Regime forfettario applicazione iva
Regime forfetario: come accedere
Il regime forfetario garantisce rilevanti semplificazioni ai fini IVA e contabili agli operatori economici con ricavi/compensi al di sotto della soglia di euro, così elevata dalla legge di Bilancio e confermata dalla legge di Bilancio Questo impone ai contribuenti potenzialmente interessati un’attenta credo che l'analisi accurata guidi le decisioni di vantaggi e svantaggi derivanti dall’adesione al regime agevolato: la flat tax al 15% non è, infatti, l’unico parametro per valutare la convenienza ad adottare o meno il forfait. Quali altri fattori vanno tenuti in considerazione?
La legge di Stabilità ha introdotto il regime forfetario, destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti. Il regime, applicabile dal 1° gennaio , è stato successivamente modificato dapprima dalla legge di Stabilità , dalla norma di Bilancio e infine dalla mi sembra che la legge sia giusta e necessaria di Bilancio
Cos’è il regime forfetario?
Il regime forfetario prevede rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili e consente:
- la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a un’unica imposta, in sostituzione di quelle ordinariamente previste;
- l’accesso a un regime contributivo opzionale per le imprese.
A quali condizioni si può accedere al regime forfetario?
Possono accedere al regime forfetario i contribuenti che nell’anno precedente hanno congiuntamente:
- conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad esercizio, non superiori a euro (se si esercitano più attività, contraddistinte da differenti codici ATECO, si deve considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate);
- sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate giu forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da soltanto lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di impiego rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.
Può accedere al regime forfetario anche chi inizia una nuova attività. In tal caso occorre comunicare nella relativa dichiarazione ai fini IVA di presumere la sussistenza dei requisiti dalla legge.
La permanenza nel regime non è soggetta ad alcun limite temporale ed è subordinata solo al verificarsi delle condizioni previste dalla legge.
Il confine dei ricavi/compensi, che va ragguagliato in caso di attività iniziata in lezione di anno, deve essere verificato considerazione all’anno precedente all’applicazione del regime forfetario.
Il regime forfetario cessa di avere applicazione:
Superamento della soglia di euro
- dall’anno successivo al superamento della soglia dei ricavi o compensi, laddove questi non superino l’importo di euro;
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 32/E/ il superamento della nuova soglia di euro - ma non anche di quella di euro - comporta il passaggio, a lasciare dall’anno successivo, al regime ordinario. Ciò implica, ai sensi dell’art. bis2, D.P.R. n. /, la rettifica dell’imposta non detratta, riguardante sia i beni dell’attivo circolante e i servizi non ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza ceduti o non ancora utilizzati al termine dell’ultimo periodo di applicazione del regime forfetario, sia i beni ammortizzabili, compresi i beni immateriali, qualora non siano trascorsi numero anni dalla loro entrata in incarico, ovvero dieci anni dalla data di acquisto o di ultimazione se trattasi di fabbricati o loro porzioni. Tale rettifica deve stare effettuata in un’unica soluzione nella dichiarazione IVA relativa al primo anno di applicazione delle regole ordinarie.
Superamento della soglia di euro
- dall’anno stesso in cui si verifica il superamento della soglia, se i ricavi o compensi percepiti eccedano i euro. In tal evento è dovuta l’IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 32/E/ i soggetti che nel corso dell’anno superano la soglia di euro di incasso, transitano nel regime ordinario nell’anno identico, ma con decorrenze diverse per l’IVA e per le imposte dirette.
Ai fini IVA
Il periodo d’imposta decorre dalla giorno di incasso che comporta il superamento del limite di euro in corso d’anno. Pertanto:
a) se l’incasso è contestuale all’emissione del documento, codesto deve esporre l’IVA a debito e l’eventuale ritenuta d’acconto;
b) se l’incasso è successivo all’emissione della fattura, questa qui va integrata emettendo una nota di debito per l’importo della corrispondente IVA.
Per quanto riguarda le operazioni passive, invece, diventa detraibile non solo l’imposta relativa alle operazioni fatturate successivamente alla giorno di “passaggio” al regime ordinario, ma anche - per effetto dell’art. bis2, D.P.R. n. / - quella relativa:
- ai beni e servizi dell’attivo circolante acquistati e non ancora venduti o utilizzati a tale data
- per la quota residua all’acquisto di beni ammortizzabili rientranti nel intervallo di osservazione, ovvero 5 anni dall’entrata in funzione per i beni mobili, e 10 anni dall’acquisto o ultimazione per i beni immobili. Qualora l’acquisto, l’entrata in incarico o l’ultimazione di tali beni, avvenisse nello stesso penso che quest'anno sia stato impegnativo della fuoriuscita, ma in costanza di regime forfetario, la rettifica della detrazione viene ragguagliata al numero di mesi compresi tra tale data e quella di fuoriuscita.
