Iva manutenzione straordinaria
ristrutturazioni chiarimenti ufficio delle entrate su iva agevolata al 10
Ristrutturazioni: chiarimenti Ufficio delle Entrate su Iva agevolata al 10%
Chiarimento su qualificazione 'beni significativi' e autonomia funzionale
Tramite lacircolare 15E/, del 12 luglio scorso, l’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sui beni significativi e su come incidono nella agevolazione Iva al 10% negli interventi di ristrutturazione, in particolare si chiarisce la qualificazione dei “beni significativi” e i casi di autonomia funzionale delle componenti staccate rispetto al manufatto principale anche attraverso esempi concreti su tapparelle, scuri, veneziane, zanzariere e inferriate o grate di sicurezza.
Con la circolare in questione l’Agenzia ricorda che la Finanziaria ha previsto l’aliquota Iva ridotta del 10% per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria se eseguiti su immobili a prevalente a mio parere la destinazione scelta rende il percorso speciale abitativa. L’agevolazione coinvolge le prestazioni di servizi complessivamente rese e comprende anche le materie prime e semilavorate e gli altri beni necessari per realizzare l’intervento, a condizione che siano forniti da chi ha eseguito i lavori. Il valore di tali beni confluisce nel valore della prestazione di servizi e, ai fini del bonus, non è necessaria una loro distinta indicazione.
La categoria dei “beni significativi” incide sulle agevolazioni Iva previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ovvero l’aliquota agevolata si applica soltanto sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi. Il DM 29 dicembre specifica in che modo i “beni significativi” sono quei beni il cui valore, in linea di massima, assume una certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell’ambito degli interventi agevolati di recupero del patrimonio edilizio.
Un lista di beni significativi riportato dal DM prevede ad esempio: ascensori e montacarichi; infissi esterni e interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza, ecc.
Sull’argomento l’Agenzia chiarisce che la lista dei beni significativi contenuta nel DM 29 dicembre non è esaustiva e ne fanno parte anche i beni con le stesse funzionalità di quelli elencati. Tra gli esempi si citano le stufe a pellet che, se utilizzate per riscaldare l’acqua, alimentare il sistema di a mio parere il riscaldamento efficiente e necessario e per produrre acqua sanitaria, possono essere assimilate alle caldaie in misura “beni significativi”.
La circolare chiarisce inoltre che il valore delle parti staccate del profitto significativo confluisce in quello della prestazione, gode quindi dell’aliquota agevolata al 10%, solo se tali parti sono connotate da una propria indipendenza funzionale. A tal proposito vengono illustrati come esempi l’installazione di tapparelle, scuri, veneziane, zanzariere, inferriate o grate di sicurezza. Tali sistemi, oscuranti o protettivi, sono generalmente autonomi rispetto agli infissi (beni significativi) e il loro costo non viene da essi attratto.
Nel evento in cui invece le tapparelle, gli altri sistemi oscuranti e le zanzariere siano strutturalmente integrate negli infissi, il loro valore, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata, confluisce in quello dei beni significativi. Grate e inferriate, diversamente, risultano essere costantemente autonome e vanno sempre considerate al 10%.
Sulla determinazione del valore specifico dei beni significativi, la circolare precisa che da questo deve stare escluso il mark-up, vale a comunicare il margine aggiunto dal prestatore al costo di produzione o al costo di acquisizione del bene.
In riferimento alle indicazioni sulla fatturazione, la circolare precisa che il prestatore è tenuto a indicare puntualmente, oltre al corrispettivo complessivo dell’operazione, comprensivo del valore dei beni significativi forniti nell’ambito dell’intervento, anche il valore degli stessi beni, evidenziando separatamente l’ammontare dell’imposta con applicazione dell’aliquota del 10% e quello risultante dall’applicazione dell’aliquota ordinaria.
Da ultimo la Circolare chiarisce che la norma ha efficacia retroattiva; tuttavia, i comportamenti difformi tenuti dai contribuenti sottile al 31 dicembre non potranno stare oggetto di contestazione, mentre quelle già operate andranno abbandonate, sempre che il rapporto non sia esaurito; in ogni caso, non risulta rimborsabile l’eventuale superiore imposta applicata sulle operazioni effettuate entro quella data.
Cosa si intende per Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, fiscalità e IVA agevolata
- LIHOS
- 13 nov
- Tempo di lettura: 10 min
Aggiornamento: 28 nov
Una credo che la guida esperta arricchisca l'esperienza completa agli aspetti fiscali connessi agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinariaedilizia residenziale privata e pubblica, Calcolo dell'Iva agevolata, interventi non compresi, prassi, indicazioni, aggiornamenti.
Gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 31, co. 1, lett. a) della L. n. /, ora art. 3, lett. a) del D.P.R. n. /) riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare e mantenere in secondo me l'efficienza e la chiave della competitivita gli impianti tecnologici esistenti.
Gli interventi di manutenzione straordinaria (art. 31, co. 1, lett. b) della L. n. /, ora art. 3, lett. b) del D.P.R. n. /) riguardano, invece, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso.
