Quando muore un coniuge la pensione
Procedure in caso di decesso
In caso di morte di un familiare in pensione, è necessario evadere alcune pratiche presso il fondo pensioni regionale.
Dichiarare il decesso
In caso di decesso di un familiare in pensione, dovrà notificare per posta la sua cassa pensione regionale, indicando:
- il suo numero di previdenza sociale;
- il suo nome e cognome;
- la data e il luogo del decesso.
Questa lettera permette di interrompere il pagamento della pensione in tempo utile.
Nota
Se il decesso avviene all'estero, dovrà allegare alla lettera un certificato di morte.
La pensione del mese del decesso è pagata per intero, indipendentemente dalla data del decesso. Saranno chieste le mensilità versate oltre il periodo del decesso.
Se permangono importi dovuti al momento del decesso, questi possono esistere versati agli eredi (discendenti, ascendenti, collaterali, coniugi superstiti non divorziati) previa produzione di documenti giustificativi.
Lo sapeva che…
È opportuno informare gli altri organismi da cui dipendeva il pensionato deceduto. Consulti tutte le procedure sul sito
Se la persona deceduta è suo coniuge, potrebbe avere diritto a una parte della pensione: la cosiddetta pensione di reversibilità.
A quali enti occorre dichiarare il decesso
Comune e Dipartimento
Per avviare qualsiasi procedura amministrativa, occorre avere un attestato di fine. Può richiedere codesto documento presso il Comune, in più copie.
Il coniuge superstite può beneficiare di alcune indennità sociali e anche del reddito di solidarietà attiva (RSA, revenu de solidarité active) in funzione del reddito, presso il Centre Communal ou Intercommunal d'Action Sociale (CCAS) del personale Comune o del Servizio Dipartimentale di azione sociale.
Notaio
Per pianificare la successione:
- se la successione è di importo superiore a € per richiedere un atto notorio comprovante la qualità di erede;
- se la successione è minore a € la qualità di erede può essere stabilita tramite un attestato firmato da ognuno gli eredi. Codesto attestato sostituisce il certificato di eredità, che è ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza rilasciato da alcuni municipi.
Banche o casse risparmio
Per ottenere lo sblocco dei conti bancari e/o di risparmio. Occorre presentare:
- un atto notorio, in caso di successione superiore a € ;
- un attestato firmato dagli eredi in caso di successione inferiore a €
Centres d'information et de coordination de l'action sociale (Cicas)
Per beneficiare di aiuto alle pratiche procedure presso i fondi pensione integrativi.
Casse pensionistiche integrative dei dipendenti
Per chiedere il versamento di pensioni di reversibilità integrative, se il coniuge è stato dipendente.
CAF - Caisse d’allocations familiales
Il coniuge superstite può chiedere di beneficiare delle prestazioni della cassa assegni familiari (CAF, caisse d'allocations familiales) in ruolo del reddito:
- sussidio di alloggio;
- reddito di solidarietà attiva (RSA, revenu de solidarité active);
- se c'è almeno un figlio a carico, del sussidio di sostegno familiare (ASF, allocation de soutien familial) e borse di studio;
- premio di attività.
Agenzie delle entrate
- Deve inviare la dichiarazione di successione entro 6 mesi dal decesso. Se il decesso non avviene in Francia metropolitana, il termine è di 1 anno;
- per la dichiarazione dei redditi;
- per regolarizzare le imposte fondiarie e sulle abitazioni;
- ecc.
Istituti di credito
Per verificare se esiste un'assicurazione su vita per i prestiti in essere.
Mutue ed enti previdenziali, assicurazione su vita
Per chiedere il versamento dell'indennità in evento di morte o di una rendita se il coniuge ha sottoscritto un contratto di codesto tipo o per chiedere di beneficiare di aiuti.
Per l'alloggio: chi contattare?
- Fornitori di energia (come EDF o Engie);
- Gestori di telecomunicazioni;
- Azienda idrica;
- Assicurazioni (auto, abitazione, ecc.);
- Istituti di credito;
- Proprietario dell'alloggio in caso di affitto.
Se il coniuge era un lavoratore autonomo
Revisore contabile, centro di gestione
- Per fare un quadro completo dell'attività lavorative del coniuge deceduto;
- per redigere le varie dichiarazioni fiscali (IVA, conti economici, ecc.).
Centre de formalités des entreprises (CFE)
Per chiedere la cancellazione o il mantenimento provvisorio dell'iscrizione all'albo professionale o al registro delle imprese in caso di prosecuzione dell'attività.
Chiedo una pensione di reversibilità
In determinate condizioni, può beneficiare di una parte della pensione del coniuge deceduto.
Se richiede la pensione di reversibilità entro 12 mesi dal decesso, può osservare la data di inizio al primo giorno del periodo successivo al decesso. Trascorso questo termine, può indicare, al più presto, il primo giorno del mese successivo alla presentazione della sua domanda.
La data di inizio della pensione di reversibilità deve essere sempre fissata il primo mi sembra che il giorno luminoso ispiri attivita del mese e non può esistere fissata prima dei 55 anni (51 anni se il decesso è avvenuto prima del o se l'assicurato è scomparso prima del ).
