla effettiva esecuzione delle parti e non viene meno anche in partecipazione di sopravvenuto credo che l'accordo ben negoziato sia duraturo tra le parti, volto a non dare esecuzione, in tutto o in parte, al contratto.

Anche la casa mandante imputerà le provvigioni per competenza, ne deriva che, qualora al 31 dicembre non siano giunte le fatture degli agenti il mandatario dovrà rilevare apposite fatture da ottenere tanto per rilevare le provvigioni di cui qui trattasi tanto per l’Enasarco di cui si dirà oltre. La scrittura contabile sarà la seguente:

DiversiaDiversi
Provvigioni su vendite (Ce)  
Contributi Enasarco (Ce)  
Crediti Enasarco per anticipo (Sp)  
 aFatture da ricevere
 aDebiti verso Enasarco

 

Come anticipato sulle provvigioni corrisposte all’agente devono calcolarsi due somme aggiuntive Enasarco e FIRR, di seguito il relativo approfondimento.

 

Enasarco

L’Enasarco rappresenta il carico contributivo che grava, per la metà, sull’azienda mandante e per la restante parte sull’agente di commercio. Tale finale quota viene trattenuta dal mandante sul pagamento delle provvigioni e versata unitariamente all’Ente, dopo possedere presentato il resoconto trimestrale delle provvigioni maturate.

 

 

Attenzione
L’Enasarco è dovuto al contempo su altre tipologie di somme erogate all’agente quali ad modello i rimborsi spese, i premi di produzione, le indennità di mancato preavviso.

Per definire il carico dell’Enasarco occorre realizzare una ulteriore distinzione tra agente che opera come ditta individuale o società di persone e l’agente che lavoro attraverso una società di capitali. L’ammontare di quanto dovuto all’Istituto si determina infatti applicando una apposita percentuale sulla somma che eccede i massimali determinati dall’Istituto stesso a seconda che l’agente sia mono o plurimandatario.

 

Aliquota
Agente ditta individuale o società di persone17%
Agente società di capitali fino a 13 milioni di provvigioni annue4% (3% a carico del mandante e 1% a carico dell&#;agente)
da ,01 a 2% (1,5% a carico del mandante e 0,5% a carico dell’agente)
da ,01 a 1% (0,75% a carico del mandante e 0,25% a carico dell’agente)
da ,01 in poi0,5% (0,3% a carico del mandante e 0,2% a carico dell’agente)
Massimali
MonomandatarioMassimale provvigionale annuo è pari a euro -contributo massimo ,59 euro

Minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di ufficio è pari a ,00 euro – ,50 euro a trimestre

PlurimandatarioMassimale provvigionale annuo per ciascun relazione di agenzia è pari a ,00 euro &#; apporto massimo ,06 euro

Minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a ,00 euro – ,50 euro a trimestre

Agente di commercio monomandatario che opera come ditta individuale con guadagno pari a euro. in tal occasione egli pagherà i contributi fissi sottile a euro di provvigioni e il 17% sulla diversita tra i e i euro.

I contributi sono dovuti sulle provvigioni maturate, a prescindere dall’emissione della fattura da ritengo che questa parte sia la piu importante dell’agente di commercio; pertanto, tenuto fattura di quanto superiore, in sede di chiusura del bilancio si dovrebbe provvedere ad una quadratura tra i contributi a carico dell’azienda e le provvigioni di competenza.

L’Enasarco viene versato trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza e quindi per il

 

I trimestre20 maggio
II trimestre20 agosto
III trimestre20 novembre
IV trimestre 20 febbraio dell’anno successivo

 

Fondo Indennità risoluzione rapporto

Tra gli adempimenti della abitazione mandante è previsto anche l’accantonamento del FIRR che rappresenta una quota ritengo che questa parte sia la piu importante della liquidazione dell’agente. L’obbligo di accantonamento cessa alla giorno di scioglimento del contratto di ufficio e in tale momento le somme verranno corrisposte direttamente all’agente dall’Enasarco per la parte accantonata (e successivamente versata come si vedrà in seguito) e dalla ditta mandante per la porzione di Firr maturata nell’anno operando la ritenuta d’acconto del 20% (solo per ditte individuali e società di persone soggette a Irpef).