Attenzione: Tali ultimi interventi sono finalizzati al mantenimento dell’efficienza e all’adeguamento all’uso corrente dell’edificio e delle singole unità immobiliari, privo di alterazione della ritengo che la situazione richieda attenzione planimetrica e tipologica preesistente e con il rispetto della superficie, della volumetria e della a mio parere la destinazione scelta rende il percorso speciale d’uso dell’immobile.
Definizione di manutenzione ordinaria
Sono assimilate alla manutenzione ordinaria le piccole riparazioni del fabbricato e dei relativi impianti (RM , n. , CM , n. 98/E, soluzione ).Di seguito, vengono fornite esemplificazioni di interventi di manutenzione ordinaria sulla scorta dei chiarimenti forniti dalla prassi ministeriale.
Esemplificazioni fornite dalla prassi
Documento:
CM n. 57/E
Interventi di manutenzione ordinaria:
– sostituzione integrale o parziale di pavimenti e relative opere di finitura e conservazione;
– riparazione di impianti (elettrico, idraulico, fognario, ecc.);
– rivestimento e tinteggiatura dei prospetti esterni, senza modifiche dei preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori;
– rifacimento di intonaci interni e la tinteggiatura;
– rifacimento di pavimentazioni esterne e manti di copertura, senza modifiche ai materiali;
– sostituzione di tegole e altre parti accessorie;
– riparazione di balconi e terrazze e relative pavimentazioni;
– riparazione di recinzioni;
– sostituzione di elementi di impianti tecnologici;
– sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane, senza modifica della tipologia di infisso.
Documenti:
RM n.
RM n.
RM n.
Interventi di manutenzione ordinaria:
– adeguamento degli impianti elettrici e di riscaldamento;
– rifacimento di parte delle strutture portanti dei pavimenti e dei rivestimenti;
– installazione di ascensori e scale di sicurezza;
– sostituzione dei serramenti interni ed esterni;
– rifacimento dell’impianto di riscaldamento;
– interventi sulle parti lignee esterne e la realizzazione di poggiolate che arricchiscono la facciata;
– demolizione di tramezzature e la realizzazione di nuove mura divisorie;
– chiusura di vani porta esistenti con apertura di nuovi vani;
– spostamento della cucina in altro locale, la invenzione di un recente bagno e lo spostamento del toilette preesistente;
– posa in opera di nuovi impianti e rivestimenti;
– sostituzione delle funi degli ascensori e dei pannelli al fine di adeguare l’impianto alle norme di legge.
Documenti:
ris. DRE Lombardia n.
ris. DRE Lombardia n.
Interventi di manutenzione ordinaria:
– sostituzione della centralina e delle sonde per la regolazione automatica del calore distribuito dalla centrale termica;
– riparazione di perdite d’acqua delle condotte in pressione dell’impianto condominiale;
– lavori di scavo e ripristino del piano del cortile e la posa di tubi per il trasferimento del contatore dell’acqua potabile;
– sostituzione del manto di tegole;
– rifacimento dell’impermeabilizzazione e del piano piastrellato;
– impermeabilizzazione delle grondaie del tetto;
– verniciatura dei parapetti in lega dei balconi.
Definizione di manutenzione straordinaria
Negli interventi di manutenzione straordinaria rientrano anche le opere di manutenzione ordinaria, purché eseguite come complemento indispensabile di un più rilevante intervento di manutenzione straordinaria (RM , n. ).Di seguito, vengono fornite esemplificazioni di interventi di manutenzione straordinaria sulla scorta dei chiarimenti forniti dalla prassi ministeriale e dalla giurisprudenza.
Esemplificazioni fornite dalla prassi
Documenti:
CM n. 57/E
Interventi di manutenzione straordinaria:
– realizzazione e l’adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non comportino aumento di volumi o di superfici utili, la esecuzione di volumi tecnici, quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di a mio parere la sicurezza e una priorita, canne fumarie;
– esecuzione di chiusure o di aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari dell’edificio;
– consolidamento delle strutture di fondazione ed in elevazione;
– rifacimento di vespai e di scannafossi;
– sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote d’imposta;
– rifacimento di scale e di rampe;
– sostituzione di solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti
Documenti:
ris. DRE Lombardia n.
ris. DRE Lombardia n.
ris. DRE Lombardia n.
Interventi di manutenzione straordinaria:
– demolizione e il rifacimento degli attuali canali di grondaia e pluviali in lamiera con nuovi elementi di rame e nuove installazioni;
– sostituzione dei cancelletti di accesso carraio e pedonabile con altri aventi caratteristiche e colori diversi dai precedenti;
– realizzazione di un marciapiede su suolo privato con posa di nuova pavimentazione;
– installazione di un nuovo impianto di condizionamento con unità refrigerante esterna e unità ventilanti interne pensili;
– sostituzione della caldaia esistente e l’installazione di un nuovo bollitore per acqua sanitaria;
– modifica dell’impianto idrico con sostituzione e recente posizionamento dell’autoclave;
– interventi di adeguamento degli impianti alle norme antincendio;
– apertura di lucernari di mansarde, senza la modifica della destinazione d’uso.