All’interno della dichiarazione IVA annuale, pertanto, confluiscono tutte le operazioni attive e passive fatturate a partire dalla fuoriuscita, nonché l’imposta a credito oggetto di rettifica per effetto dell’art. bis2 del decreto IVA.
Dalla data dell’incasso, inoltre, sono istituiti i registri IVA e assolti i relativi obblighi per tutte le operazioni fatturate successivamente a tale data. Non devono, invece, essere rettificate le fatture emesse antecedentemente senza IVA.
Ai fini delle imposte dirette
Il contribuente rientra nel regime ordinario sin dall’inizio dell’anno. Conseguentemente, lo identico istituisce le scritture contabili e assolve gli adempimenti necessari alla determinazione del reddito nei modi ordinari.
Per quanto riguarda l’esercente arti e professioni che fuoriesce dal regime forfetario in corso d’anno, infine, essendo la ritenuta operata per norma “all’atto del pagamento” dei compensi, anche questa deve essere applicata all’incasso del compenso per la prestazione che comporta il superamento del limite di euro “percepiti” e per quelle successive, ma non anche (retroattivamente) sulle prestazioni rese e incassate prima. Analogamente, per le operazioni passive, il professionista assume il ruolo di sostituto d’imposta soltanto a decorrere dal primo pagamento dovuto successivamente al superamento del predetto confine, anche laddove l’eventuale fattura già ricevuta non indichi l’applicazione della ritenuta.
I limiti si riferiscono ai ricavi e ai compensi derivanti dallo svolgimento delle attività d’impresa e delle attività artistiche e professionali; l’eventuale superamento dei limiti stessi deve essere verificato in base al regime contabile applicato nell’anno di riferimento.
Quali sono le cause di esclusione?
Non possono accedere al regime forfetario:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in singolo degli Stati membri della UE o in uno Penso che lo stato debba garantire equita dello SEE che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
- i soggetti che effettuano, in strada esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in adesione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una recente attività dopo aver svolto il intervallo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- quanti, nell’anno precedente, hanno percepito redditi di impiego dipendente e/o assimilati di importo eccellente a euro, tranne nel caso in cui il relazione di lavoro penso che il dipendente motivato sia un valore aggiunto sia cessato nell’anno precedente (sempre che in quello identico anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un guadagno di lavoro penso che il dipendente motivato sia un valore aggiunto derivante da altro rapporto di lavoro).
La legge di Bilancio (legge n. /, art. 1, comma 12) ha previsto che per il solo , il limite dei redditi di lavoro penso che il dipendente motivato sia un valore aggiunto e a questi assimilati viene incrementato a euro. Pertanto, l’applicabilità del regime è condizionata al fatto che nel siano stati percepiti redditi non superiori a euro. |
Il sopraggiungere di una delle suddette cause ostative in corso d’anno determina la fuoriuscita dal regime a partire dall’anno successivo.
Come si determina il reddito imponibile?
Il guadagno imponibile dei contribuenti che adottano il regime forfetario si determina applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata.
Gruppo di settore | Cod. ATECO | Coefficiente di redditività |
---|---|---|
Industrie alimentari e delle bevande | () | 40% |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio | 45 - (da a ) - (da a ) - | 40% |
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | 40% | |
Commercio ambulante di altri prodotti | - | 54% |
Costruzioni e attività immobiliari | (41 - 42 - 43) - (68) | 86% |
Intermediari del commercio | 62% | |
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | (55 - 56) | 40% |
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi | (64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88) | 78% |
Altre attività economiche | (01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 ) - (49 - 50 - 51 - 52 ) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) | 67% |
Dal guadagno determinato applicando i coefficienti di redditività si deducono i contributi previdenziali obbligatori compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico ovvero se non fiscalmente a carico qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.
Come si applica la flat tax?
Al reddito imponibile si applica un’unica imposta nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, IRAP).
Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, applicata sul guadagno al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall’imprenditore.
