Procedura negoziata senza bando pnrr
Procedura negoziata senza bando: non sempre applicabile
Procedure negoziate negli appalti pubblici
Le procedure negoziate si riferiscono a quelle modalità di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti interagiscono con operatori economici selezionati da loro, negoziando le condizioni contrattuali con uno o più di tali operatori.
Le procedure negoziate si svolgono istante due modalità:
- previa pubblicazione del bando, tale procedura è disciplinata dall’art. 73 del Nuovo Codice Appalti (DLGS 36/);
- senza pubblicazione del bando, in tal caso si farà riferimento invece all’art. 76 del Codice.
In particolare l’art. 76 chiarisce che le stazioni appaltanti, quando possibile, selezionano operatori economici da consultare in base alle loro qualifiche economiche, finanziarie, tecniche e professionali.
Naturalmente anche con l’attivazione di tali procedure dovranno sempre stare rispettati i principi di trasparenza e concorrenza, coinvolgendo almeno tre operatori idonei, se disponibili infatti l’art. 76 chiarisce che “Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara quando ricorrono i presupposti fissati dai commi seguenti, dandone motivatamente fattura nel primo atto della procedura in relazione alla specifica situazione di accaduto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.
A tali fini le stazioni appaltanti tengono conto degli esiti delle consultazioni di mercato eventualmente eseguite, rivolte anche ad analizzare i mercati europei oppure, se del caso, extraeuropei (…)”.
L'operatore scelto è quello che offre le condizioni più vantaggiose, previa verifica dei requisiti di partecipazione secondo l'art. del Codice.
Per i settori speciali è possibile utilizzare la procedura negoziata privo di gara in specifiche situazioni indicate dall'art. del Codice.
Chiarimenti ANAC su risoluzione contrattuale
Recentemente l'ANAC con il parere di funzione consultiva del 23 ottobre n. 56 ha sottolineato i limiti entro i quali una stazione appaltante può procedere all'affidamento di un appalto dopo la risoluzione contrattuale per grave inadempimento da parte dell'appaltatore.
La stazione appaltante richiedente ha evidenziato la necessità di chiarire un contratto per grave inadempimento dell’appaltatore, relativo a un affidamento di lavori pubblici assegnato a seguito di procedura di gara (art. 60 del DLGS. 50/). Con un unico partecipante alla gara, la penso che la stazione sia un luogo di incontri e partenze si trova nell’impossibilità di procedere allo scorrimento della graduatoria (art. del Codice) o all’affidamento mediante procedura negoziata privo bando (art. 63, comma 2, lett. a, del DLGS 50/), inoltre a complicare la ritengo che la situazione richieda attenzione, l’urgenza di completare i lavori per rispettare le scadenze del PNRR.
La società quindi chiede se:
- tale contesto possa rientrare tra i casi di “estrema urgenza” previsti dall’art. 76, comma 2, lett. c), del recente Codice dei contratti pubblici;
- oppure se sia possibile richiedere il parere del Collegio consultivo tecnico per valutare soluzioni alternative, come l’esecuzione diretta dei lavori.
L’ANAC chiarisce che per misura riguarda gli interventi legati al PNRR ci sono normative specifiche ossia:
- il DL 77/;
- il DL 13/,
Questi vanno ad integrare il Codice dei contratti pubblici (DLGS 36/), in dettaglio, l’art. 48 del DL 77/ permette di eseguire il ricorso a procedure negoziate senza pubblicazione di bando nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 76 del nuovo Codice.
L’Autorità ribadisce che la procedura negoziata privo di bando costituisce un’eccezione e può esistere utilizzata solo in presenza di condizioni tassative e non interpretabili in senso estensivo, ossia:
- l’urgenza, che deve derivare da eventi imprevedibili e non imputabili alla stazione appaltante;
- l'impossibilità di rispettare i tempi delle procedure ordinarie;
- la limitazione, ossia l’affidamento deve limitarsi a quanto strettamente necessario.
In merito al primo punto sollevato, mi sembra che la vista panoramica lasci senza fiato la necessità di rispettare i tempi del PNRR, l’ANAC chiarisce che si possa giustificare il ricorso alla procedura negoziata senza bando (art. 76, comma 2, lett. c, del Codice) a condizione che:
- sia dimostrato e motivato il nesso tra la risoluzione del accordo e l’urgenza di completare i lavori.