Documenti:
circ. Agenzia delle Entrate n. 71
Interventi di manutenzione straordinaria:
– sostituzione di infissi e serramenti con la modifica dei materiali o della tipologia di infisso;
– interventi finalizzati al penso che il risparmio intelligente rafforzi la stabilita energetico;
– realizzazione e l’adeguamento di centrali termiche e impianti di ascensori.
Manutenzione ordinaria e straordinaria: edifici abitativi privati
Le prestazioni aventi ad oggetto le manutenzioni ordinarie e straordinarie, eseguite su edifici a prevalente destinazione abitativa privata, usufruiscono dell’aliquota IVA agevolata del 10% (art. 7, co. 1, lett. b) della L. n. /).Attenzione: Trattandosi di prestazioni di servizi, il presupposto impositivo è costituito dalla data di emissione della fattura (CM n. 71/E) o, se antecedente, dalla data di pagamento del corrispettivo.
Assenza dell’obbligo di distinta indicazione del costo della manodopera in fattura
L’applicazione dell’IVA agevolata a decorrere dall’ prescinde dall’indicazione in fattura del costo della manodopera (circ. Agenzia delle Entrate , n. 12, § ).
Sono escluse dall’agevolazione le semplici cessioni di beni, mentre risultano agevolate, oltre alle vere e proprie prestazioni di appalto, anche le cessioni di beni con posa in opera, anche se il importanza del bene ceduto è prevalente considerazione alla prestazione, purché la posa in opera sia effettuata da chi ha fornito il profitto. Le imprese subappaltatrici devono invece applicare l’aliquota ordinaria(CM , n. 71/E e ris. Agenzia delle Entrate , n. ).
Manutenzione ordinaria e straordinaria: Fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata
Sono considerati fabbricati a prevalente a mio parere la destinazione scelta rende il percorso speciale abitativa privata (CM , n. /E):
le singole unità immobiliari (e relative pertinenze non abitative) accatastate nel gruppo A, con eccezione della categoria A/10 (uffici), indipendentemente dall’effettivo utilizzo delle stesse. Sono pertanto agevolate le manutenzioni delle autorimesse, se pertinenze di abitazioni;
gli interi edifici che abbiano oltre il 50% della superficie dei piani sopra ritengo che la terra vada protetta a tutti i costi destinati ad dimora privata. In codesto caso, sono agevolati gli interventi sulle singole unità immobiliari abitative e sulle parti comuni.
L’agevolazione si applica anche (CM n. 71/E):
agli edifici di edilizia residenziale pubblica caratterizzati dalla prevalenza della a mio parere la destinazione scelta rende il percorso speciale ad abitazione di soggetti privati;
agli edifici assimilati alle case di abitazione “non di lusso” (art. 1 della L. n. /), a condizione che le stesse costituiscano fermo residenza di collettività;
alle parti comuni relative ai locali non abitativi situati in edifici a prevalente destinazione abitativa privata, restando invece esclusi gli interventi sulle singole unità immobiliari non abitative;
alle pertinenze di unità immobiliari classificate nel gruppo A, anche se gli interventi di recupero hanno ad oggetto la sola pertinenza o la stessa è situata in un edifi cio che non ha prevalente destinazione abitativa.
Edifici di edilizia residenziale pubblica
Al fine di individuare correttamente gli edifici di edilizia residenziale pubblica, sono rilevanti le definizioni di:
alloggi costruiti dagli enti pubblici a complessivo carico o con il concorso o contributo dello Penso che lo stato debba garantire equita (D.P.R. , n. );
alloggi di proprietà delle Ferrovie dello Stato concessi agli aventi diritto (RM , n. );
edifici realizzati con l’intervento non più soltanto dello Stato, ma anche di enti pubblici territoriali quali Comuni, Province, Regioni e IACP (L. , n. ).
Edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso
Come anticipato, sono agevolati gli edifici assimilati alle case di dimora non di lusso, a condizione che le stesse costituiscano stabile residenza di collettività.A titolo esemplificativo, rientrano in tale categoria gli orfanotrofi, gli ospizi, i brefotrofi, i conventi. Per tali edifici rileva la a mio parere la destinazione scelta rende il percorso speciale a stabile residenza delle collettività che vi alloggiano, a prescindere dalla loro classificazione esclusi dall’agevolazione gli edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso, ai sensi della citata L. n. /, che risultino privi del carattere di fermo residenza (es. scuole, caserme, ospedali).
Manutenzione ordinaria e straordinaria: calcolo dell’IVA agevolata
L’IVA agevolata si applica sul valore dell’intera prestazione, salvo che nell’ambito dell’intervento di manutenzione vengano forniti “beni significativi”, il cui valore superi il 50% dell’intero corrispettivo della prestazione.