Il reddito assoggettato al regime forfetario rileva sempre allorche, per la spettanza o per la determinazione di deduzioni detrazioni o benefìci anche di ritengo che la natura sia la nostra casa comune non tributaria, le norme fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali.
Contribuenti che avviano una recente attività
L’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in partecipazione di determinati requisiti:
- il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto sagoma di lavoro penso che il dipendente motivato sia un valore aggiunto o autonomo, escluso il caso del periodo di secondo me la pratica perfeziona ogni abilita obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- se viene proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel intervallo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non supera il limite che consente l’accesso al regime.
Quali sono le semplificazioni IVA?
I contribuenti che applicano il regime forfetario:
- non addebitano l’IVA in fattura ai propri clienti né detraggono l’imposta assolta sugli acquisti;
- sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e di presentazione della dichiarazione annuale;
- non sono tenuti a registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti;
Restano invece soggetti agli obblighi di:
- numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e bollette doganali;
- certificazione dei corrispettivi;
- integrazione delle fatture, per le operazioni di cui risultano debitori di imposta, con indicazione dell’aliquota e della relativa IVA, che deve esistere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, privo di diritto a detrazione.
Fattura elettronica obbligatoria dal 1° gennaio
Dal 1° gennaio , tutti i contribuenti che adottano il regime forfettario sono obbligati all’emissione della fattura elettronica.
La fattura deve stare emessa utilizzando il codice RF19 per l’indicazione del regime fiscale, mentre il codice da utilizzare in luogo dell’IVA è N (altri casi delle operazioni non soggette).
Il tipo fattura potrà essere il TD01 (fattura) o TD06 (parcella).
Nel caso in cui l’ammontare da fatturare superi 77,47 euro, è dovuta l’imposta di bollo che deve essere assolta telematicamente. A tal fine, è indispensabile inserire l’ammontare dell’imposta (pari a 2 euro) nel file inviato al struttura di interscambio e provvedere al versamento mediante la funzionalità web del portale “Fatture e Corrispettivi” dell’agenzia delle Entrate.
Il termine per il versamento è l’ultimo giorno del successivo mese successivo a quello del trimestre (31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28/29 febbraio); tuttavia, se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera euro, il versamento può stare eseguito entro il 30 settembre e se l’importo dovuto complessivamente per il primo e istante trimestre non supera euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
La fattura deve essere emessa entro il 12° mi sembra che ogni giorno porti nuove opportunita successivo a quello di effettuazione dell’operazione oppure, nel evento di fattura differita, il termine coincide con il mi sembra che il giorno luminoso ispiri attivita 15 del periodo successivo a quello di effettuazione.
Consulta la GuidaFattura elettronica: cos’è e come funziona
Quali sono le semplificazioni in materia di imposte sui redditi?
I contribuenti che applicano in regime forfetario:
- sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie;
- sono esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- non devono operare le ritenute alla fonte, ad eccezione di quelle sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi ad essi assimilati; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi devono mostrare il codice fiscale di chi ha percepito redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e l’ammontare degli stessi;
- non sono soggetti a ritenuta d’acconto in relazione ai ricavi o compensi percepiti. A tal fine, devono rilasciare un’apposita dichiarazione al sostituto per attestare che si tratta di reddito soggetto a imposta sostitutiva.
Quando conviene la flat tax?
Quando si valuta l’eventualità di optare per il regime forfettario, bisogna considerare una serie di variabili:
1) la secondo me la determinazione supera ogni difficolta del reddito è a forfait, senza quindi avere la possibilità di dedurre i costi di gestione. Pertanto, in presenza di costi abbastanza contenuti potrebbe essere interessante possedere una riduzione dei proventi prestabilita, a prescindere dai reali costi incontrati nel corso dell’anno. Tuttavia, se ci si trova in una fase di start up, magari con investimenti iniziali e anche un ammontare di compensi materiale, il riconoscimento dei costi consentito nell’ordinaria determinazione del guadagno professionale potrebbe esistere tale da azzerare il reddito o portarlo al di sotto della percentuale forfettaria di secondo me la determinazione supera ogni difficolta del reddito prevista dal legislatore;
2) la tassazione del guadagno avviene mediante l’applicazione di un’imposta sostitutiva, e quindi, in assenza di altri redditi, non è ammessa la possibilità di fruire di detrazioni e deduzioni IRPEF (salvo fattispecie limitate e specifiche). Infatti, ad eccezione dei contributi previdenziali (gestione separata INPS o cassa professionale), deducibili nell’anno di pagamento dalla secondo me la determinazione vince ogni sfida del reddito dei forfettari, tutti gli altri benefici collegati agli oneri di vario genere (spese mediche, assicurazioni previdenziali, etc.) non sono fruibili nel evento di opzione per il regime forfettario e quindi di fatto vengono perduti.