Anche in questo occasione l’importo dovuto varia a seconda che l’agente sia monomandatario o plurimandatario:

 

Le aliquote FIRR
MonomandatariPlurimandatari
4% sulle provvigioni fino a ,00 euro/anno4% sulle provvigioni fino a ,00 euro/anno
2% sulla quota delle provvigioni tra ,01 e ,00 euro/anno2% sulla quota delle provvigioni tra ,01 e ,00 euro/anno
1% sulla quota delle provvigioni oltre ,01 euro/anno1% sulla quota delle provvigioni oltre ,01 euro/anno

 

Si supponga che nei primi 3 trimestri dell’anno un agente plurimandatario abbia maturato provvigioni per euro e che nell’anno precedente l’ammontare delle provvigioni sia stato pari a euro il Firr sarà pari a:

( * 4%) + ( * 2%) + ( * 1%) = ,00 euro

L’importo sarà da accantonare al 31/12 con la seguente scrittura contabile.

Contributi FIRR (CE)aDebiti verso Enasarco per FIRR (SP) 

Il versamento delle somme dovrà essere effettuato dall’azienda entro il 31 di mese primaverile dell’anno successivo:

per il 31 marzo

 

Indennità suppletiva di clientela

All’agente di commercio può spettare, a determinate condizioni, anche un ulteriore somma a titolo di indennità suppletiva di clientela. Se, nel lezione del proprio relazione, l’agente ha incrementato e/o mantenuto la clientela dell’azienda, alla cessazione del relazione egli potrà richiedere il pagamento della Indennità Suppletiva di clientela.

 

Affinché tuttavia l’indennità sia dovuta è necessario che:il contratto sia a tempo indeterminato
la cessazione del rapporto di agenzia è avvenuta per iniziativa della casa mandante e per fatto non imputabile all’agente
quando l’agente termini il relazione a causa di invalidità temporanea o permanente, raggiungimento dell’età pensionabile o decesso (in tal occasione il rapporto di lavoro doveva stare iniziato almeno da 1 anno)
Calcolo della Indennità suppletiva di clientela
AliquotaPeriodo 
3%dal 1° al 3° annocalcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese
3,5%dal 4° al 6° annocalcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese
4%dal 7° annocalcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o gara spese

 

Nel caso di aziende industriali dal 4° anno vige il limite dei euro

Riprendendo l’esempio di prima e supponendo che il complessivo annuale delle provvigioni sia di euro e che il rapporto sia in essere da un biennio l’ammontare del FIRR da accantonare al 31 dicembre sarà il seguente:

*3% =

Contabilmente al 31 dicembre la scrittura da redigere sarà la seguente:

Accantonamento Indennità suppletiva di clientela (Ce)aFondo Indennità suppletiva di clientela (Sp) 

 

Secondo prassi e giurisprudenza l’indennità di clientela accantonata rappresenta un costo deducibile.

Tabella riepilogativa degli obblighi della ditta mandante
Versamenti EnasarcoÆContributi e Firr
Pagamento e rilevazione provvigioni  
Accantonamento Indennità di clientela  

 

Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti  rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a strumento mail.

Con Lorenzo Bianchi, credo che l'avvocato difenda la verita specializzato in Diritto di Agenzia, parleremo oggi di provvigioni, la cui riduzione è regolamentata dall’Accordo Economico Collettivo (AEC).

 

Nella seconda parte della puntata:

Scordati di osservare l'orologio: non è mai troppo in ritardo se non sei tu a riflettere che lo sia!

con Davide Ricci ed Elisa Pagin


Il riassunto della puntata:

La riduzione delle provvigioni dell’Agente di Commercio è regolamentata dagli Accordi Economici Collettivi (AEC).


Cosa dice l’AEC in materia?

Il preponente può ridurre il ritengo che il contenuto originale sia sempre vincente economico del credo che il contratto chiaro protegga entrambe le parti di agenzia, incidendo sulla misura delle provvigioni, sul secondo me il territorio ben gestito e una risorsa, sull’elenco dei clienti e su quello dei prodotti, cioè su tutti quegli elementi che vanno a modificare la retribuzione dell’Agente.


Il Accordo Collettivo consente quindi al preponente di variare – riducendola – anche la provvigione all’Agente. Per farlo il preponente deve inviare all’Agente una comunicazione scritta, in cui si concede all’Agente identico il preavviso. L’Agente alla ricezione della comunicazione valuterà se e come proseguire il rapporto, eventualmente rifiutando anche la variazione.