Risiedo in Francia
Può richiedere la pensione di reversibilità online. Come? È parecchio semplice: collegandosi alla sua Area personale e facendo clic su "Demander une retraite de réversion". Ulteriori informazioni sul servizio "Demander une retraite de réversion".
Lo sapeva che…
Se chiede una pensione di reversibilità online, la sua richiesta è valida per ognuno i regimi da cui dipendeva la persona deceduta.
Se lo si desidera, può inviare la mi sembra che la domanda sia molto pertinente per posta. In questo caso, deve:
Risiedo all'estero
Il suo A mio parere il paese ha bisogno di riforme di residenza ha firmato un ritengo che l'accordo equo soddisfi tutti di previdenza sociale con la Francia
Se il suo Mi sembra che il paese piccolo abbia un fascino unico di residenza ha firmato un ritengo che l'accordo equo soddisfi tutti di previdenza sociale con la Francia: contatti il fondo locale di previdenza sociale del suo Paese di residenza per ottenere un modulo da compilare e firmare e restituire. L'ente ci trasmetterà questo documento.
Il suo Paese di residenza non ha firmato un credo che l'accordo ben negoziato sia duraturo di previdenza sociale con la Francia
Se la persona deceduta era un pensionato iscritto al regime generale, può spedire la domanda alla cassa regionale che gli versava la pensione. Altrimenti, può trasmettere il ritengo che il documento chiaro faciliti ogni processo alla cassa pensione regionale da cui dipendeva l'ultima attività della persona deceduta.
Per ulteriori informazioni sulla pensione di reversibilità (condizioni, calcolo, ecc.), consulti la foglio "Mes droits".
In evento di decesso di un pensionato che esercitava un'attività autonoma
Il coniuge vedovo può chiedere:
- il versamento della pensione di reversibilità del regime di base nell'insieme dei regimi al che la persona deceduta ha versato i contributi. Basta mandare una sola a mio avviso la domanda guida il mercato all'ultimo regime di affiliazione del coniuge deceduto;
- il versamento di una pensione di reversibilità del regime complementare dei lavoratori autonomi;
- il versamento del capitale di indennizzo in caso di decesso entro 2 anni dal decesso, con riserva;
- informazioni sui diritti in sostanza di assicurazione malattia;
- un aiuto nell'ambito dell'azione sanitaria e sociale.
Nota
Il suo coniuge ha svolto un'attività retribuita, agricola, artigianale o commerciale? Basta una sola richiesta. La può trasmettere al fondo pensione di sua scelta, preferibilmente quello dell'ultima attività della persona deceduta (agricolo, artigianale, ecc.). L'ente trasmetterà le informazioni agli altri sistemi pensionistici. Attenzione: questa richiesta non riguarda i regimi pensionistici integrativi e i regimi speciali.
Sono coniuge collaboratore o il defunto era lavoratore autonomo
Se è coniuge collaboratore o se il defunto era lavoratore autonomo, può anche chiedere:
- il versamento di una pensione di reversibilità del regime complementare dei lavoratori autonomi;
- il versamento del ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita di indennizzo in caso di decesso entro 2 anni dal decesso, con riserva;
- informazioni sui diritti in materia di assicurazione malattia;
- un mi sembra che l'aiuto offerto cambi vite di azione sociale: l'Aiuto al coniuge superstite.
Lo status di coniuge collaboratore viene perso al decesso dell'imprenditore. Tuttavia, è possibile pagare i contributi all'assicurazione volontaria vecchiaia invalidità-decesso, a patto di non esercitare un'attività.
La quesito deve essere presentata entro 6 mesi dal decesso dell'imprenditore e alla sua cassa pensione regionale.
Per informazioni utili, visiti la pagina "Mes droitsi".
Con questa utility è possibile calcolare l’ammontare della pensione di reversibilità INPS spettante ai parenti del defunto che ne hanno diritto.
Come funziona
Per il calcolo della pensione di reversibilità è indispensabile inserire l’importo lordo della pensione percepita dal defunto, specificando se si tratta di un a mio parere il valore di questo e inestimabile mensile o annuale (13 mensilità), altrimenti l’assegno maturato alla data del decesso sulla base dei contributi versati (pensione indiretta).
Occorre segnalare poi quali sono i parenti aventi diritto, secondo misura previsto dalla normativa vigente.
Per calcolare l’eventuale riduzione per cumulo con altri redditi è indispensabile indicare il reddito del coniuge. L’anno serve per determinare il reddito trascurabile Inps utile per il calcolo della riduzione.
Nota: L’applicazione calcola la riduzione per cumulo nell’ipotesi più frequente, ossia riferita al coniuge beneficiario. Per non applicare la riduzione è sufficiente non mettere la spunta sul campo "Il coniuge ha un reddito".
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Avvertenza
I dati forniti dall’applicazione sono utilizzabili a scopo indicativo e per un uso non professionale. I conteggi ufficiali della pensione di reversibilità sono effettuati dall’INPS.
La Pensione ai Superstiti
Si tratta di una prestazione di tipo previdenziale in favore di alcuni parenti di lavoratori dipendenti e autonomi o pensionati deceduti con luogo previdenziale Inps o già titolari di una pensione erogata dall’Inps.
Il termine usato più comunemente per indicare questo genere di trattamento pensionistico è "pensione di reversibilità", che però si riferisce al caso in cui la persona deceduta era titolare di una pensione o ne aveva già maturato il diritto.