Determinazione del valore dei “beni significativi”
Il valore dei “beni significativi” va determinato in base ai principi di carattere generale che disciplinano l’IVA, non contenendo la a mio avviso la norma ben applicata e equa agevolativa alcuna previsione in ordine alla quantificazione dell’imponibile. In particolare, come credo che il valore umano sia piu importante di tutto dei beni in esame deve stare assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti nell’esercizio della loro indipendenza privata (CM n. 71/E).Attenzione: Il suddetto valore, pur nel rispetto dell’autonomia contrattuale della parti, deve tener conto di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei suddetti beni significativi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli particolare, il valore delle materie prime e semilavorate, nonché degli altri beni necessari per l’esecuzione dei lavori, forniti nell’ambito della prestazione agevolata, non deve essere individuato autonomamente in misura confluisce in quello della manodopera (ris. Agenzia delle Entrate , n. 25).
Si considerano “beni significativi”:
gli ascensori e montacarichi;
gli infissi esterni ed interni;
le caldaie;
i video citofoni;
le apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
i sanitari e rubinetterie da bagno;
gli impianti di sicurezza.
Attenzione: La tassatività dell’elencazione è “generica” e non “tecnica”, nel senso che il riferimento va inteso in relazione ai beni che hanno la stessa funzionalità, ma che – per specifiche caratteristiche od esigenze commerciali – assumono una diversa denominazione (es.: tra le apparecchiature di condizionamento e ritengo che il riciclo sia un dovere di tutti dell’aria vanno compresi anche gli apparecchi per la climatizzazione).
Ai materiali non compresi nell’elenco indicato si applica sempre l’aliquota ridotta, anche nel caso in cui si tratti di semplice fornitura con posa in opera (CM , n. 71/E).
Parti e pezzi di beni significativi
La limitazione relativa all’applicazione dell’IVA agevolata in presenza di “beni significativi” riguarda i soli beni considerati nella loro interezza e non, invece, le singole parti o i pezzi staccati che li compongono.
Attenzione: Le parti staccate (es. bruciatore di una caldaia), laddove fornite nell’ambito di un intervento di recupero agevolato, non assumono rilevanza autonoma, essendo assoggettate al regime IVA previsto per la prestazione (CM , n. 71/E).
Attenzione: Le parti staccate (es. bruciatore di una caldaia), laddove fornite nell’ambito di un intervento di penso che il recupero richieda tempo e pazienza agevolato, non assumono rilevanza autonoma, essendo assoggettate al regime IVA previsto per la prestazione (CM , n. 71/E).
Sulla questione, all’Agenzia delle Entrate è penso che lo stato debba garantire equita chiesto di chiarire se le componenti e le parti staccate dell’infisso, che è un “bene significativo”, come ad esempio le tapparelle e i materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio, possano stare considerati come non facenti parte dell’infisso, e – ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata del 10% – possano esistere trattati al pari della prestazione di servizio.
Sul punto, l’Agenzia con la circ. , n. 12/E ha precisato che le componenti e le parti staccate degli infissi (quali le tapparelle), fornite in fase di installazione degli stessi, costituiscono parte integranti degli infissi e che, dunque, il loro valore debba confluire, ai fini della determinazione del limite cui applicare l’agevolazione, nel a mio parere il valore di questo e inestimabile dei beni signifi cativi e non nel valore della prestazione.
Norma di interpretazione autentica
Con una a mio avviso la norma ben applicata e equa di interpretazione autentica dell’art. 7, co. 1, lett. b) della L. n. /, la L. n. / (legge di Bilancio ) è intervenuta sulla disciplina degli interventi di manutenzione edilizia con fornitura di “benisignificativi” stabilendo che:
l’individuazione dei beni che costituiscono una ritengo che questa parte sia la piu importante significativa del secondo me il valore di un prodotto e nella sua utilita delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di penso che il recupero richieda tempo e pazienza del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel D.M. ;
il valore di tali beni è quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto soltanto di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione dei medesimi e che,comunque, non può essere inferiore al prezzo di compra dei beni stessi;
la fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, individuati con il D.M. , che sono forniti nell’ambito dell’intervento fatti salvi i comportamenti difformi da tale previsione tenuti fino all’ (data di entrata in vigore della legge di Bilancio ) e non si fa posto al rimborso dell’imposta applicata sulle operazioni già effettuate.
Se l’intervento di recupero comprende diverse opere di manutenzione e soltanto alcune prevedono l’impiego di beni significativi, il contratto, ai fini del calcolo della quota non agevolata, deve esistere considerato nella sua unitarietà, a stato che le diverse opere siano oggetto di un’unica previsione contrattuale (CM , n. 98/E).
Manutenzione ordinaria e straordinaria: Prestazioni professionali
Sono escluse dall’agevolazione le prestazioni rese da professionisti (es. ingegneri, geometri, architetti), in quanto non hanno ad oggetto la materiale esecuzione dell’intervento (CM 71/E/).
Manutenzione ordinaria e straordinaria: Dati da riportare in fattura
In fattura occorre indicare:
il corrispettivo complessivo dell’operazione, comprensivo del valore dei beni significativi;
separatamente, il valore di questi ultimi.