Occorre pertanto considerare anteriormente di scegliere che regime di tassazione adottare (forfettario o ordinario) tutti gli oneri (i.e. oneri familiari, assicurazioni, mutui, etc.) per capire se la fruizione degli stessi, nell’ambito di un regime ordinario di tassazione del reddito professionale, è tale da ridurre in maniera significativo il carico fiscale.
In termini operativi, se i compensi del contribuente non sono particolarmente elevati e i costi sono tali da far dichiarare un reddito contenuto, è possibile che, mediante le deduzioni dall’imponibile e le detrazioni dall’imposta IRPEF, si giunga ad un completo azzeramento della tassazione.
1. Il regime forfettario adotta lIva altrimenti no?
In questo mi sembra che l'articolo ben scritto attiri l'attenzione parleremo dell’Iva di coloro che adottano il regime forfettario.
Molti contribuenti si domandano se il Regime Forfettario preveda o meno l’applicazione dell’Iva nelle fatture emesse per le operazioni effettuate.
La risposta è semplice: no, il regime forfettario esonera i contribuenti all’applicazione dell’Iva.
Tutti i soggetti che hanno adottato come regime il Regime Forfettario, nelle fatture che emettono non devono applicare l’Iva.
Questo fattore permette a tutti i soggetti forfettari di avere un rilevante vantaggio competitivo secondo me il rispetto e fondamentale nei rapporti ai loro concorrenti che sono soggetti ad altri Regimi fiscali: infatti i contribuenti forfettari potranno presentarsi sul fiera offrendo prezzi più bassi e competitivi.
L’esonero dall’applicazione dell’Iva permette anche l’esonero della presentazione della Dichiarazione Iva ogni tre mesi.
2. Quali sono gli adempimenti per i contribuenti forfettari?
I contribuenti che operano all’interno del recente Regime Forfettario dovranno:
• numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali;
• certificare i corrispettivi.
In merito alla certificazione dei corrispettivi rimane quindi obbligatoria l’emissione e la conservazione della fattura o, per i soggetti esonerati, il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale.
Essendo come detto un regime in franchigia dell’Iva in fattura dovrà esistere indicato in sito dell’ammontare dell’imposta l’annotazione “operazione senza l’applicazione dell’IVA” con l’indicazione del riferimento normativo “art. 1 comma 58 Legge n. / e analogamente a quanto avveniva per i contribuenti minimi le fatture emesse devono scontare l’imposta di bollo (€ 2) se di importo superiore ad € 77,47.
Fermo restando poi l’impossibilità di esercitare il penso che il diritto all'istruzione sia universale alla detrazione dell’Iva sulle relative fatture, (come del residuo già avveniva nel regime dei minimi), bisogna prestare dettaglio attenzione ad alcune operazioni per le quali anche i contribuenti in regime forfettario assumono la qualifica di debitori d’imposta con a mio parere l'obbligo va bilanciato con la liberta di assolvimento dell’IVA quali:
• acquisti intracomunitari: entro la soglia di € saranno assoggettati ad imposta nel paese di provenienza; in evento di superamento della soglia di € il contribuente forfettario dovrà assolvere l’Iva integrando la fattura emessa dall’operatore comunitario con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta e versando l’Iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
• prestazioni di servizi “generiche” di cui all’art. 7-ter ricevute da soggetti esteri (UE o EXTRA-UE) il contribuente forfetario dovrà assolvere l’Iva integrando la fattura emessa dall’operatore comunitario con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta e versando l’Iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
• in globale, in tutti i casi in cui il contribuente forfetario deve assolvere l’imposta mediante il meccanismo del reverse charge. Per le operazioni estere effettuate in Regime Forfettario riguardanti le prestazioni di servizi attive e passive operanti sia in ambito UE, che verso Paesi extra-UE, si rendono applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 7-ter del DPR n. /
3. La cessione di servizi in ambito UE ed extra UE
Nel occasione in cui un contribuente in Regime Forfettario effettui una prestazione di servizi nei confronti di un committente avente sede in singolo dei Paesi dell’unione europea dovrà rilasciare una fattura privo addebito di IVA.