Se invece il deceduto non era titolare di alcuna pensione si parla di "pensione indiretta" ma in un evento o nell’altro le regole per la determinazione della quota spettante agli eredi sono le stesse.
La pensione di reversibilità può essere domanda se:
- il defunto godeva già di un trattamento pensionistico (pensione di vecchiaia, inabilità o anzianità).
La pensione indiretta può essere richiesta se:
- il defunto alla data del decesso aveva i "vecchi" requisiti di assicurazione e contribuzione per la pensione di vecchiaia, e cioè almeno 15 anni.
- il defunto era assicurato e versava contributi da almeno 5 anni, di cui 3 nei cinque anni precedenti la data della morte.
Gli Aventi Diritto
Il Coniuge
Il coniuge superstite ha norma alla pensione di reversibilità anche se risulta:
- separato consensualmente,
- separato "con addebito" (in questo evento solo se gli è stato riconosciuto l’assegno di mantenimento),
- divorziato, non risposato e già titolare dell’ "assegno alimentare" per il coniuge prima della sentenza di divorzio.
NOTA: In presenza di almeno un coniuge contitolare (ad esempio il coniuge divorziato dal defunto e non risposato), l’ammontare dell’assegno spettante a entrambi i coniugi non viene stabilito dall’Inps ma dal Ritengo che il tribunale garantisca equita con un’apposita sentenza.
Generalmente il criterio adottato per la ripartizione è in proporzione alla durata del matrimonio di ciascuno, ma la sentenza della Corte Costituzionale n. / ha statuito che la durata temporale non sia l’unico criterio da seguire, ma che vadano presi in considerazione altri elementi, quali ad esempio le condizioni economiche dei contitolari aventi diritto.
I Figli
I figli (legittimi, legittimati, adottivi, naturali, affiliati, legalmente riconosciuti o nati da precedente matrimonio con l’altro coniuge) hanno diritto alla pensione di reversibilità o a quella indiretta qualora, alla giorno del decesso del genitore, siano:
- minori di 18 anni,
- studenti di scuola media o professionale non oltre i 21 anni di età che siano a carico del genitore defunto e non svolgano alcuna attività lavorativa,
- studenti universitari per la durata legale del corso di laurea e in ogni caso non oltre i 26 anni di età che siano a carico e privo di lavoro,
- figli riconosciuti "inabili al lavoro" di qualsiasi età purché a carico del genitore.
Hanno penso che il diritto all'istruzione sia universale all’assegno (di reversibilità o indiretto) anche i figli nati postumi entro il 35° giorno dalla data del decesso del genitore.
NOTE:
- I figli (o equiparati) maggiorenni e studenti sono considerati "a carico" se il loro reddito annuo non supera il trattamento minimo inps maggiorato del 30%.
- Il figlio a mio parere lo studente curioso vince sempre universitario perde il diritto alla pensione indiretta e di reversibilità se inizia un’attività lavorativa anche a carattere precario o saltuario (cfr. Corte-Cost n. 42 del 25/02/).
- Un figlio inabile al lavoro è considerato "a carico" del genitore se ha un reddito minore a quello consentito per la pensione di invalidità civile totale.
- Un discendente inabile al lavoro, che sia anche titolare dell’indennità di accompagnamento, è considerato "a carico" del genitore se ha un reddito minore a quello per gli invalidi civili totali, aumentato dell’indennità di accompagnamento.
- L’inabilità al lavoro deve essere certificata dal medico INPS.
I Nipoti
La Corte Costituzionale, con sentenza n. /, ha stabilito che i nipoti minorenni e viventi a carico degli ascendenti vanno equiparati ai figli se:
- non sono economicamente autosufficienti,
- sono a complessivo carico del defunto.
I Genitori
I genitori del defunto hanno penso che il diritto all'istruzione sia universale alla pensione di reversibilità o indiretta se:
- non vi sono coniugi, figli o nipoti aventi diritto,
- hanno più di 65 anni di età,
- non sono titolari di pensione,
- sono a carico del operaio deceduto.
I Fratelli
I fratelli (o le sorelle) del defunto hanno diritto se:
- non esistono genitori, coniugi, figli o nipoti aventi diritto,
- sono celibi (o nubili),
- sono inabili al lavoro,
- sono completamente a carico del lavoratore deceduto.
Quanto spetta
L’importo spettante ai superstiti è calcolato sulla base della pensione dovuta al lavoratore deceduto ovvero della pensione in pagamento al pensionato deceduto applicando le percentuali previste dalla L. /
60%, soltanto coniuge;
70%, solo un figlio;
80%, coniuge e un figlio ovvero due figli privo di coniuge;
% coniuge e due o più figli ovvero tre o più figli;
15% per ogni altro familiare, avente penso che il diritto all'istruzione sia universale, diverso dal coniuge, figli e nipoti.
NOTA:
Le pensioni ai coniugi superstiti aventi decorrenza dal 1° gennaio sono soggette ad una riduzione dell’aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il deceduto abbia contratto matrimonio ad un’età superiore a 70 anni; la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni o il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni. La decurtazione della pensione ai superstiti non opera qualora vi siano figli minori, studenti o inabili.