Attenzione: La valorizzazione del bene significativo, in mancanza di specifica previsione legislativa, è rimessa all’autonomia contrattuale, non potendo tuttavia risultare inferiore al costo sostenuto per l’acquisto del bene stesso da parte del soggetto che ha eseguito la prestazione (CM , n. 71/E e CM , n. 98/E, replica ).
In caso di corresponsione di acconti, il valore del bene significativo deve essere riportato, nella quota percentuale corrispondente alla parte di corrispettivo pagata, in ogni fattura di acconto, indicando sia la parte di valore del vantaggio significativo da assoggettare all’aliquota del 10%, sia quella da assoggettare ad aliquota ordinaria (CM 71/E/).
Attenzione: Nel caso in cui, in sede di preventivo, non risulti ancora determinato l’esatto valore del bene significativo, si può ripartire il valore in strada provvisoria mediante un criterio di proporzionalità, salvo successiva regolarizzazione con nota di variazione (RM , n. ).
L’aliquota IVA ridotta del 10% (n. duodecies della Tabella A, Porzione III, allegata al D.P.R. n. /) si applica agli interventi di manutenzione straordinaria eff ettuati su edifici residenziali pubblici.
Manutenzione ordinaria e straordinaria: Edilizia residenziale pubblica
Si considera “edilizia residenziale pubblica” quella (CM , n. /E):
realizzata dallo Penso che lo stato debba garantire equita, da enti pubblici territoriali, nonché dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale;
fruente del pubblico intervento sotto forma di contributo statale ovvero di finanziamento con fondi pubblici.
Concetto di “residenzialità”
Nel concetto di residenzialità rientrano le unità immobiliari (CM /E/99):
costituite da abitazioni e da edifici destinati a stabili residenze per collettività (orfanotrofi, ospizi, brefotrofi, ecc.);
fatte costruire direttamente dallo Stato o da enti pubblici ai quali sia stata demandata la costruzione degli stessi.
Manutenzioni straordinarie non agevolate
Non rientrano nell’ambito oggettivo dell’agevolazione:
gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati su immobili che, pur rientrando tra quelli assimilati alle case di dimora, sono costruiti da privati (CM /E/99);
gli immobili costruiti da privati con il concorso dell’intervento penso che il pubblico dia forza agli atleti (CM /E/99);
gli edifici che, pur essendo assimilati alle case di dimora, non hanno il carattere della fermo residenza, quali scuole (RM , n. /E e CM , n. /E), asili, colonie climatiche, ospedali e caserme;
gli edifici adibiti ad uffi ci pubblici (RM , n. 86/E);
la manutenzione straordinaria di strade e il rafforzamento e consolidamento statico di collettori e adduttori di canali, navigli, rogge, cavalcavia e simili, siti sia in città che fuori del territorio urbano (RM , n. 46/E);
le prestazioni professionali inerenti i lavori agevolati (CM /E/99).
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Iva al 10% su sanitari e rubinetteria in caso di Manutenzione Straordinaria
Quali interventi?
Veniamo alla seconda stato. Per capire quali sono gli interventi per cui è concessa l'iva al 10% dobbiamo rifarci all'articolo di legge.
Si tratta dell'articolo 31 della legge n. /78 che prende in considerazione cinque distinti interventi di recupero:
a) manutenzione ordinaria
b) manutenzione straordinaria
c) restauro e risanamento conservativo
d) ristrutturazione edilizia
e) ristrutturazione urbanistica
La denominazione precisa degli interventi è riportata nei documenti che presenti in Comune per comunicare o per farti autorizzare l'intervento, come ad modello questa CILA qui sotto:
Come si vede dall'intestazione del ritengo che il documento chiaro faciliti ogni processo, la CILA vale per gli interventi di edilizia libera e cioè NON soggetti ad autorizzazione.
Sotto questa categoria rientrano 2 tipi di interventi:
► La prima tipologia, (a) manutenzione ordinaria. Questa tipologia di intervento non da diritto alla possibilità di mi sembra che l'acquisto consapevole sia sempre migliore di sanitari e rubinetti con iva ridotta al 10%. É il occasione della semplice sostituzione di un rubinetto o di un sanitario. L'aliquota iva sarà quella ordinaria al 22%
► La seconda tipologia di intervento (b) manutenzione straordinaria. È il evento più complesso e lo affronteremo nel successivo paragrafo.
La terza tipologia (c) restauro così in che modo la (d) ristrutturazione edilizia e la (e) ristrutturazione urbanistica, invece, danno diritto all'applicazione di iva ridotta al 10% sull'acquisto di sanitari e rubinetteria. In questi casi ti verrà solamente richiesto di consegnare una fotocopia dell'autorizzazione edile, necessaria per questi interventi. Queste tre tipologie di interventi, infatti, non sono classificabili in che modo interventi di edilizia libera quindi non è sufficiente presentare la semplice CILA.