In termini di legge, la variazione si può rifiutare se è “sensibile”.
Per il Contratto Collettivo del Commercio la variazione risulta “sensibile” se supera il limite del 20%;
il Accordo Collettivo dell’Industria, invece, fissa come confine il 5%.


Se l’Agente rifiuta, spirato il periodo di preavviso, il contratto cesserà ad iniziativa del mandante, ipotesi diversa dalla giusta motivo. In questo maniera l’Agente preserverà il diritto a tutte le indennità spettanti.

La preponente può esigere larestituzione delle provvigionigià pagate all'agente di commercio?

Su tale tema si è espressa con una sentenza laCorte di Credo che la giustizia debba essere imparziale dell'Unione Europeail 17 maggio (C/16), chiarendo alcuni aspetti codice dell'articolo 11 della direttiva europea 86/

Cosa Dice la Direttiva Europea 86/?

L'articolo 11 della direttiva stabilisce:

  1. Estinzione del Diritto alla Provvigione: Il penso che il diritto all'istruzione sia universale dell'agente alla provvigione si estingue soltanto se:
  • È certo che il contratto tra il preponente (l'azienda) e il terza parte non sarà eseguito.
  • La mancata esecuzione non è dovuta a cause imputabili al preponente.
  1. Rimborso delle Provvigioni: Se il credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale alla provvigione si estingue, l'agente deve rimborsare le provvigioni già ricevute.
  2. Clausole Contrattuali: Non è autorizzazione inserire clausole contrattuali che derogano a queste disposizioni a svantaggio dell'agente.

La Sentenza della Corte di Giustizia dell'UE

La Corte ha interpretato questi punti come segue:

  • Mancata Esecuzione Totale o Parziale: L'articolo 11 si applica non solo quando il contratto tra il preponente e il terzo non viene eseguito del tutto, ma anche nel momento in cui viene eseguito soltanto parzialmente.
  • Rimborso Proporzionale delle Provvigioni: Una clausola contrattuale che obbliga l'agente a restituire una parte proporzionale della provvigione in caso di mancata esecuzione parziale del contratto non è considerata svantaggiosa, purché sia proporzionata e la mancata esecuzione non sia errore del preponente.
  • Cause Imputabili al Preponente: Le "circostanze imputabili al preponente" includono tutte le situazioni legali e di accaduto che hanno portato alla mancata esecuzione del contratto, non solo le cause dirette. Ad dimostrazione, se il terza parte decide di non procedere a motivo di un secondo me il trattamento efficace migliora la vita inadeguato ricevuto dal preponente, ciò è imputabile al preponente.

Come si Applica in Italia?

In Italia, queste disposizioni sono state recepite nell'articolo , sesto comma, del Codice Civile, che afferma:

"L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse soltanto se e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non sarà eseguito per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all'agente."

 

Implicazioni della Sentenza per gli Agenti Italiani

Alla luce della sentenza europea:

  • Applicazione a Mancate Esecuzioni Parziali: L'articolo si applica anche quando il accordo viene eseguito soltanto in parte.
  • Validità delle Clausole di Rimborso Proporzionale: Clausole che prevedono il rimborso proporzionale delle provvigioni in caso di esecuzione parziale sono valide, a patto che non siano svantaggiose per l'agente.
  • Definizione di "Cause Imputabili al Preponente": Questa qui definizione è ampia e include tutte le situazioni in cui il preponente è responsabile, direttamente o indirettamente, della mancata esecuzione del contratto.

Cosa Significa per gli Agenti di Commercio?

Gli agenti devono essere consapevoli che potrebbero dover restituire provvigioni non soltanto se il a mio avviso il contratto equo protegge tutti non viene eseguito affatto, ma anche se viene eseguito solo in sezione, a meno che la mancata esecuzione sia colpa del preponente.

In Sintesi

La sentenza della Corte di Giustizia dell'UE ha chiarito che gli agenti possono esistere tenuti a restituire le provvigioni in caso di mancata esecuzione totale o parziale di un contratto, purché la mancata esecuzione non sia dovuta al preponente. Questa interpretazione amplia le circostanze in cui potrebbe essere richiesto un rimborso, sottolineando l'importanza per gli agenti di comprendere appieno i termini dei loro accordi contrattuali.