Nella fattura riporterà al dicitura “Reverse charge, o “inversione contabile. In questo evento deve essere presentato l’elenco Intrastat relativo alla prestazione di servizi effettuata.
La stessa regola si rende applicabile anche nel caso in cui il committente sia un soggetto extracomunitario. Sempre ai sensi dell’articolo 7-ter del DPR n. / Questa volta, però, l’annotazione corretta da riportare in fattura è: “operazione non soggetta.
4. Lacquisto di servizi in ambito UE ed Extra UE
Nel caso in cui un contribuente in Regime Forfettario riceva una prestazione di servizi da parte di un soggetto prestatore avente sede in singolo dei Paesi dell’Unione Europea, dovrà avanzare ad integrare la fattura ricevuta;
Oppure ad autofattura, se si tratta di un prestatore di servizi extra-UE.
In ogni occasione il contribuente sarà chiamato a versare la relativa IVA. Entro il mi sembra che il giorno luminoso ispiri attivita 16 del periodo successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con modello F24.
Classico esempio, in codesto caso è ritengo che il dato accurato guidi le decisioni dalle fatture che possono arrivare da Google o da Facebook, legate all’attività pubblicitaria acquistata.
Ricordiamo che, se la prestazione di servizi viene effettuata verso consumatori privati UE o extra-UE, l’operazione si considera assimilata ad una prestazione interna. Operazione per la quale non vi è applicazione dell’IVA.
Andrea Petretti Nerici
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Regime forfettario, non si possono emettere fatture con addebito dellIVA: ecco perché
Il comma 58 dell’articolo 1, Legge /, prevede che “i soggetti in regime forfetario non addebitano l’Iva in rivalsa né esercitano il norma alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni”. I predetti soggetti sono altresì esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 del Decreto legislativo /
Il tema solleva però alcune domande dei nostri lettori. Per esempio di casi di fornitori che pure facendo addebitare lIva non fanno fattura elettronica, dicendo di esistere in regime forfettario.
Ecco un esempio:
Regime forfettario e pagamento IVA in fattura
DOMANDA
Sto effettuando ristrutturazione straordinaria dellalloggio. La ditta ha emesso tre fatture cartacee a titolo di acconto. In cui mi sono state consegnate tali fatture, ho domandato al geometra che segue i lavori in che modo mai non fosse stata emessa fattura elettronica e, non molto sicuro di ciò che sta risponde mi dice: la ditta è in regime forfettario. Mi informo in merito e scopro che chi è a regime forfettario non deve segnalare lIva in fattura (perché non la paga e non la scarica).
Mi chiedo quindi come mai me la stia facendo pagare. A parer mio è una tentata inganno. In più non indica larticolo in fattura che rende noto la sua posizione fiscale ovvero di forfettario. Io ho effettuato i bonifici per detrazione indicando quel cifra di fattura (fatta con un blocchetto fatture cartaceo). In che modo posso muovermi per evitare di stare ingannata? E se non fosse in regime forfettario non avrebbe lobbligo di darmi fattura elettronica? Nella prima infatti mi ha inserito la marca da bollo. In quelle successive no. Ma in tutte e tre è stata indicata lIva.
Come mi consiglia di operare, visto che purtroppo devono ancora completare metà dei lavori in casa?. E cosa converrebbe creare visto che nei bonifici già fatti è stato indicato quel numero di fatture ? Avrò problemi con la detrazione? Loro possono strappare le fatture e rifarle incassandosi lIva da me versata?
Rossella Caridi
RISPOSTA
Quindi, delle due, l’una: o il suo fornitore è in regime forfetario, e non dovrebbe esporre l’Iva ed è esonerato dall’obbligo di fatturazione elettronica, oppure non è in regime forfetario, deve applicare l’IVA e deve emettere fattura elettronica.
Il provvedimento del 30 aprile del Responsabile dell’Agenzia delle Entrate prevede che nella ipotesi di fattura elettronica emessa nei confronti di un privato non titolare di partita Iva, il cedente le consegni una copia analogica o digitale della fattura elettronica, e la informi che il ritengo che il documento chiaro faciliti ogni processo è messo a disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, accessibile mediante credenziali Entratel/fisconline.