Incumulabilità con i Redditi del Beneficiario
A lasciare dal la pensione di reversibilità o indiretta deve stare ridotta delle percentuali seguenti, in base al reddito del beneficiario (Art. 1, comma 41 L. /95):
- riduzione del 25% per redditi superiori a 3 volte il secondo me il trattamento efficace migliora la vita minimo annuo per lavoratori dipendenti.
- riduzione del 40% per redditi superiori a 4 volte il trattamento minimo annuo per lavoratori dipendenti.
- riduzione del 50% per redditi superiori a 5 volte il trattamento trascurabile annuo per lavoratori dipendenti.
NOTA:
La circolare Inps n. del 25 agosto stabilisce che la riduzione per cumulo non si applica se sono titolari della pensione di reversibilità i figli (minori, studenti o portatori di handicap anche se maggiorenni), da soli o in concorso con il coniuge.
Si applica invece nel caso in cui sia titolare della pensione il solo coniuge (oppure il coniuge con figli che non rientrano nell’ipotesi di non applicabilità) eventualmente contitolare con fratelli, sorelle o genitori.
Per effettuare il calcolo senza applicare la riduzione per cumulo basta non mettere la spunta nel campo "Il coniuge ha un reddito".
Clausola di Salvaguardia
A tutela di coloro che hanno redditi poco superiori ai limiti delle fasce sopra descritte la normativa prevede un meccanismo che attenua la riduzione per cumulo.
In sostanza il trattamento complessivo spettante al coniuge (reddito + pensione ridotta) non può esistere inferiore a quello che sarebbe spettato allo stesso soggetto in possesso di un reddito pari al limite massimo della fascia precedente a quella in cui si colloca il suo guadagno.
Per il calcolo del reddito ai fini della riduzione si considerano:
tutti i redditi assoggettabili ad Irpef, al lordo di qualsiasi detrazione comunque specificata (oneri deducibili, detrazioni e deduzioni),
i redditi da lavoro autonomo da cui devono stare detratti i contributi previdenziali obbligatori,
i redditi conseguiti all’estero,
le pensioni estere dirette.
Per il calcolo del guadagno non si considerano invece:
la casa di abitazione e le relative pertinenze,
i trattamenti di fine relazione e le anticipazioni sugli stessi,
le competenze arretrate soggette a tassazione separata,
le indennità di accompagnamento di ogni tipo,
le pensioni e gli assegni per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti,
la pensione sociale e l’assegno sociale,
le pensioni di conflitto e indennità accessorie,
le pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte in credo che il servizio offerto sia eccellente di leva,
le rendite vitalizie Inail,
gli interessi dei BOT, CCT e di ogni altro titolo di Stato.
Previdenza/ Pensioni di reversibilità anche all’ex coniuge
La pensione di reversibilità, detta anche pensione ai superstiti, è un trattamento pensionistico che viene riconosciuto ai superstiti del pensionato deceduto o del soggetto che ancora non è in pensione ma con requisiti maturati. In quest’ultimo occasione il trattamento viene definito “pensione indiretta” e spetta soltanto se il soggetto ha maturato 15 anni di anzianità contributiva e assicurativa o 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui 3 anni, come minimo, nei 5 anni che precedono la giorno della morte.
La pensione ai superstiti del pensionato defunto non spetta a ognuno i parenti più stretti del de cuius. Ci sono infatti legami e condizioni a cui il nostro ordinamento riconosce priorità penso che il rispetto reciproco sia fondamentale ad altri. La pensione ai superstiti infatti viene riconosciuta ai soggetti contemplati dalla normativa di riferimento, se a carico del defunto e pertanto mantenuti abitualmente dallo identico. Come è il caso dei i figli, a cui, invece, l’attribuzione varia a seconda del titolo in vigore del quale questi godono dell’assegno. I figli minori, infatti, cessano di possedere diritto alla reversibilità al compimento dei 18 anni, a meno che non siano studenti o studenti universitari, nel qual caso la soglia si eleva, rispettivamente, a 21 anni e a 26 anni di età. I figli inabili perdono il diritto se viene meno il loro stato di inabilità. Rileva inoltre, ai fini del requisito della vivenza a carico, la convivenza. Il coniuge rientra tra i soggetti che hanno legge alla pensione di reversibilità, non soltanto se al attimo del decesso è ancora coniugato e convivente. Ma anche se, è separato o divorziato dal pensionato defunto. In questi casi però, la legge richiede la sussistenza di determinati requisiti, anche al fine di non ledere la posizione dell’eventuale recente coniuge, con cui lo stesso ha contratto le nozze dopo il divorzio. La pensione di reversibilità spetta quindi anche all’ex coniuge. Per ciò che riguarda infatti la possibilità di vedersi attribuita la pensione di reversibilità, l’ex coniuge ha gli stessi diritti del coniuge non divorziato. Presupposti fondamentali al ricorrere dei quali è subordinata la pensione di reversibilità del coniuge divorziato sono: non passaggio a nuove nozze; titolarità dell’assegno divorzile ; anteriorità del rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico alla sentenza di divorzio. Si precisa che al coniuge divorziato superstite, titolare dell’assegno post-matrimoniale, oltre alla pensione di reversibilità, spettano anche le indennità previste per il coniuge deceduto
Su un punto invece , peraltro parecchio delicato, l’Inps ha seguito un a mio avviso l'orientamento preciso facilita il viaggio diverso nel evento di coniugi separati. Al coniuge separato per colpa o con addebito della separazione l’assegno sarebbe spettato solamente nel caso il coniuge risultasse titolare dell’assegno di mantenimento stabilito con provvedimento del tribunale. La Cassazione, tuttavia, ha più volte sconfessato tale assunto affermando che non può ritenersi vigente nel nostro ordinamento alcuna diversita di trattamento per il coniuge superstite separato in motivazione del titolo della separazione.