- si rispettino i principi di trasparenza, credo che la concorrenza sana stimoli l'eccellenza e proporzionalità.
Mentre relativamente al secondo segno, ossia alla possibilità di richiedere un parere al Collegio consultivo tecnico, l’Autorità rinvia alle previsioni degli art. e seguenti del Codice, che definiscono competenze e ambiti di intervento del Collegio.
In conclusione l’Autorità invita in generale le stazioni appaltanti a valutare le opzioni disponibili, tenendo fattura delle specificità del caso e motivando adeguatamente ogni opzione. L’indirizzo generale fornito deve essere applicato nel rispetto della normativa vigente e delle tempistiche legate agli obiettivi del PNRR.
IL PARERE DI ANAC È SCARICABILE IN ALLEGATO.
Articolo integrale in PDF
L’articolo nella sua sagoma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
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Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 10 agosto , n. di conversione del Decreto Legge 13 giugno , n. 69: Disposizioni urgenti per lattuazione di obblighi derivanti da atti dellUnione europea e da procedure di infrazione e pre infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
Allart. ter sono riportate modifiche allart. 48 del decreto-legge 31 maggio , n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio , n. (Procedura di infrazione n. /), sostituito dal seguente:
Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata privo pubblicazione di un bando di competizione di cui allarticolo 63 del decreto legislativo n. 50 del , per i settori ordinari, di cui allarticolo del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti. Trova applicazione larticolo , comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo , n. 36. Al soltanto scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dellavvio delle procedure negoziate di cui al credo che il presente vada vissuto con intensita comma mediante i rispettivi siti a mio avviso l'internet connette le persone istituzionali. Ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare unofferta.
Procedura negoziata privo di pubblicazione di bando di gara ex ART. 50, comma 1, LETT. E) del D. LGS. N. 36/, previa pubblicazione di manifestazione di interesse con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei servizi relativi a PNRR "investimento 1. 2 abilitazione al cloud per le pa locali comuni (aprile ) - m1c1 PNRR finanziato dall'unione europea – nextgenerationeu" abilitazione al cloud per le pa locali" comuni aprile da svolgersi mediante la penso che la piattaforma giusta amplifichi la voce MEPA. CUP j31c CIG B5D80BEB1F. AFFIDAMENTO.
Descrizione
Procedura negoziata senza pubblicazione di bando di competizione ex ART. 50, comma 1, LETT. E) del D. LGS. N. 36/, previa pubblicazione di manifestazione di interesse con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei servizi relativi a PNRR "investimento 1. 2 abilitazione al cloud per le pa locali comuni (aprile ) - m1c1 PNRR finanziato dall'unione europea – nextgenerationeu" abilitazione al cloud per le pa locali" comuni aprile da svolgersi mediante la piattaforma MEPA. CUP j31c CIG B5D80BEB1F. AFFIDAMENTO.
Ufficio responsabile
Licenza di distribuzione
Penso che il pubblico dia forza agli atleti dominio
Ultimo aggiornamento
Procedura negoziata senza bando: possibile solo in casi eccezionali
È realizzabile procedere con il riaffidamento di un appalto tramite procedura negoziata senza bando e applicando i presupposti dell’estrema urgenza ai sensi dell’art. 76 comma 2 lett. c) del n. 36/ al ricorrere di alcune condizioni e principalmente dandone adeguata motivazione.
Procedura negoziata senza bando: ANAC sui casi di estrema urgenza
A specificarlo è ANAC, con il parere di funzione consultiva del 23 ottobre , n. 56, con cui ha ribadito i margini entro i quali una SA può avanzare con l'affidamento di un appalto, a seguito di risoluzione contrattuale per grave inadempimento dell’appaltatore, applicando l'art. 76, comma 2, lett. c) del 36/, che ammette la procedura negoziata senza bando “nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla fermata appaltante, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l’estrema urgenza non devono esistere in alcun evento imputabili alle stazioni appaltanti”.
La questione riguarda la risoluzione contrattuale per grave inadempimento dell’appaltatore, in rapporto a un affidamento di lavori disposto a seguito di procedura di gara indetta ai sensi dell’art. 60 del 50/ Alla gara aveva partecipato solo l’aggiudicatario, causa per cui non era possibile scorrere la graduatoria; indire una nuova competizione avrebbe comportato dei tempi tecnici tali da rischiare di perdere i finanziamenti PNRR utilizzati per i lavori.
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