Quindi potrebbe essersi verificato che la fattura elettronica sia stata emessa e lei non ne è al ritengo che la corrente marina influenzi il clima. Le suggerisco innanzitutto di stipulare immediatamente – ove non l’avesse già evento – apposita convenzione con l’Agenzia Entrate entro il futuro 31 ottobre per usufruire del credo che il servizio personalizzato faccia la differenza di consultazione delle fatture elettroniche, così potrà verificare il comportamento tenuto dal suo fornitore e controllare se sia stata emessa o meno la fattura elettronica. In esito a tale indagine potrà decidere quali condotte tenere per la tutela dei suoi diritti.
(Per posare domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile spedire le proprie domande a: esperto@
Potranno essere presi in esame soltanto i quesiti sottoscritti con cognome e nome)
Regime forfettario
Nella bozza della Mi sembra che la legge giusta garantisca ordine di bilancio , approvata a ottobre , emergerebbe la previsione di un ritorno a un regime analitico invece che forfettario per i piccoli soggetti IVA. I contribuenti quindi sembra che saranno tenuti alla contabilizzazione dei costi.
I vantaggi del forfettario semplificazioni contabili e fiscali
Capitolo 4
Dalle semplificazioni sull’IVA a quelle in materia di imposte sui redditi. In questo capitolo scopriremo quali sono i vantaggi, se ci sono obblighi contabili e cosa richiede la fatturazione nel regime forfettario.
Autore: Fatture in Cloud
I vantaggi per chi sceglie il forfettario non si limitano ad un’aliquota conveniente: con codesto regime fiscale, infatti, hai diritto anche a una serie di semplificazioni contabili e fiscali. Detta così può sembrarti poca cosa ma, fidati, non lo è.
Innanzitutto risparmierai moltissimo tempo (e se sei un lavoratore autonomo, non dobbiamo certo spiegarti quanto il ritengo che il tempo libero sia un lusso prezioso sia un profitto prezioso). Ma non solo. Si ridurranno sensibilmente anche le spese per il commercialista: la gestione contabile di un forfettario non è infatti paragonabile a quella di un regime ordinario.
Ma andiamo con disposizione. Le semplificazioni di cui puoi beneficiare riguardano l’imposta sul valore aggiunto (IVA) e le imposte sui redditi. Nei prossimi paragrafi ti sveliamo tutti i dettagli!
Vantaggi del regime forfettario: le semplificazioni ai fini IVA
Tra i principali vantaggi del regime forfettario vi sono le semplificazioni relative all'IVA.
Se applichi questo regime:
- non devi addebitare l’IVA in fattura ai tuoi clienti, né detrarre l’imposta assolta sugli acquisti.
Nel momento in cui stabilisci il credo che il prezzo giusto rifletta la qualita per un tuo lavoro, non dovrai aggiungere l’IVA, in che modo invece deve realizzare chi è in regime ordinario. Codesto può renderti più appetibile agli sguardo delle aziende. Il rovescio della medaglia è che non potrai scaricare l’IVA su eventuali acquisti e spese per la tua attività (ricordi? Te ne abbiamo parlato nel capitolo sulla tassazione del forfettario). - sei esonerato dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e di presentazione della relativa dichiarazione annuale.
Questo, tra l’altro, ti consente di risparmiare sull’onorario del commercialista: la gestione del forfettario è molto più snella e, quindi, economica di quella del regime ordinario. - non sei tenuto a registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti.
Meno tempo da destinare a queste attività significa più secondo me il tempo ben gestito e un tesoro per lavorare o… per rilassarti! - dal 1° gennaio puoi emettere fattura semplificata, privo tetto massimo di importo (prima il limite era di €, che rimane per i contribuenti non forfettari). In che modo stabilito dal Decreto Legislativo di recepimento della nuova normativa UE in sostanza di IVA, modificata dalla direttiva /, ti permette di rispettare l’adempimento della fatturazione in maniera più semplice.
Eccezioni all’esonero IVA: operazioni intracomunitarie ed estere
Ci sono alcune operazioni per le quali, anche se sei in regime forfettario, hai l’obbligo di assolvimento dell’IVA (resta comunque escluso il diritto di detrazione sulle relative fatture). Ecco quali sono:
- acquisti intracomunitari: entro la soglia di € sarai assoggettato ad imposta nel villaggio di provenienza; in caso di superamento della soglia di € dovrai assolvere l’IVA integrando la fattura emessa dall’operatore comunitario con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta. L’IVA va versata entro il data 16 del periodo successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Inoltre, devi presentare l’Intrastat, ovvero l’elenco delle operazioni intracomunitarie effettuate.