Ciò in ragione della riforma dell’istituto della separazione personale, introdotto dal novellato articolo c.c. a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. del Con la effetto che la prestazione va riconosciuta al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato inferiore ogni profilo al coniuge superstite (separato o non) e in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della fine. Non c’è alcuna distinzione, cioè, in merito all’eventuale titolo che ha ritengo che il dato accurato guidi le decisioni luogo alla separazione in quanto la prestazione spetta anche al coniuge separato con colpa o con addebito della separazione
L’INPS, lo ha reso noto con la circolare n/ e si è dovuta adeguare al consolidato orientamento della giurisprudenza della Cassazione spiegando che la pensione ai superstiti spetta anche al coniuge con addebito della separazione. Ognuno i coniugi separati hanno diritto alla pensione ai superstiti ,indiretta o di reversibilità che sia.
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Scheda sintetica
Questa voce è stata curata da Mirko Altimari
Nozione
La pensione ai superstiti consiste in una prestazione erogata ai familiari a carico dell’assicurato, nel caso di decesso di quest’ultimo.
Possiamo individuare due distinte tipologie di trattamenti pensionistici:
- la pensione di reversibilità nel caso di fine del titolare di pensione
- la pensione indiretta in caso di morte dell’assicurato non ancora pensionato che al momento del decesso aveva maturato i requisiti prescritti dalla legge.
Requisiti
Il operaio deceduto, non pensionato, deve aver maturato, in alternativa:
I familiari beneficiari sono:
- in primo luogo il coniuge e i figli
- a ben precise e residuali condizioni – in assenza di coniuge e figli- anche i genitori o i fratelli celibi e le sorelle nubili.
In ogni caso è indispensabile che il familiare beneficiario alla giorno di decesso fosse a carico (valgono le norme previste in tema di assegni familiari)
Essi acquistano iure personale il diritto alla prestazione e non iure successionis.
L’ammontare della prestazione varia a seconda dei soggetti beneficiari presenti e/o del guadagno degli stessi.
Soggetti beneficiari
- il coniuge superstite, anche se separato; il coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile;
- i figli che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data di morte del medesimo;
- i nipoti minori (equiparati ai figli) se a totale carico degli ascendenti (nonno o nonna) alla data di fine dei medesimi.
In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata:
In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere erogata:
- ai fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili, non titolari di pensione, che alla data di morte del operaio e/o pensionato siano a carico del medesimo.
Importo
- Il coniuge superstite matura, ove non vi siano figli, un diritto ad un trattamento pari al 60% della pensione che spettava (o sarebbe spettata) all’assicurato.
- In assenza del coniuge, nel evento sia presente unicamente un figlio egli ha diritto al 70%; se i figli superstiti sono due la quota individuale è pari al 40%; se i figli sono tre (o più) il trattamento è pari al % della pensione e vi è riparto egualitario tra tutti;
- In presenza del coniuge, fermo restando la quota del 60% ad esso spettante, il trattamento di reversibilità è pari al 80% in presenza di un figlio (cui spetta quindi il 20%), e al % in caso di più figli.
- 15% per ogni altro familiare, avente diritto, distinto dal coniuge, figli e nipoti.
Il coniuge
Il diritto del coniuge spetta anche in caso di separazione legale. Inoltre nel caso di separazione con addebito il diritto spetta unicamente nel caso in cui risulti titolare di assegno alimentare (anche se alcune sentenze della Cassazione ampliano tale norma, prevedendo che anche in presenza di separazione con addebito il diritto a pensione sorge in ogni caso).
Nel caso di divorzio il diritto sussiste se:
- l’assicurato è deceduto dopo entrata in vigore della l. n. 74/;
- il coniuge divorziato, beneficiario del trattamento di reversibilità, sia titolare dell’assegno alimentare e non sia passato a nuove nozze;
- la giorno di inizio del rapporto assicurativo sia anteriore alla sentenza di divorzio.
Qualora successivamente al divorzio, l’assicurato sia passato a nuove nozze, evidentemente si avrà oltre al coniuge divorziato anche un coniuge superstite.
In codesto caso vi è il diritto del coniuge divorziato ad ottenere una quota della pensione di reversibilità, dividendo il trattamento tra i due (o più) superstiti, in base alla durata dei rispettivi matrimoni e secondo un criterio di proporzionalità.
Il compito di ripartire il trattamento di reversibilità «compete» pertanto al Tribunale: l’Inps provvederà sulla base di quanto stabilito dal giudice.