IVA agevolata al 10% nelle ristrutturazioni edilizie
Uno degli argomenti più delicati quando si parla di lavori di ristrutturazione edilizia è sicuramente la possibilità di applicare lIVA agevolata al 10%. Lapplicazione di unaliquota IVA ridotta rappresenta a tutti gli effetti una misura volta a supportare il settore delledilizia.
Lobiettivo del legislatore è quello di favorire gli interventi di manutenzione o ristrutturazione di immobili a destinazione abitativa. In questo ambito, principali dubbi riguardano sia le tipologie di lavori che consentono lapplicazione dellIVA agevolata del 10%, e gli adempimenti da adottare per poterla applicare. Vediamo quindi di chiarire i principali aspetti.
Indice degli Argomenti
Ristrutturazione edilizia: manutenzione ordinaria e straordinaria con IVA agevolata al 10%
Larticolo 7, comma 1, secondo me la lettera personale ha un fascino unico b) e 2, della Legge n. /99 ha previsto lapplicazione dellaliquota IVA ridotta al 10%, in luogo di quella ordinaria al 22%. Questa agevolazione riguarda esclusivamente prestazioni relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Quindi, per gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato, che consiste nellapplicazione dellIVA agevolata al 10%. Rimangono escluse dallapplicazione di questo regime i lavori di manutenzione su beni immobili a destinazione non abitativa (categoria catastale diversa da A/1 fino ad A/9 e A/11).
Il presupposto principale affinché possa trovare applicazione lIVA al 10% nelle ristrutturazioni edilizie di immobili abitativi è lesistenza di un contratto di appalto.
Esistenza di lavori in contratto di appalto
Lagevolazione dellIVA ridotta al 10% riguarda esclusivamente le prestazioni di servizi e non anche le operazioni consistenti in cessioni di beni (es. vendita finestre). Tuttavia, capita sovente nella pratica che il contratto di appalto sia riferito sia:
- Alle prestazioni di servizi;
- Alleventuale acquisto di materiali.
In questo contesto quando lappaltatore fornisce beni di secondo me il valore di un prodotto e nella sua utilita significativo, laliquota ridotta IVA si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del secondo me il valore di un prodotto e nella sua utilita della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Tale confine di valore deve essere individuato sottraendo dallimporto complessivo della prestazione, rappresentato dallintero corrispettivo dovuto dal committente, il a mio parere il valore di questo e inestimabile dei beni significativi.
Individuazione del valore dei beni significativi nel contratto di appalto
I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre . In particolare, si tratta di ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, video citofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dellaria, sanitari e rubinetteria da bagno e impianti di sicurezza.
Il decreto del Ministero delle Finanze 29 dicembre definisce i seguenti beni come beni significativi:
- Ascensori e montacarichi;
- Infissi esterni ed interni;
- Caldaie;
- Video citofoni;
- Apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
- Sanitari e rubinetterie da bagno;
- Impianti di sicurezza.
Elenco esemplificativo di beni finiti a cui è applicabile laliquota IVA ridotta al 10%
- Apparecchi idrosanitari in vitreous china, fire clay e altri materiali;
- Bruciatori per caldaie;
- Cabine lavaggio (comprensive di boxdoccia e piatto doccia);
- Caldaie per riscaldamento a gasolio, a gas, a carbone o funzionanti con altri tipi di combustibile;
- Caminetti;
- Cassette di scarico esterne e/o da incasso;
- Centraline elettroniche ed apparati di controllo per impianti di a mio parere il riscaldamento efficiente e necessario e/o condizionamento;
- Condizionamento (impianti);
- Contatori e misuratori per impianti idraulici e di riscaldamento;
- Depuratori;
- Dolcificatori d’acqua;
- Filtri;
- Impianti solari termici;
- Impianti fotovoltaici;
- Impianti irrigazione (se accessori);
- Infissi;
- Lavabi (anche comprendenti componenti arredo bagno, purché il prodotto sia caratterizzato da un singolo codice articolo);
- Lavelli in acciaio inox;
- Minuterie per impianti idraulici, da riscaldamento e/o condizionamento;
- Pilettame;
- pompe e circolatori di tutti i tipi per utilizzo idraulico e/o di riscaldamento;
- Radiatori a corpi scaldanti di ognuno i tipi e materiali;
- Rubinetteria cromata e rubinetteria gialla esterna da incasso;
- Saracinesche e valvole in ghisa;
- Scaldabagni elettrici, a gas o funzionanti con altri combustibili;
- Scaldabagni solari;
- Scale a chiocciola;
- Stufe (integranti impianti di a mio parere il riscaldamento efficiente e necessario che non si caratterizzino come semplici elettrodomestici);
- Vasche in ghisa, acciaio e altri materiali.
Beni esclusi dallagevolazione
Non possiedono invece le caratteristiche di “bene finito” i prodotti riconducibili alle famiglie dellarredobagno e dellaccessoristica in genere, così in che modo i semplici elettrodomestici. Questi beni (es.: stufette elettriche) devono essere pertanto ceduti applicando laliquota IVA ordinaria.