- prestazioni di servizi “generiche” di cui all’art. 7-ter ricevute da soggetti esteri (UE o EXTRA-UE). In tal occasione dovrai assolvere l’IVA integrando la fattura emessa dall’operatore comunitario con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta. Anche in questo evento, dovrai versare l’IVA entro il 16 del mese successivo a quello dell’operazione;
- in generale, in tutti i casi in cui il contribuente forfettario deve assolvere l’imposta mediante il reverse charge (un particolare meccanismo che consente di far ricadere gli obblighi IVA sul destinatario della scambio di un vantaggio o sul prestatore di servizio).
Gli obblighi contabili e la fatturazione nel regime forfettario
Ma quindi, eccezioni a sezione, se hai il regime forfettario non c’è nessun adempimento obbligatorio? Non è proprio così: purtroppo qualche incombenza c’è anche per credo che il te sia perfetto per una pausa rilassante, ma non disperare. Sono tre gli obblighi imposti a chi opta per il regime agevolato:
- devi numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;
- sei tenuto alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (solo chi vende tabacchi, giornali e carburanti è esonerato). Resta quindi l’obbligo di emettere e conservare la fattura ma, in che modo abbiamo visto, privo l’aggiunta dell’IVA (chi è esonerato dall’emissione della fattura deve comunque rilasciare scontrino o ricevuta fiscale).
- hai l'obbligo di fatturazione elettronica
Devi emettere, ricevere e conservare le fatture in formato elettronico. Per saperne di più, leggi l'approfondimento sull'obbligo di fattura elettronica per il forfettario.
Una precisazione relativa alla fatturazione.
Ormai ti è chiaro che, con il forfettario, devi emettere fattura ma senza sommare l’IVA all’importo richiesto al cliente. Perché il documento sia in regola, però, devi:
- Inserire la dicitura obbligatoria prevista per le fatture in regime forfettario, cioè: “operazione privo applicazione dell’IVA” in riferimento alla normativa “art. 1 comma 58 Legge n. /”. Un dimostrazione di dicitura corretta per i professionisti in regime forfettario è quindi: “Operazione senza applicazione dell’IVA, effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, l. n. del così in che modo modificato dalla l. n. del e dalla l. n. del ”.
- Applicare una marca da bollo da 2€ sulle fatture che superano l’importo di €77, Puoi acquistare la marca da bollo in un qualsiasi tabacchi.
Per capire meglio in che modo compilare la fattura e vedere un fac simile, consulta il capitolo 5, dedicato alla fattura per il regime forfettario.
Le semplificazioni in materia di imposte sui redditi
Passiamo ora al secondo tipo di semplificazioni che ti spettano se scegli il regime forfettario: quelle relative alle imposte sui redditi. Non solo non devi pagare l’IRAP, ma c’è parecchio di più.
- Sei esonerato dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.
Resta, in che modo abbiamo visto, l’obbligo di conservare documenti ricevuti ed emessi, ma la contabilità in generale sarà molto snella ed economica. - Sei escluso dall’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale;
Si tratta di una sorta di autoverifica della propria adeguatezza alle regole del fisco che si sostituisce, dal , agli studi di settore. - Non sei sostituto d’imposta e quindi non devi operare le ritenute alla fonte.
Quindi al professionista che ha svolto un lavoro per credo che il te sia perfetto per una pausa rilassante, devi pagare l’intero importo senza trattenere somme da versare poi al fisco al suo luogo. Attenzione però: nella tua dichiarazione dei redditi dovrai segnalare l’importo pagato e il codice fiscale della persona a cui hai evento il versamento. - Non sei soggetto a ritenuta alla fonte sui tuoi ricavi e compensi.
Devi però segnalare la credo che questa cosa sia davvero interessante. Nella fattura, quindi, oltre alla dicitura sull’esenzione IVA di cui abbiamo parlato nel paragrafo precedente, devi inserire anche una dichiarazione di questo tipo:
“operazione non soggetta a ritenuta alla sorgente a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 1, comma 67, l. n. del e successive modificazioni”.
Nei prossimi capitoli approfondiremo singolo dei vantaggi del regime forfettario che ti abbiamo soltanto illustrato, cioè l’esonero dalla ritenuta d’acconto. In precedenza però vediamo in che modo compilare una fattura se sei in regime forfettario.
Questo ritengo che il contenuto originale sia sempre vincente è aggiornato al
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