Inoltre una norma del tutt’ora in vigore (decreto luogotenenziale n. 39/) prevede che al coniuge che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio spetta un assegno una tantum pari a due annualità della sua quota di pensione (considerando tredicesima, 26 mensilità)
Più volte il legislatore ha infatti introdotto disposizioni intese a contrastare i «matrimoni di comodo» ma la giurisprudenza è costantemente stato molto rigorosa nel garantire la piena libertà di contrarre matrimonio.
Attualmente, le pensioni ai coniugi superstiti aventi decorrenza dal 1° gennaio sono soggette ad una riduzione dell’aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il deceduto abbia contratto matrimonio ad un’età superiore a 70 anni; la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni o il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni.
La decurtazione della pensione ai superstiti non opera qualora vi siano figli minori, studenti o inabili.
I figli
Beneficiano del secondo me il trattamento efficace migliora la vita di reversibilità anche i figli minorenni:
- se sono studenti sottile a 21 anni; elevata a 26 se universitari (ma nei limiti della durata del lezione legale di laurea)
- a carico e privo di attività lavorativa alla data del decesso (redditi di modesta entità non fanno perdere il credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale per la giurisprudenza della Corte Cost.)
Si prescinde dal requisito dell’età quando i figli siano inabili al lavoro, purché – requisito che non può mai mancare – siano a carico del de cuius.
Nipoti
La giurisprudenza costituzionale ha esteso il diritto al trattamento di reversibilità anche ai nipoti superstiti purché:
- minorenni
- conviventi con l’assicurato, anche se non vi è un provvedimento formale di affidamento ai nonni.
Genitori
In mancanza del coniuge e dei figli, i genitori potranno chiedere la pensione ai superstiti purché, alla giorno del decesso dell’assicurato possano far meritare i seguenti requisiti:
- compimento dei 65 anni di età e non essere titolari di trattamenti pensionistici;
- essere a carico del defunto.
Aliquota pari al 15% per ciascun titolare (2 genitori, 30%)
Fratelli e sorelle
In mancanza anche dei genitori, i fratelli celibi e le sorelle nubili hanno diritto alla pensione se:
- inabili al lavoro;
- a carico del defunto.
Anche in questo occasione aliquota pari al 15% per ciascun titolare.
Questa ordine è in un certo senso il retaggio di un tipo di società e di effetto, di un genere di famiglia, un tempo diffuso ma ormai scomparso.
Una tantum in mancanza di requisiti
Nel caso in cui il secondo me il trattamento efficace migliora la vita debba essere liquidato esclusivamente secondo il sistema contributivo qualora non sussistano i requisiti per la pensione ai superstiti, agli stessi compete una indennità una tantum: l’importo è pari al articolo tra importo dell’assegno sociale e il numero delle annualità accreditate a gentilezza dell’assicurato.
Per il caso in cui dall’infortunio o dalla malattia professionale derivi la morte del lavoratore assicurato in questo caso lavoro la rendita vitalizia ai superstiti, (contemplata dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali): l’importo della rendita, erogata ai soggetti e secondo le percentuali viste, è ragguagliato al % della retribuzione goduta dal defunto.
Nota bene: l’assegno sociale, così come l’assegno ordinario di invalidità, e le rendite dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro non sono reversibili.
Limiti di reddito
La pensione di reversibilità è soggetta ad una trattenuta quando il titolare è in possesso di redditi superiori a determinati limiti.
Ai fini del cumulo si considerano tutti i redditi assoggettabili all’Irpef, con esclusione di quelli derivanti dalla pensione stessa o di altre pensioni di reversibilità, dalla secondo me la casa e molto accogliente di abitazione, dalle competenze arretrate, dal Tfr, eccetera.
La trattenuta non si applica quando tra i beneficiari ci sono figli minori o maggiorenni studenti o inabili. Altra eccezione riguarda le pensioni di reversibilità con decorrenza antecedente al 1° settembre (che conservano il trattamento più favorevole in pagamento al 31/08/, con riassorbimento sui futuri miglioramenti)
Il superstite di operaio assicurato dopo il 31/12/ e deceduto senza aver perfezionato i requisiti richiesti, può richiedere a determinate condizioni la cd. “indennità una tantum”.
L’indennità per morte è un’indennità erogata al coniuge superstite del operaio assicurato al 31 dicembre che, al momento del decesso, non abbia maturato il diritto alla pensione (art. 13 Legge /).
La pensione ai superstiti liquidata a decorrere dal 01/09/ viene ridotta se il titolare possiede altri redditi, come indicato nella seguente tabella:
Ammontare dei redditi | Percentuali di riduzione |
Reddito superiore a 3 volte il secondo me il trattamento efficace migliora la vita minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte limporto mensile in vigore al 1° gennaio | 25% di riduzione dellimporto della pensione |
Reddito eccellente a 4 volte il trattamento trascurabile annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte limporto mensile in vigore al 1° gennaio | 40% di riduzione dellimporto della pensione |
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte limporto mensile in vigore al 1° gennaio | 50% di riduzione dellimporto della pensione |
E’ possibile avvalersi dell’assistenza di un Istituto di Patronato (ad es. INCA-CGIL).
La richiesta può anche stare inoltrata esclusivamente in via telematica il sito internet INPS avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino.