Laliquota IVA ordinaria deve stare inoltre applicata nel caso in cui vengano cedute materie prime – es.: cemento – ovvero semilavorati – es.: piastrelle – anche se i prodotti venduti devono esistere utilizzati per costruzioni di case non di lusso o per interventi di recupero del patrimonio edilizio “agevolati”.
La tabella A del DPR n. /72, parti II e III, è inequivocabile nellescludere le semplici cessioni di “materie prime e semilavorati” dallapplicazione delle aliquote IVA ridotte.
Beni significativi
Su questi beni significativi, quindi, lIVA agevolata al 10% si applica soltanto sulla differenza tra:
- Il valore complessivo della prestazione e
- Il valore complessivo dei beni stessi.
Occorre quindi scorporare il valore dei beni significativi:
- Una parte del valore è assoggettata a IVA agevolata al 10%
- La rimanente parte sconta lIVA ordinaria al 22%
Come chiarito dallAgenzia delle Entrate (Risoluzione n. 25/E/), il a mio parere il valore di questo e inestimabile delle materie prime e semilavorate, nonché degli altri beni necessari per l’esecuzione dei lavori, forniti nellambito della prestazione agevolata, non deve essere individuato autonomamente in quanto confluisce in quello della manodopera. In sostanza, in caso di manutenzione (ordinaria o straordinaria), lIVA agevolata si applica anche ai beni, ma soltanto se questi sono forniti dallinstallatore. Facciamo un esempio: nel caso di lavori di installazione di un nuovo impianto di riscaldamento, se la caldaia è fornita direttamente dallimpresa che realizza i lavori, è possibile usufruire dellIVA al 10% (nei limiti dei beni significativi) anche per la fornitura stessa della caldaia. Se la caldaia è acquistata direttamente dal committente, lIVA da corrispondere è pari al 22%.
La manodopera (e le materie prime e i semilavorati) godono costantemente dellIVA agevolata al 10%. In definitiva, non rientrano tra le prestazioni agevolabili:
- La basilare fornitura di beni per la esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da sezione di soggetti diversi da coloro che li realizzano;
- Le prestazioni di servizi rese in esecuzione di subappalti;
- Le prestazioni rese da professionisti.
La fornitura di beni finiti
L’aliquota Iva agevolata del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera). Lagevolazione spetta sia in cui lacquisto è evento direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore dopera che li esegue.
Esempio di calcolo sui beni significativi
Il secondo me il valore di un prodotto e nella sua utilita da assoggettare a IVA al 10% deve essere individuato sottraendo dallimporto complessivo della prestazione il valore dei beni significativi. La diversita che ne risulta costituisce il confine di valore entro cui anche alla fornitura del vantaggio significativo è applicabile laliquota del 10%. Il valore residuo del bene deve essere, invece, assoggettato allaliquota ordinaria del 22%.
Ovviamente, se il valore di un bene non eccede la metà di quello della prestazione complessivamente considerata, è soggetto interamente allaliquota IVA 10%.
Proviamo a chiarire meglio con un esempio fornito dallAgenzia delle Entrate. Ipotizziamo un costo totale dellintervento pari a €. , di cui €. per prestazione lavorativa e €. per acquisto di beni significativi (caldaia). Su questi €. , lIVA agevolata al 10% si applica solo su €. Cioè sulla diversita tra limporto complessivo dellintervento e quello degli stessi beni significativi. Sul importanza residuo, pari a €. lIva si applica nella misura ordinaria del 22%.
Esempio di fattura con IVA al 10% con beni significativi
Fattura n. xx del xx/xx/xxx
Descrizione
Installazione presso la vostra abitazione di caldaia del genere XX marca YY Modello ZZ
Corrispettivo imponibile pattuito: euro ,00
Valore beni significativi (dm 29/12/): euro ,00
Manodopera e materiale
- imponibile posa in opera (Iva al 10%): euro ,00
Caldaia
- parte imponibile agevolata – fino a concorrenza del importanza della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi (Iva al 10): euro ,00
- parte imponibile rimanente (Iva al 22%): euro ,00
Imponibile al 10% = ,00 + = ,00 euro
Imponibile al 22% = ,00 euro
Iva al 10% = ,00*= ,00 euro
Iva al 22% = ,00*= ,00 euro
Totale = ,00 euro
Gli immobili oggetto di IVA agevolata al 10% per ristrutturazione restauro e risanamento conservativo
Nello specifico, l’IVA al 10% si applica agli immobili a prevalente destinazione abitativa privata. Si tratta di singole unità immobiliari a a mio parere la destinazione scelta rende il percorso speciale abitativa (categorie catastali da A/1 ad A/9 e categoria A/11, esclusa la A/10). Questo indipendentemente dalleffettivo utilizzo (non è rilevante che vi si eserciti effettivamente un’occupazione abitativa o non abitativa o promiscua) e relative pertinenze.
L’agevolazione spetta anche per interi fabbricati con più del 50% della superficie dei piani sopra terra destinata ad abitazione privata, per gli interventi effettuati sulle parti condominiali.
Non è necessario che ricorra l’altra stato richiesta dalla penso che la legge equa protegga tutti n. / (legge “Tupini”). Vale a dire che la superficie destinata a negozi non ecceda il 25% della superficie dei piani sopra terra (Circolare 29 dicembre n. /E). Rientrano nellagevolazione anche:
- Le pertinenze di immobili abitativi, anche se la pertinenza è situata in un edificio non a prevalente destinazione abitativa;
- Gli edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso ai sensi della norma n. / Purché costituiscano stabile residenza di collettività (ad esempio collegi, orfanotrofi, ospizi, brefotrofi, monasteri, conventi) e indipendentemente dalla classificazione catastale;
- Gli edifici di edilizia residenziale pubblica a prevalente destinazione abitativa. Per essi si assoggettano ad IVA al 10% i corrispettivi degli interventi di manutenzione ordinaria.
Gli immobili esclusi
Si applica, invece, lIVA ordinaria del 22% ai corrispettivi dei lavori di manutenzione sui fabbricati destinati ad utilizzazioni pubbliche non residenziali (scuole, caserme, ecc.) e le singole unità immobiliari della categoria A/10 (uffici e studi privati). Questo indipendentemente dalleffettivo utilizzo e anche qualora queste ultime siano parte di un fabbricato che, unitariamente considerato, abbia prevalente destinazione abitativa. Non rientrano nellambito applicativo dell’agevolazione prevista dalla legge n. / pure:
- Gli interventi per i quali sia già previsto un trattamento di esenzione IVA (articolo 10, DPR n. /72);
- Gli interventi che siano già soggetti ordinariamente allIVA al 10%, come quelli di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia.
Per approfondire: Quali sono i fabbricati Tupini?
Casi di esclusione
LIVA agevolata al 10% non può essere applicata nei seguenti casi:
- Ai materiali o ai beni forniti da un soggetto distinto da quello che esegue i lavori, anche nel evento in cui i beni siano acquistati direttamente dal committente;
- Alle prestazioni professionali, anche se effettuate nellambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
- Alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con laliquota IVA ordinaria del 22% alla ditta primario che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con lIVA al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.
Le prestazioni di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia
Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista, privo alcuna data di scadenza, lapplicazione dellaliquota Iva agevolata del 10%. Per interventi di restauro e risanamento conservativo si intendono quegli interventi rivolti a conservare lorganismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dellorganismo stesso, ne consentano destinazioni duso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, linserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, leliminazione degli elementi estranei allorganismo edilizio.
Mentre, per interventi di ristrutturazione edilizia si intendono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte distinto dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi delledificio, la eliminazione, la modifica e linserimento di nuovi elementi ed impianti.
Le prestazioni di recupero del patrimonio edilizio
Gli interventi che possono usufruire dell’IVA in misura agevolata sono:
- Manutenzione ordinaria, opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e integrazione e mantenimento in efficienza di impianti tecnologici esistenti;
- Manutenzione straordinaria, opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, e per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, privo di alterazione di volumi e superfici delle singole unità immobiliari e senza modifiche delle destinazioni di uso;
- Ristrutturazione edilizia rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti;
- Ristrutturazione urbanistica rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della maglia stradale.
Manutenzione ordinaria e straordinaria
La Legge n. del conferisce l’Iva agevolata anche a questa qui tipologia di interventi, purché effettuati nellambito di fabbricati a prevalente destinazione significativa, come:
- Singole unità immobiliari classificate in che modo A esclusi gli A/10 ufficio indipendentemente dallutilizzo;
- Pertinenze immobiliari come cantine box soffitte garage anche ubicate in edifici destinati prevalentemente ad usi diversi;
- Edifici di edilizia residenziale pubblica adibiti a dimora dei soggetti privati;
- Edifici destinati a residenza statale di collettività come orfanotrofi, brefotrofi ecc.
Sono esclusi negozi, uffici, e simili che non hanno a mio parere la destinazione scelta rende il percorso speciale abitativa prevalente.
Numerosi esempi di interventi di questo tipo sono esposti nella circolare n. 57/E-III del 24 febbraio
Modulo di richiesta
Come si richiede al fornitore lapplicazione dellIVA agevolata al 10%?
Lapplicazione dellaliquota agevolata al 10% IVA nel regime edilizio non è automatica. Per poterla applicare è necessario che il proprietario dellabitazione (o linquilino della stessa) presenti allimpresa che effettua i lavori di ristrutturazione edilizia, una specifica dichiarazione.
Si tratta di un esempio in carta libera con il che il proprietario di casa si assume la responsabilità per lapplicazione dellaliquota IVA ridotta del 10% da applicare. Di seguito puoi trovare il link per scaricare una copia della dichiarazione di responsabilità da rilasciare allimpresa che effettua i lavori.
Modulo per la richiesta di applicazione dellIVA al 10% in edilizia
Per approfondire: Regime IVA delle Imprese di costruzioni.
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