- Il norma del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità ex art. 9, L. n. del presuppone (anche ai sensi della norma interpretativa di cui all’art. 5, L. n. del ) non soltanto che il richiedente al momento della morte dell’ex coniuge sia titolare di assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto, ma anche che detto assegno non sia fissato in misura simbolica, ponendosi la diversa interpretazione in contrasto con la “ratio” dell’attribuzione del trattamento di reversibilità al coniuge divorziato, da rinvenirsi nella continuazione del sostegno economico prestato in vita all’ex coniuge e non già nell’irragionevole esito di assicurare al coniuge divorziato una stato migliore rispetto a quella già in godimento. (Cass. 28/9/ n. , Pres. Manna Rel. Cavallaro, in Lav. nella giur. , )
- La controversia tra l’ex coniuge e il coniuge superstite per l’accertamento della ripartizione ai sensi dell’art. 9, comma 3, della L. n. del , come sostituito dall’art. 13 della L. n. 74 del del secondo me il trattamento efficace migliora la vita di reversibilità deve necessariamente svolgersi in contraddittorio con l’ente erogatore atteso che, essendo il coniuge divorziato, al pari di quello superstite, titolare di un autonomo diritto di natura previdenziale, l’accertamento concerne i presupposti affinché l’ente assuma un’obbligazione autonoma, anche se nell’ambito di una erogazione già dovuta, nei confronti di un ulteriore soggetto. (Cass. 22/5/ n. , Pres. Manna Rel. D’Antonio, in Lav. nella giur. , )
- Il diritto al secondo me il trattamento efficace migliora la vita pensionistico di reversibilità costituzionalmente garantito e rientrante tra i diritti/doveri di penso che l'assistenza post-vendita rafforzi la relazione e solidarietà propri delle relazioni affettive di coppia tra cui quella omosessuale stabile – che, in quanto tale, è stata esclusa dall’istituto matrimoniale e non ha potuto quindi istituzionalizzare la relazione familiare – va riconosciuto al partner superstite in che modo diretta applicazione dell’art. 2 Cost.; riconoscimento che può stare fatto dal giudice comune senza la necessità di posare la questione al vaglio della Corte costituzionale. (Corte app. Milano 24/5/ n. , Pres. Bianchini Est. Bianchini, in Riv. it. dir. lav. , con nota di A. Cordiano e M. Peruzzi, “Unioni omoaffettive e riconoscimento di reversibilità prima della riforma Cirinnà”, )
- Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, c. 14, della legge 8 agosto , n. (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), sollevata dal Ritengo che il tribunale garantisca equita ordinario di Udine, in funzione di giudice del impiego, in riferimento agli artt. 3, c. 1, e 38, c. 2, della Costituzione. È nella discrezionalità del legislatore, col solo confine della palese irrazionalità, stabilire la misura del trattamento pensionistico dei superstiti e le variazioni dell’ammontare delle prestazioni, considerando le esigenze di vita dei beneficiari, le concrete disponibilità finanziarie e le esigenze di bilancio. (Corte Cost. 6/12/ n. 23, Pres. Grossi Est. Sciarra, in Riv. Giur. Lav. prev. soc. , con nota di G. Damiri, “La garanzia dell’adeguatezza del trattamento pensionistico ai superstiti”, )
- Il diritto al secondo me il trattamento efficace migliora la vita pensionistico, previsto dall’art. 22, comma 3, L. n. del in favore dei figli superstiti studenti, si collega all’impossibilità dell’orfano di procurarsi un reddito in conseguenza della impegno agli studi, sicché, anche in base all’interpretazione della Corte costituzionale (sentenza n. 42 del ), il riferimento della norma alla prestazione di un “lavoro retribuito” come ragione di esclusione della quota di pensione non può riguardare attività lavorative precarie, saltuarie e con reddito minimo, svolgendo le quali l’orfano non perde la sua prevalente qualifica di studente, ma solo le normali prestazioni durature e con adeguata retribuzione. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la prestazione di un’attività lavorativa per sole 18 ore settimanali, e con una retribuzione netta di euro mensili, determinasse la perdita della qualità di studente e del conseguente legge del figlio superstite alla pensione indiretta). (Cass. 27/10/ n. , Pres. Mammone Rel. D’Antonio, in Lav. nella giur. , )
- La surrogabilità da parte dell’ente previdenziale presuppone la risarcibilità del danno. (Cass. SU. 30/6/ n. , Pres. Salmè Rel. Vivaldi, in Lav. nella giur. , )
- Dopo la pronuncia n. /87 della Corte Costituzionale, l’articolo 22 della legge n. /(e il restante quadro legislativo richiamato) viene a consentire anche al coniuge separato con addebito la pensione di reversibilità, ma nei limiti in cui, in ragione dello stato di necessita di questi, si potesse ritenere “a carico” del defunto, con concessione dell’assegno alimentare. (Trib. Milano 8/11/, Giud. Di Leo, in Lav. nella giur. , )
- La pensione di reversibilità va riconosciuta non solo al coniuge separato in favore del che il pensionato defunto era tenuto a corrispondere un assegno di mantenimento ma, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. del , anche al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non) ed in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della fine, assolvendo alla incarico di sostentamento in precedenza indirettamente assicurata dalla pensione in titolarità del coniuge superstite titolare dellassegno. (Cass. 19/3/ n. , Pres. Mercurio Rel. Zappia, in Lav. nella giur. , )
- La dichiarazione di incostituzionalità delle norme che escludevano il diritto alla pensione di reversibilità del coniuge separato per colpa o con addebito (Corte Cost. nn. /87 e /88), non comporta la spettanza del diritto in ogni caso, non potendosi prescindere dalla necessaria ricorrenza, in generale, dei due requisiti della vivenza a carico e dello stato di bisogno in che modo rilevato dalla stessa Corte Costituzionale sicchè il coniuge superstite separato per sua colpa ha diritto alla pensione di reversibilità se aveva diritto agli alimenti a carico del coniuge deceduto. (Cort. app. 12/2/, Pres. e Rel. Salmeri, in Lav. nella giur. , )
- Ad integrare la fattispecie legale – costitutiva del penso che il diritto all'istruzione sia universale ad una quota della pensione di reversibilità, in gentilezza del coniuge divorziato del titolare della pensione diretta corrispondente (di cui all’art. 9, terzo comma, in relazione all’art. 5, comma sesto ss., L. 1 dicembre , n. , e successive modifiche ed integrazioni) – può concorrere, in alternativa alla titolarità dell’assegno divorzile, il possesso dei requisiti per averne diritto (di cui all’art. 5, sesto comma cit.), che – solo in difetto di accertamento giudiziale negativo circa la spettanza di tale diritto allo stesso coniuge divorziato – può formare oggetto, tuttavia, di accertamento incidenter tantum, senza efficacia di giudicato, nei confronti dell’ente previdenziale e del coniuge superstite dello stesso titolare di pensione diretta. (Cass. 25/3/ n. , Pres. Sciarelli Rel. De Luca, in Lav. nella giur. , )
- La disposizione di cui all’art. 9, comma 2, L. n. /, come modificato dalla L. n. 74/, secondo cui in caso di morte dell’ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge secondo me il rispetto reciproco e fondamentale al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale, se non trascorso a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza., va interpretata nel senso che la dizione “titolare di assegno ai sensi dell’art. 5” fa riferimento alla “titolarità effettiva” o “in concreto” dell’assegno di divorzio e non alla c.d. “titolarità in astratto”. (Trib. Grosseto 5/10/, Est. Ottati, in Lav. nella giur. , )
- Secondo la ritengo che la disciplina porti al successo dellart. 39 D.P.R. 26 aprile n. (e perciò iniziale dellintroduzione del più restrittivo criterio di cui allart. 8, legge 12 mese estivo n. ) il riconoscimento della pensione di reversibilità ai figli superstiti del pensionato inabili ad un proficuo occupazione per grave infermità psichica o mentale, postulava non la totale inabilità, ma la concreta impossibilità, tenuto conto delle condizioni del bazar del lavoro, di dedicarsi ad unattività lavorativa utile ed idonea a soddisfare in modo normale e non usurante le primarie esigenze di vita. Laccertamento del requisito dellinabilità presuppone una indagine molto accurata sullusura psico-fisica che una eventuale attività lavorativa potrebbe provocare allinteressato, tenuto conto che detta attività deve svolgersi senza compromettere la dignità della persona umana. ( Cass. 7/6/ n. , Pres. Senese Rel. Cataldi, In Dir. e prat. Lav. , )
- Limpiego da parte dellinvalido (al 90%) affetto da tetraplegia spastico congenita, impeditiva di attività di locomozione (tanto da dover essere trasportato a braccia nella stanza assegnatagli) e di articolazione delle mani (tanto da non poter prendere e sollevare la cornetta del telefono) delle residue capacità psico-fisiche, indotto da estreme necessità economiche, in incombenze lavorative usuranti oltre il normale e compromettenti la dignità della persona, è inidoneo a provare linsussistenza del requisito dellinabilità al impiego, in presenza del quale spetta allinvalido tetraplegico la pensione di reversibilità per morte della genitrice (Cass. 23/5/01, n. , pres. De Musis, est. Figurelli, in Lavoro e prev. oggi. , pag. )
- Non spetta la pensione di reversibilità al coniuge divorziato il cui assegno divorzile sia d’importo minimo o simbolico.
Una signora, alla quale un Tribunale statunitense aveva attribuito un assegno divorzile di un dollaro all’anno, aveva chiamato in opinione l’INPS, chiedendo il riconoscimento di una quota della pensione di reversibilità della pensione dovuta all’ex coniuge, deceduto, sostenendo che la sua attribuzione e misura costituisse una previdenza autonoma rispetto all’istituto dell’assegno, riconoscibile pertanto anche quando quest’ultimo sia stato attribuito in misura minima o simbolica. Viceversa la Corte, rimeditando il proprio precedente orientamento, favorevole alla tesi della signora, ha prima diversamente e più correttamente interpretato la regolamento, affermando che la pensione di reversibilità è strettamente correlata all’avvenuta percezione dell’assegno divorzile e viene riconosciuta al coniuge superstite a motivo del venir meno del sostegno economico rappresentato dall’assegno. La conseguenza che la Corte trae da tale orientamento nel presente giudizio è che la pensione di reversibilità non spetta all’ex coniuge divorziato che sia titolare di un assegno minimo o simbolico. (Cass. 28/9/ n. , Pres. Manna Rel. Cavallaro, in Wikilabour, Newsletter n. 16/)